Gioco d’azzardo: i più recenti provvedimenti degli Enti locali e le decisioni dei giudici amministrativi

In attesa del decreto del Governo, che dovrebbe chiarire i problemi interpretativi dell’Intesa del 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata Stato autonomie locali, molti Enti locali continuano ad approvare provvedimenti di contrasto del gioco d’azzardo patologico.

Ad esempio, il comune di Udine ha recentemente adottato un regolamento che disciplina diversi aspetti:

  • il divieto di installazione di nuove attrezzature a distanza inferiore di 500 metri dai luoghi sensibili (nei quali sono ora ricomprese, in aggiunta a quelli indicati dalla legge regionale, anche i terminal o autostazioni del trasporto pubblico locale);
  • l’attribuzione al sindaco del potere di regolare con ordinanza gli orari di apertura delle sale giochi e dei luoghi dove sono installate macchinette (ivi inclusi gli esercizi commerciali), disponendo anche gli orari di spegnimento obbligatorio degli apparecchi;
  • progetti di assistenza legale e supporto psicologico ai soggetti affetti da Gap, in collaborazione con enti del terzo settore;
  • il divieto di locazione o concessione in uso di immobili di proprietà comunale a soggetti che intendono aprire attività relative all’esercizio del gioco lecito (per i contratti in essere sarà comunque vietata l’esposizione di pubblicità del gioco d’azzardo, incluso il gioco online);
  • norme stringenti in materia di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno dei locali e di pubblicità, ivi incluso il divieto per le società alle quali l’Amministrazione ha affidato incarichi o concessioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico ad accogliere richieste di pubblicità relative al gioco d’azzardo;
  • benefici di diversa natura per gli esercizi “no slot”;
  • le sanzioni per i trasgressori.

In Emilia Romagna continua la fase attuativa dei nuovi principi sulla collocazione delle sale da gioco e sale scommesse stabiliti dalla legge regionale, in base alla quale il distanziometro di applica anche alle licenze preesistenti. Il comune di Bologna, ad esempio, ha modificato il Regolamento urbanistico edilizio al fine di garantire il rispetto del limite di 500 metri dai luoghi sensibili (vedi art. 32, comma 6).

Vanno anche segnalate alcune importanti decisioni assunte dai giudici amministrativi.

Il Tar Lecce (sentenza n. 502 del 2018) ha ritenuto legittimo il diniego del comune di Meledugno alla richiesta di trasferimento di una sala giochi in una sede collocata in un raggio inferiore a 500 metri da alcuni luoghi sensibili. Il giudice amministrativo, dopo aver ricordato la pronuncia della Corte costituzionale n. 108 del 2017 sulla legittimità della legge della Regione Puglia n. 43 del 2013, sottolinea che il divieto ivi previsto ha carattere assoluto, senza che residui, pertanto, alcun margine di discrezionalità per l’Ente locale e che esso si applica anche nei casi di trasferimento della sede in diverso luogo.

In materia di sanzioni per violazione delle normative comunali, il Tar Milano (sentenze nn. 660, 661 e 816 del 2017) ha respinto i ricorsi di tre esercenti avverso i provvedimenti di sospensione deliberati dal comune di Milano a seguito dell’accertamento, effettuato in diverse situazioni dalla polizia municipale, dell’apertura dei locali oltre i limiti di orario stabiliti dalla disciplina comunale. Al riguardo il Tar afferma la legittimità della disposizione sulla sanzione accessoria della sospensione dell’attività (“in caso di particolare gravità e recidiva ….. qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione”): in base al testo unico di pubblica sicurezza, infatti, è possibile sospendere la licenza non solo nel caso di abuso del titolo ma anche per la mera violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Nel caso specifico, trattandosi di più violazioni commesse con più azioni – come risulta dai numerosi verbali di accertamento – non può applicarsi il regime del “cumulo giuridico” tra sanzioni, che riguarda invece violazioni plurime ma commesse con un’unica azione od omissione. Nello stesso senso il Tar Brescia nei confronti dei provvedimenti di sospensione dei comuni di Mantova e Bergamo per ripetute violazioni della disciplina sugli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco (sentenze nn. 450 e 1235 del 2017): e il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tar di Brescia sul provvedimento di sospensione per 5 giorni di una sala bingo (che aveva fatto seguito a precedenti sanzioni per violazione degli orari), afferma che, essendo ormai incontrovertibile il potere dell’Amministrazione di deliberare in materia di orari a tutela della quiete pubblica e della salute pubblica (“c.d. interesse ad un ambiente cittadino salubre”) “deve logicamente e giuridicamente affermarsi la sussistenza anche di un corrispondente potere sanzionatorio, che sia effettivo e dunque non meramente simbolico o sproporzionato, in modo da garantire l’effettività della stessa disciplina sindacale”. Poiché la sola sanzione pecuniaria non garantisce il rispetto della disciplina, appare legittima la previsione di una sospensione dell’attività per un periodo massimo di cinque giorni “tempo che risulta significativo, adeguato e proporzionato, idoneo ad un tempo a garantire un reale effetto di deterrenza ed il carattere di afflittività, contemperando in modo non irragionevole l’interesse sanzionatorio dell’autorità sindacale ed il principio della libertà d’iniziativa economica”; e il fondamento può trovarsi nell’art. 10 del T.U.L.P.S. (secondo cui “Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”) che può essere applicata non solo per le autorizzazioni di polizia in senso stretto ma anche “a quelle autorizzazioni che, per effetto dell’art. 19 del D. Lgs. n. 616 del 1977 sono state trasferite ai comuni e per l’abuso del titolo costituito, nella fattispecie in esame, dalla (ripetuta) violazione delle disposizioni, legittimamente date dall’autorità comunale, in tema di orario di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate” (sentenza n. 1933 del 2018).

Va altresì ricordata la decisione assunta dal Tar Toscana, che ha annullato l’ordinanza restrittiva degli orari di esercizio del gioco emanata dal Sindaco di Livorno in quanto non appare supportata da studi scientifici aggiornati relativi specificamente al territorio comunale (sentenze nn. 453 e 454 del 2018).

Merita infine una segnalazione anche la sentenza del Tar Puglia (n. 483 del 2018), che ha respinto il ricorso avverso il provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di sala giochi adottato da un comune pugliese (nella sentenza, per una non condivisibile applicazione della disciplina sulla tutela della privacy viene omessa addirittura l’indicazione del comune in cui è situato il locale in questione) in quanto, in base alle indagini della magistratura, l’assidua frequentazione di pregiudicati lascia presupporre che tale sala giochi costituisse la base logistica per la pianificazione delle azioni delittuose da parte di una organizzazione criminale locale.

Si ricorda che per approfondire le tematiche affrontate in questo articolo è disponibile un’ampia documentazione all’interno della sezione Gioco d’azzardo del sito di Avviso Pubblico, con una ricostruzione puntuale della normativa statale, regionale e locale, della giurisprudenza, del dibattito parlamentare e della documentazione in materia.

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