Direttiva Europea anti-slapp (azioni giudiziarie abusive per bloccare la partecipazione pubblica): lo schema di recepimento in Commissione Giustizia

La II Commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 22 Luglio, ha avviato l’esame dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva europea anti SLAPP (SLAPP: Strategic Lawsuits Against Public Participation: azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica).

La Direttiva mira a limitare quelle azioni giudiziarie abusive che vengono proposte, in sede civile, allo scopo di intimidire giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani e altri soggetti attivi nella partecipazione pubblica.

Qui è disponibile il testo della Direttiva UE 2024/1069. Qui è disponibile il testo dello Schema di Decreto Legislativo (AG 424) di recepimento nell’ordinamento italiano. Qui il Dossier parlamentare.

Tra i punti principali dello Schema di Decreto Legislativo di recepimento nell’ordinamento italiano della Direttiva anti-slapp si segnala:

  • l’istanza di rigetto anticipato, disciplinata in modo coordinato con l’attuale assetto processual-civilistico interno (compresa l’estensione di questa ipotesi al procedimento cautelare). Su questo punto va, in particolare, sottolineato che la scelta di concludere con sentenza l’istanza di rigetto anticipato “assicura uniformità di regime impugnatorio e parità delle armi tra le parti” (come evidenzia il Dossier parlamentare);
  • la facoltà per il giudice di imporre una cauzione a carico della parte attrice;
  • la possibilità per il convenuto di agire per ottenere il rimborso delle spese e il risarcimento del dannoanche in caso di ritiro o modifica della domanda da parte dell’attore;
  • la possibilità di interventi adesivi nel processo, a favore del convenuto, da parte di associazioni ed enti che abbiano interesse a tutelare i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica;
  • nel caso di accertamento del carattere abusivo del procedimento, la condanna alle spese e la facoltà per il giudice di ordinare la pubblicazione della sentenza, anche d’ufficio;
  • la pubblicazione, da parte del Ministero della Giustizia, delle sentenze definitive relative ai procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica;
  • la trasmissione, sempre a opera del Ministero della Giustizia alla Commissione Europea, dei dati relativi al numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica.

La disciplina interviene solo sulle materie civili con implicazioni transnazionali. Questo comporta:

  • l’esclusione generale della materia penale dall’ambito di applicazione della disciplina;
  • l’esclusione dei procedimenti in cui entrambe le parti sono domiciliate nello stesso Paese.

Va inoltre segnalato, sul punto, che la Commissione Europea ha recentemente avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione per il mancato recepimento della Direttiva.