Nell’ambito della legge n. 186 del 2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, l’art. 3 modifica le sanzioni per i reati di riciclaggio ed introduce il reato di autoriciclaggio. In particolare:

  • sono aumentate le sanzioni per i reati di cui agli artt. 648 bis del codice penale (Riciclaggio) e 648 ter del codice penale (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);
  • è introdotto l’art. 648 ter.1 nel codice penale (Autoriciclaggio) che riguarda colui che “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni. Una causa speciale di non punibilità è prevista per chi limita al mero godimento personale la fruizione dei beni oggetto del delitto di autoriciclaggio, mentre è prevista un’aggravante se il delitto è commesso nell’esercizio di attività bancaria e finanziaria. E’ disposta una riduzione della pena alla metà per chi si sia adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare le prove del reato. Anche per il reato di autoriciclaggio è prevista la confisca dei beni (nuovo testo dell’art. 648 quater).

Per un’analisi dettagliata dell’intero provvedimento vedi il dossier predisposto dal Servizio Studi della Camera. Per informazioni sull’iter parlamentare clicca qui: sulle problematiche dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio vedi in particolare il dibattito in Commissione Giustizia (ed i documenti acquisiti nel corso delle audizioni del 20.11.2014 e del 25.11.2014e l’ordine del giorno accolto dal Governo durante la discussione in Assemblea al Senato del 4 dicembre 2014 (o.d.g. G3.100 testo 3), volto ad una ridefinizione dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio e delle relative sanzioni nell’ambito delle misure di contrasto della criminalità organizzata dei patrimoni illeciti, attualmente all’esame dello stesso Senato (clicca qui). Per una valutazione generale delle nuove disposizioni in materia di autoriciclaggio in relazione alla normativa sul riciclaggio leggi questo articolo del sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale di Pistoia. 

(ultimo aggiornamento maggio 2015)