Il decreto legge n. 133 del 2014, convertito nella legge n. 164 del 2014, contiene una serie articolata di misure in diversi settori (investimenti infrastrutturali, edilizia, porti ed aeroporti, energia etc). Qui di seguito si dà conto di due disposizioni, introdotte nel corso dell’esame parlamentare: la prima in materia di trasparenza degli appalti (art. 1, comma 2 bis); la seconda volta a garantire maggiormente le cooperative che gestiscono beni confiscati nei confronti dei creditori (art. 15 bis).
Nell’ambito della disciplina volta ad accelerare la realizzazione di opere ferroviarie, la Camera ha introdotto una disposizione (comma 2 bis) che prevede l’applicazione delle norme del decreto legislativo n. 33 del 2013 riguardanti gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la pubblicità dei processi, di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche, nonché la pubblicazione degli atti di pianificazione in materia di governo del territorio.
L’art. 15 bis esclude che il privilegio sui beni della cooperativa, generalmente riconosciuto ai crediti derivanti dai finanziamenti del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sia riconosciuto quando si tratta di beni confiscati alla criminalità organizzata e concessi, in base al Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), alle cooperative di lavoratori già dipendenti dell’impresa confiscata.
Per un’analisi dettagliata del provvedimento vedi il dossier predisposto dal Servizio Studi del Senato.
(13 novembre 2014)