Premessa. Il Senato ha istituito ad inizio legislatura una Commissione di inchiesta sul fenomeno degli atti di intimidazione ai danni degli amministratori locali. La Commissione ha concluso i suoi lavori il 26 febbraio 2015 con la presentazione di una relazione conclusiva (sull’attività della Commissione ed il documento conclusivo clicca qui). L’on.le Lo Moro ha presentato una proposta di legge (Atto Senato 1932) che recepisce le indicazioni della Commissione con riferimento alle modifiche alle norme penali per ampliare le forme di tutela degli amministratori locali. Il Senato ha concluso l’esame l’8 giugno 2016; il provvedimento è stato approvato definitivamente dalla Camera (AC 3891) nella seduta del 22 giugno 2017
Contenuti del provvedimento. La proposta di legge, nel testo approvato dal Senato, inasprisce le sanzioni per gli atti di intimidazione nei loro confronti. In particolare:
Art. 338 del codice penale (Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario): viene estesa l’applicazione della norma (che prevede una pena da 1 a 7 anni), da un lato, agli atti di intimidazione nei confronti dell’organo (politico, amministrativo, giudiziario) o dei “suoi singoli componenti” e, dall’altra, ai casi in cui essi sono finalizzati ad “ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso” (art. 1). Per tali fattispecie si rende pertanto possibile il ricorso alle misure cautelari e alle intercettazioni e si rendono anche applicabili le circostanze aggravanti previste dall’art. 339 del codice penale, quando il fatto è commesso con l’utilizzo di armi, da più persone riunite, con scritto anonimo etc.
Art. 380 del codice di procedura penale (Arresto obbligatorio in flagranza): è estesa l’obbligatorietà dell’arresto anche ai reati di cui all’art. 338 del codice penale (art. 2).
Art. 339 bis del codice penale (Nuove circostanze aggravanti): in aggiunta alle aggravanti già previste dall’art. 339 del c.p., la norma prevede un’ulteriore aggravante delle pene, da un terzo alla metà, se gli atti di intimidazione (lesione, violenza privata, minaccia, danneggiamento) sono commessi ai danni di un componente di un corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio (art. 3). Nel corso della discussione in Assemblea è stato invece soppresso il riferimento anche al reato di diffamazione (di cui all’art. 595 del codice penale), sempre con riferimento alle condotte che avessero natura ritorsiva per l’attività svolta dall’amministratore pubblico, preferendo affrontare tale questione nell’ambito dello specifico provvedimento sulla diffamazione attualmente in discussione al Senato (AS 1119-B).
Art. 90 del Dpr n. 570 del 1990 (atti di intimidazione nei confronti dei candidati alle elezioni). Si modifica infine il testo unico sulle elezioni degli organi comunali al fine di garantire una tutela specifica anche per agli aspiranti amministratori locali: si estendono infatti le sanzioni previste per la turbativa del diritto di voto (reclusione da due a cinque anni e multa da 600.000 a 4 milioni di lire) anche a coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali amministrative (art. 4).
Nel corso della discussione in Assemblea è stato approvato un articolo aggiuntivo con il quale si attribuisce ad un decreto del Ministero dell’interno la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, già istituito con decreto del Ministro dell’interno 2 luglio 2015, con il compito di effettuare il monitoraggio degli atti di intimidazione anche mediante utilizzo di una banca dati, di effettuare studi e analisi su iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di intimidazioni e di promuovere iniziative di formazione degli amministratori locali e di promozione della legalità.
Si segnala al riguardo che nel corso della discussione alla Camera sono stati accolti degli ordini del giorno che impegnano il Governo a pubblicare sul sito del Ministero dell’Interno i risultati dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio e a presentare alle Camere una relazione annuale sul fenomeno degli amministratori sotto tiro.
Iter parlamentare. L’esame della proposta di legge presso la Commissione Giustizia del Senato è iniziato Il 4 marzo 2016 ed è proseguito nelle sedute del 16 marzo 2016, del 17 marzo 2016, del 24 marzo 2016 e del 30 marzo 2016. Un’ulteriore seduta si è svolta il 13 aprile 2016. La Commissione Giustizia ha approvato il provvedimento, con emendamenti, il 3 maggio 2016.
La discussione in Assemblea del Senato, che aveva inizialmente calendarizzato il provvedimento per la settimana dal 17 al 19 maggio 2016 e poi per la settimana successiva, si è svolta invece il 7 giugno 2016 e l’8 giugno 2016.
La Commissione Giustizia della Camera ha iniziato la discussione il 23 febbraio 2017, il 14 marzo 2017 e il 22 marzo 2017, deliberando anche di acquisire gli atti della Commissione d’inchiesta Lo Moro. Il 19 aprile 2017 la Commissione ha respinto gli emendamenti; sul testo hanno espresso parere favorevole le Commissione Affari costituzionali, Bilancio e Questioni regionali (clicca qui, qui e qua). Il 17 maggio 2017 la Commissione ha licenziato il testo per l’Aula, che ha effettuato la discussione generale sul provvedimento il 19 giugno 2017 per poi approvarlo definitivamente il 22 giugno 2017.
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Per ulteriori approfondimenti consulta il dossier del Servizio Studi della Camera.
(ultimo aggiornamento 23 giugno 2017)