Piano formativo anticorruzione. Una proposta di schema

31 gennaio: aggiornamento dei piani anticorruzione. Tappa da non perdere per rendere effettiva la prevenzione della corruzione e della illegalità

Il contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, negli enti locali segna una nuova e importante tappa il prossimo 31 gennaio 2015.

Si tratta del termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a deliberare, su proposta del responsabile della prevenzione, l’aggiornamento dei piani triennali anticorruzione e dei programmi per la trasparenza.

È un appuntamento davvero fondamentale per “recuperare” le numerose criticità dei piani anticorruzione che, in molti enti locali, sono stati adottati con la logica del mero adempimento formale ad un obbligo normativo, e senza un vero coinvolgimento nello spirito della nuova normativa, e una vera consapevolezza del valore e dell’importanza che la stessa assume nel cambiamento culturale, organizzativo e funzionale degli enti locali.

Rendere “effettiva” l’attuazione della normativa anticorruzione è allora il vero un nodo che gli enti locali sono ora tenuti a sciogliere, passando, una volta per tutte, dalla cultura del “adempiere per adempiere” alla ben diversa cultura dell’ “adempiere per conseguire il risultato utile sotteso all’adempimento“.

* * *

La prova che, fino ad ora, in molti casi, gli enti locali si sono limitati ad un mero adempimento di natura formale, può essere rintracciata nella circostanza che moltissimi dipendenti, pur essendo stati destinatari della misura di prevenzione della formazione sul tema della legalità, integrità, etica e contrasto ad ogni forma di abuso della funzione pubblica, ancora oggi non conoscono i contenuti del piano anticorruzione del proprio comune nè, tanto meno, del piano nazionale anticorruzione, e a monte, la legge 190/2012, i decreti attuativi e, soprattutto, il codice di comportamento nazionale e del dell’ente in cui lavorano.

Sappiamo che, nei  comuni,   la formazione  anticorruzione   costituisce  davvero una delle più importanti misura di prevenzione  del fenomeno della illegalità e della corruzione.   Per questo motivo  la formazione,  in questa materia, è obbligatoria a partire dal 2013.

Ciò significa che i dipendenti,  il segretario comunale (in qualità di  responsabile della prevenzione)  e finanche  i componenti degli organi di controllo nonché  i consulenti e collaboratori esterni  devono essere destinatari di adeguata formazione quale strumento per  garantire, all’interno dell’ente l’integrità, etica e la legalità.

Senonché,  molti comuni, fino  ora,  hanno fatto realizzato una formazione solo formale e non effettiva posto che, al fine di adempiere,   sotto il profilo formale,  all’obbligo di legge  si sono limitati soltanto ad  acquistare lezioni teoriche on line: il che, di per sé,  non  è  controindicato e, tuttavia, l’acquisto e  l’eventuale ascolto on-line di alcune lezioni teoriche   –  anche laddove effettuato –  non consente   ai dipendenti  e al responsabile di essere, davvero, “ formati”  e, quindi, in grado di contrastare efficacemente l’illegalità e la corruzione,  per motivi di seguito indicati:

–   in primo luogo,  perché, nella maggior parte dei casi, i dipendenti   riescono neppure ad aprire i files per mancanza di tempo e per essere oberati da scadenze e da adempimenti oppure, non riescono ad ascoltare tutta la lezione ( specie quando dura, on line ore intere);

–   secondariamente, perché la formazione  on-line, in questa materia, da sola non è per niente efficace, non  potendosi esaurire soltanto in lezioni teoriche ma richiedendo, necessariamente, per essere efficace, anche un approccio pratico, con esame di casi di corruzione, di comportamenti non adeguati, e con l’esemplificazione di regole di condotta “integre” e  “legali” da tenersi  nello svolgimento delle funzioni pubbliche.

A ciò si aggiunga l’ulteriore anomalia dovuta al fatto che, in molti casi, la formazione è stata erogata dallo stesso soggetto (il segretario comunale) che è anche, contestualmente, il soggetto chiamato a vigilare e controllare sulla “efficacia” della formazione, con coincidenza di ruoli tra il prestatore del servizio formativo e il controllore.

Ne consegue che, in molti comuni, la misura di prevenzione della formazione anticorruzione fino ad ora è rimasta, di fatto, inattuata.

Bisogna fare allora tutto il possibile per recuperare questa, che è una delle tante criticità della strategia anticorruzione attuata nei comuni, rendendo il piano formativo anticorruzione uno strumento effettivo, e ancorando altresì i risultati della formazione alla valutazione della performance individuale e organizzativa dell’ente. E l’occasione per fare ciò è costituita dall’aggiornamento del piano anticorruzione da deliberare entro il 31 gennaio posto che, all’interno dell’piano anticorruzione deve essere contenuto anche il piano formativo.

I suggerimenti per un piano formativo che risponda, minimamente, ai requisiti di effettività per conseguire il risultato utile del cambiamento da un modello di gestione a alto o medio rischio a rischio basso e gestito può essere fornito dal Modello allegato.

Avvocato Nadia Corà                                                                                                 Avvocato Guido Paratico

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