Premessa. La legge n. 145 del 2018 contiene al suo interno alcune disposizioni in materia di gioco d’azzardo, vittime di mafia, estorsione e usura, affidamento di lavori pubblici, contraffazione e tutela del made in Italy, che sono di seguito sintetizzate.

Acquisti di beni e servizi da parte della PA. Viene innalzata da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia oltre la quale le amministrazioni statali centrali e periferiche «sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione» (art. 1, co. 130).

Affidamento di lavori pubblici. Derogando all’art. 36, co. 2, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016), fino al 31 dicembre 2019, alle stazioni appaltanti è consentito «procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici» e, nel caso di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui al co. 2, lett. b), dello stesso art. 36 (art. 1, co. 912).

Contraffazione e tutela del made in Italy. Allo scopo di rafforzare l’attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, è autorizzata l’assunzione di nuovo personale presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (art. 1, co. 669). Per le medesime finalità, al predetto Ispettorato sono attribuite nuove risorse finanziarie da destinarsi «alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa» (co. 671).

Fondo per le vittime di mafia, estorsione e usura. La dotazione del “Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura” (di cui all’art. 2, co. 6-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011), «è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019» (art. 1, co. 592).

Gioco d’azzardo. Numerose sono le prescrizioni concernenti il settore dei giochi. Per una più puntuale disamina delle novità introdotte leggi questa scheda.

Con l’intento di garantire effettività alle norme degli enti locali disciplinanti gli orari di funzionamento degli apparecchi idonei per il gioco lecito (macchinette AWP e VLT), dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione di tali enti gli orari di funzionamento degli apparecchi VLT (gli unici attualmente dotati di un sistema di trasmissione dati da remoto) (art. 1, co. 569, lett. a); per gli apparecchi AWP, invece, stante la proroga dei termini entro i quali essi devono essere dismessi (disposta dal successivo comma 1098: vedi infra), è stabilito che le regole tecniche di produzione degli apparecchi che ne costituiranno l’evoluzione (consentendo anche in questo caso il gioco pubblico da remoto: le cosiddette macchinette AWPR), «devono prevedere la memorizzazione, la conservazione e la trasmissione al sistema remoto dell’orario di funzionamento degli apparecchi medesimi». L’Agenzia delle dogane e dei monopoli metterà quindi a disposizione degli enti locali pure i dati relativi al funzionamento di questi ultimi (co. 569, lett. b).

Sono meglio definite le misure previste dall’art. 25-octies della legge n. 136 del 2018 (di conversione del decreto-legge fiscale): al Commissario straordinario, originariamente incaricato di «valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia», è ora prioritariamente attribuito il compito di «elaborare un programma di risanamento del gestore». Qualora dovesse comunque emergere la necessità di individuare un nuovo soggetto per l’anzidetta gestione, il Commissario potrà procedere «in particolare anche attraverso la proposta di costituire […] una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico» (art. 1, co. 570, lett. a).

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è attuata una riforma dei concorsi pronostici sportivi volta a definirne le varie tipologie, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, oltreché la giocata minima, la posta unitaria di partecipazione al gioco e i criteri di ripartizione della stessa (art. 1, co. 634, 635). Il provvedimento in oggetto individua, altresì, i concorsi pronostici sportivi e le scommesse a totalizzatore (sportive e non) per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva (co. 636). Sono poi stabilite le percentuali transitorie di ripartizione della posta di gioco, valide dal 1° luglio 2019 e sino all’entrata in vigore del più volte menzionato provvedimento (co. 637). Sempre a decorrere dal 1° luglio 2019, infine, l’imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore, e il diritto fisso relativo ai predetti concorsi, sono soppressi (co. 638), rimanendo destinata alla società “Sport e salute Spa” la percentuale di posta di gioco residuante dall’attribuzione di montepremi, compensi ai concessionari e aggi ai punti vendita. Tale società, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, «provvede all’integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali» (co. 639).

È ulteriormente incrementato, rispetto alle previsioni del decreto legge n. 87 del 2018 (c.d. “Decreto dignità”), il prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi per il gioco lecito (macchinette AWP e VLT). Viene inoltre rideterminata al ribasso la percentuale delle somme giocate destinate alle vincite (pay-out) (art. 1, co. 1051). Dal 1° gennaio 2019 sono dunque ricalcolati anche gli importi dell’imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse (co. 1052). Per maggiori dettagli si rimanda alla già richiamata scheda di approfondimento.

Le concessioni per l’esercizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (Superenalotto e similari) e delle scommesse su eventi sportivi (e non) sono prorogate fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni e, comunque, non oltre, rispettivamente, il 30 settembre 2019 (per il primo caso) e il 31 dicembre 2019 (per il secondo) (art. 1, co. 1095, 1097).

Prorogati infine, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019, il termine superato il quale non possono più essere rilasciati i nulla osta per gli apparecchi da intrattenimento AWP e, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, il termine entro il quale tali apparecchi debbono essere dismessi. «Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto – puntualizza la norma – non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio» (art. 1, co. 1098).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla scheda di sintesi curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa, e Claudio Forleo, giornalista)