Premessa. La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dei rifiuti ha svolto una prima verifica sull’attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente), basata su relazioni e documenti degli uffici giudiziari e di altri organismi (tra cui i rapporti del Servizio per il controllo parlamentare della Camera e di Legambiente) che forniscono valutazioni su alcuni aspetti critici della nuova normativa sia dal punto di vista interpretativo che organizzativo. I dati raccolti, sia pur parziali e riferiti ad un periodo temporalmente limitato (essi riguardano soprattutto indagini preliminari in corso o a mere iscrizioni di notizie di reato, mentre è ancora limitato il numero di dibattimenti aperti e non risultano ancora sentenze di condanna) consentono di effettuare alcune considerazioni non tanto sull’efficacia ed efficienza della legge nella sua globalità, quanto su taluni aspetti problematici, meritevoli di ulteriore approfondimento, che si sono manifestati nel primo periodo di concreta applicazione della legge. Il 23 febbraio 2017 è stata approvata una relazione (doc. XXIII, n. 26), di cui qui sono sintetizzati i contenuti essenziali.

Il reato di inquinamento ambientale. La relazione si sofferma in particolare sulla nuova fattispecie dell’inquinamento ambientale di cui all’articolo 452-bis del codice penale, introdotta dalla legge n. 68/2015, che prevede la reclusione da due a sei anni (e una multa da 10.000 a 100.000 euro) a chi cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell’aria, del suolo o di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna. In base ai dati raccolti, infatti, emerge che, tra i nuovi “ecoreati” tale fattispecie sia quella maggiormente contestata su tutto il territorio nazionale, a conferma della bontà della scelta effettuata dal legislatore. Al tempo stesso, sono emerse rilevanti criticità in sede applicativa, ciò che ha indotto molti Uffici giudiziari ad applicare prudentemente la nuova norma penale. Un incentivo ad un maggiore utilizzo di tale disposizione può derivare dalla recente pronuncia della Corte di cassazione (Sez. III penale, n. 46170 del 3 novembre 2016, allegata alla relazione), che ha espresso in particolare il proprio orientamento interpretativo in ordine ai concetti di “compromissione o un deterioramento significativi e misurabili”.

Appare comunque opportuno continuare un attento monitoraggio sull’applicazione futura di tale fattispecie.

Altre fattispecie di reato. Si registra un numero significativo di contestazioni anche per i reati di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e per i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p); più limitato il numero delle contestazioni per i delitti di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.), di impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) e di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.). Per tali fattispecie – ad eccezione per quella riguardante i reati di disastro ambientale – non sono state sollevate questioni interpretative.

Per la fattispecie di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), anch’essa di limitata applicazione, è stata sollevata una problematica di ordine sistematico – valevole in generale per i nuovi “eco-delitti” – sull’assenza di una corrispondente forma di tutela penale per le ipotesi di morte o lesioni conseguenti alle più gravi fattispecie di disastro ambientale e di delitti colposi contro l’ambiente.

Procedimento delle prescrizioni. La legge n. 68/2015 ha introdotto un procedimento speciale per perseguire i reati contravvenzionali in materia ambientale (artt. 318-bis e ss. del D.Lgs. n. 152/2006): il soggetto responsabile di reati ambientali può provvedere al ripristino della situazione preesistente, sulla base delle prescrizioni dei soggetti competenti, ed estinguere così il reato pagando una contravvenzione. Dalle informazioni raccolte non è possibile effettuare una valutazione della concreta applicazione della norma. Sono emerse peraltro numerose problematiche interpretative, con particolare riguardo alla tipologia di reati esclusi da tale procedimento, al soggetto beneficiario delle somme versate e al soggetto competente a definire le prescrizioni: per superare tali divergenti interpretazioni, la relazione suggerisce l’emanazione di apposite circolari da parte procure generali.

Profili pratici ed organizzativi. Accanto agli aspetti di natura interpretativa, la raccolta di informazioni e dati è servita a valutare la necessità di adeguare mezzi e risorse per rendere possibile l’attuazione della legge (in termini di polizia giudiziaria, personale specializzato, strutture e soggetti pubblici competenti ad effettuare gli accertamenti tecnico-scientifici), tenuto anche conto dell’assenza di stanziamenti aggiuntivi nella legge n.68/2015.

L’applicazione della nuova normativa presuppone infatti un lavoro complesso, spesso molto lungo, da parte della polizia giudiziaria e delle Procure al fine di appurare, nei singoli casi concreti, la sussistenza dei numerosi e potenzialmente controversi elementi costitutivi dei nuovi reati ambientali, e supportarli di adeguati elementi di prova nell’ambito del procedimento penale. Ad esempio, le indagini presso determinati distretti produttivi caratterizzati da intensa o significativa industrializzazione hanno evidenziato l’esistenza di una pluralità di cause inquinanti, ciò che rende difficile l’accertamento del nesso causa-effetto tra l’evento inquinante e le condotte oggetto di indagine. In caso di impianti dismessi o in siti maggiormente isolati si scontano inoltre le difficoltà investigative legate all’accertamento di comportamenti anche assai risalenti nel tempo e commessi in luoghi spesso situati in proprietà o pertinenze interdette o comunque non immediatamente accessibili al pubblico.

Altro aspetto problematico è quello relativo alla mancata identificazione di un responsabile dei reati, ciò che porta alla richiesta di archiviazione anche in caso di fatti molto gravi (in base ai dati raccolti dalla Commissione, i procedimenti contro ignoti rappresentano una quota significativa delle contestazioni relative ai nuovi “eco-delitti”); la relazione sottolinea comunque l’estrema importanza delle indagini giudiziarie anche in funzione di deterrenza e prevenzione.

Alcune considerazioni finali. La relazione sottolinea che l’indagine della Commissione ha evidenziato – assieme alle difficoltà tecnico, giuridiche e organizzative – una seria e ragionata applicazione della nuova normativa che ha anche prodotto effetti di prevenzione generale, anche se rimane essenziale in questo settore l’esistenza di un efficiente sistema dei controlli e prevenzione. E’ comunque indispensabile continuare l’attento monitoraggio dell’evoluzione della giurisprudenza in questa materia e su tutte le problematiche che potranno emergere in futuro, anche attraverso un miglioramento dei sistemi informativi volto a permettere l’elaborazione di dati omogenei su tutto il territorio nazionale ed un’applicazione efficace ed omogenea della legge. Una particolare attenzione dovrà essere data all’analisi del procedimento delle prescrizioni e all’applicazione le norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti.