La legge 29 Aprile 2024, n. 56 ha convertito in Legge il Decreto-Legge 19/2024 concernente “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR” (qui il testo del DL coordinato le modifiche intervenute in sede di conversione).

Tra le disposizioni che vengono introdotte vanno segnalate, in particolare, quelle relative a:

  • Rimodulazione di alcuni fondi PNRR;
  • Controlli e verifiche;
  • Commissariamenti straordinari (anche per la misura sui beni confiscati);
  • Coinvolgimento delle Prefetture;
  • Altre misure di semplificazione.

Rimodulazione di alcuni fondi PNRR. In seguito alla rimodulazione del PNRR italiano, proposta dal Governo ed accettata dalla Commissione nei mesi scorsi, alcune misure che erano finanziate con fondi PNRR sono fuoriuscite dal Piano. L’art. 1 del DL 19/2024 si occupa, dunque, di reperire le risorse per rifinanziare queste voci (compresa quella sui beni confiscati pari a 300 mln).

Le coperture, in particolare, vengono individuate da:

  • Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-FSC 2014-20 e 2021-27 (5 mld),
  • Piano Nazionale Complementare-PNC (3,8 mld),
  • Risorse per investimenti delle Amministrazioni centrali (1,3 mld),
  • Fondo per investimenti a favore dei Comuni (1 mld),
  • Fondo per l’avvio di opere indifferibili (0,9 mld),
  • Contributi ai Comuni per investimenti di messa in sicurezza di edifici e territori (0,7 mld),
  • Altre voci.

Per quel che concerne il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, il Decreto specifica che ai fini della sua reintegrazione vengono abrogati, tra gli altri, gli impegni di spesa di cui all’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del DL 59/2021 (compreso quello relativo agli investimenti finalizzati al risanamento urbano e all’inclusione sociale in una serie di Comuni di media dimensione). Inoltre, con uno più successivi DPCM verranno individuati gli eventuali interventi del PNC da definanziare, prevedendo che i relativi fondi vadano ad incrementare il FSC.

Controlli e verifiche. In relazione ai ritardi relativi alla spesa dei fondi PNRR, l’art. 2 del DL 19/2024 prevede che i soggetti attuatori PNRR rendano disponibile e ad aggiornino, sul sistema informatico ReGiS, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento. In caso di disallineamenti o di incoerenze rispetto al cronoprogramma, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni; in caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all’esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi.

Inoltre, in caso di accertamento da parte della Commissione UE dell’omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi del PNRR, l’amministrazione centrale titolare dell’intervento provvede a restituire gli importi percepiti, con azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute, a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Si specifica che qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti e responsabili dell’omesso ovvero dell’incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali.

L’art. 3 introduce misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi, in particolare estendendo al PNRR le funzioni del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea. Il Comitato provvede, in particolare, a:

  • monitorare e richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti;
  • promuovere la stipulazione e monitorare l’attuazione di protocolli d’intesa;
  • valutare l’opportunità di elaborare eventuali proposte anche di tipo normativo da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia;
  • monitorare l’andamento dei risultati dell’azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti.

I risultati dell’attività svolta sono esposti nella relazione al Parlamento.

Inoltre, si prevede che la Struttura di missione PNRR possa procedere a ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori per la verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati (art. 4, comma 1, lett. c).

In tema di controlli sui lavori del cd. superbonus finanziati dal PNRR, l’art. 41 del Decreto prevede che ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) esegua i controlli in situ, congiuntamente agli organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Commissari straordinari: in particolare, per la misura sui beni confiscati. Il DL 19/2024 prevede la nomina di tre Commissari straordinari:

  • Commissario straordinario per accelerare la realizzazione di nuovi posti letto per universitari;
  • Commissario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
  • Commissario per gli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Su quest’ultimo punto, l’art. 6 del DL 19/2024 prevede che il Commissario ai beni confiscati resti in carica fino al 31.12.2029 e che si avvalga di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze ed eventualmente, mediante apposite convenzioni, anche delle strutture dell’ANBSC e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell’Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.

Coinvolgimento delle Prefetture. Tra le “attività di supporto per gli Enti locali”, l’art. 9 del DL 19/2024 istituisce presso ogni Prefettura, una Cabina di coordinamento, presieduta dal Prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale, cui partecipano: il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, un rappresentante della regione, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, i sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR. Possono essere chiamati, inoltre, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altri soggetti pubblici interessati.

Altre misure di semplificazione e supporto. In primo luogo, l’art. 11 del DL 19/2024 dispone che, per consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, “la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori” venga elevata al 30% del contributo assegnato da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta (ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge; prima la misura era fissata al 10%).

L’art. 12 del DL 19/2024, inoltre, specifica che, per gli interventi non più finanziati con risorse PNRR, alle relative procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e ai relativi contratti (i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati o sono stati inviati gli inviti a presentare le offerte) continuano ad applicarsi le disposizioni di semplificazione introdotte per le misure PNRR.

L’iter di approvazione. È stato assegnato alla V Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede referente il testo del DDL di conversione del Decreto Legge PNRR. Qui i dettagli del testo e qui la scheda di sintesi del Decreto. L’avvio dell’esame in Commissione è previsto per la seduta dell’11 Marzo con una serie di audizioni previste per tutto l’arco della settimana: AIEL, AssoESCo, Assocostieri, Italia Solare e Federesco, Confartigianato imprese, CNA, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani, Alleanza delle cooperative italiane, Assoprofessioni, Confprofessioni e Confservizi, Confagricoltura, CIA-Agricoltori italiani, Copagri e Coldiretti, ANCE, Gianfranco Viesti Ordinario di Economia applicata presso l’Università di Bari, Giuliano Noci Ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso il Politecnico di Milano, Link – Coordinamento universitario, UDU, Alleanza Clima Lavoro, Libera, Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità, Associazione residenze universitarie italiane, ANAC, Assonime, Confindustria, CGIL, CISL, UIL e UGL, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ANCI, UPI e UNCEM, Conferenza delle regioni e delle province autonome, Lilia Cavallari presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, INAIL, Assosoftware, Conforma, U.NA.P.P.A., Fondazione Rara ETS.

La Commissione V Bilancio della Camera, nella seduta del 12 Marzo (video) ha svolto le audizioni di: Alleanza Clima Lavoro, Libera, Associazione Comma2 – Lavoro è Dignità, Associazione residenze universitarie italiane (RE.UNI), ANAC, Assonime, Confindustria. Qui la scheda di sintesi delle audizioni di Libera e di ANAC.

La Commissione V Bilancio della Camera, nella seduta del 13 Marzo (video), nell’ambito dell’esame del DDL di conversione del DL 19/2024 recante disposizioni in materia di PNRR, ha svolto le audizioni di: CGIL, CISL, UIL, UGL, Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ANCI e UNCEM. Qui la scheda di sintesi delle audizioni di ANCI e UNCEM.

La Commissione V Bilancio della Camera, nella seduta del 14 Marzo (video: audizioni mattina, audizioni pomeriggio, audizione del Ministro Fitto), nell’ambito dell’esame del DDL di conversione del DL 19/2024 recante disposizioni in materia di PNRR, ha svolto le audizioni di: rappresentanti dell’UPI (mattina), di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, e del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto (pomeriggio). Qui la scheda di sintesi delle audizioni.

Nella seduta del 19 Marzo, la V Commissione Bilancio della Camera ha concluso l’esame preliminare del provvedimento fissando per il 20 Marzo il termine per la presentazione degli emendamenti. Sono giunti i pareri di alcune Commissioni della Camera in sede consultiva:

  • Commissione VII Cultura: parere favorevole con osservazione;
  • Commissione X Attività produttive: parere favorevole;
  • Commissione XI Lavoro: parere favorevole;
  • Commissione XIII Agricoltura: parere favorevole;
  • Comitato per la legislazione: parere con condizione, osservazioni e raccomandazione.

La V Commissione Bilancio della Camera, nelle sedute del 25 e del 26 Marzo, ha dato conto della presentazione di 1.368 proposte emendative di iniziativa parlamentare rispetto al testo del DL 19/2024 (qui le proposte emendative presentate) e di una proposta emendativa di iniziativa governativa, l’articolo aggiuntivo 36.04 (sull’emergenza alluvione in Toscana del novembre 2023). Ha quindi proceduto con l’analisi delle proposte emendative ritenute inammissibili. L’esame delle proposte emendative riprenderà in Commissione nella seduta di Mercoledì 3 Aprile.

In sede consultiva sono stati approvati i seguenti pareri:

  • Commissione II Giustizia: parere favorevole;
  • Commissione VI Finanze: parere.

Nella seduta del 3 Aprile, la V Commissione Bilancio della Camera ha concluso la discussione sul complesso delle proposte emendative presentate. Qui le proposte emendative segnalate dai gruppi parlamentari.

Nella seduta del 9 Aprile, la V Commissione Bilancio della Camera ha dato atto della presentazione della presentazione, da parte del Governo, di 9 proposte emendative e da parte dei relatori di 11 proposte emendative. Qui le proposte presentate.

Nelle sedute del 1011 e 12 Aprile, la Commissione ha svolto l’esame delle proposte emendative riferite ai primi 6 articoli del decreto-legge. Quiqui e qui le proposte emendative approvate nelle tre sedute. In particolare, si segnalano:

  • gli emendamenti all’art. 2 (Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR) in cui si prevede che:
  • Il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento PNRR dei soggetti attuatori sia aggiornato non più al 31.12.23 ma alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 19/2024, indicando anche lo stato dei pagamenti;
  • Su tali cronoprogrammi l’unità di missione o l’amministrazione centrale, tramite Regis, attestano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR;
  • In caso di disallineamenti, con gli emendamenti approvati la procedura consente ora alla Struttura di missione PNRR di richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a 20 giorni, prorogabile una sola volta e per non più di 10 giorni;
  • Quando tale termine decorra inutilmente, o quando comunque permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR propone al Presidente del Consiglio dei ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi (la novità risiede nell’assegnare questa facoltà alla Cabina di regia e nell’eliminazione di alcuni passaggi intermedi);
  • Infine, per procedere con la restituzione degli importi percepiti ora si specifica che, per i soggetti attuatori, deve accertarsi la responsabilità dell’omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali.
  • gli emendamenti all’art. 9 (Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali), in cui si prevede che possono essere chiamati a partecipare alla Cabina di coordinamento in Prefettura anche le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentativi.
  • gli emendamenti all’art. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR), in cui si prevede che le anticipazioni ai soggetti attuatori, di norma pari al 30% del contributo assegnato, siano erogate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
  • gli emendamenti all’art. 12 (Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi), in cui si prevede che le disposizioni di semplificazione PNRR si applichino anche alle procedure di affidamento di servizi e forniture non più finanziate dal PNRR.

In sede consultiva, sono stati emanati i seguenti pareri:

  • Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali: parere favorevole;
  • Commissione Affari esteri: parere favorevole;
  • Commissione Difesa: parere favorevole.

L’Aula della Camera, nella seduta del 15 Aprile, ha svolto la discussione sulle linee generali del testo di conversione del DL PNRR, ed è stata posta la questione di fiducia. Nella seduta del 16 Aprile sono stati presentati gli ordini del giorno al testo (qui l’elenco completo). L’esame e la votazione degli OdG sono proseguiti anche nelle sedute del 17 Aprile e del 18 Aprile.

Il testo di conversione del DL 19/2024 è stato approvato dall’Aula della Camera nella seduta del 18 Aprile.

Tra gli ordini del giorno approvati, si segnala:

  • L’OdG 4, che impegna il Governo ad incrementare il Fondo relativo ai contributi straordinari per i Comuni che si fondono;
  • L’OdG 24, che impegna il Governo ad assicurare il pieno utilizzo da parte dei piccoli Comuni del Fondo previsto dal DL 152/2021 relativo alle assunzioni di personale;
  • L’OdG 86, che impegna il Governo a garantire la piena applicazione della legge 199/2016 sul caporalato, il rafforzamento dei servizi ispettivi e maggior tutela e protezione sociale dei lavoratori vittime di sfruttamento.
  • L’OdG 120, che impegna il Governo a presentare alle Camere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente per le imprese.
  • L’OdG 122, che impegna il Governo a riconsiderare la disciplina in materia di appalto, assicurando che il medesimo sia considerato illecito quando si configuri come mero esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori.

Ora il testo approvato passa all’esame del Senato (AS 1110), dove è stato assegnato alla Commissione V Bilancio in sede referente. Nella seduta del 19 Aprile, la Commissione ha svolto l’illustrazione del testo e ha fissato, nella giornata di lunedì 22 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La V Commissione Bilancio del Senato ha esaminato il testo approvato dalla Camera in tema di conversione del DL 19/2024 nelle sedute del 22 e del 23 Aprile, prendendo atto dell’assenza delle condizioni per concludere l’esame in sede referente del provvedimento, alla luce del numero di emendamenti presentati e dei tempi di calendarizzazione.

La proposta di conversione del DL 19/2024 è stata, quindi, approvata definitivamente dall’Aula del Senato, previa posizione della fiducia da parte del Governo, nella seduta del 23 Aprile, senza modifiche rispetto al testo licenziato dalla Camera.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Qui il documento presentato dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio; qui il comunicato stampa dell’UPB.