Titolare effettivo: le posizioni di ANAC e di Banca d’Italia

Nell’ambito della discussione sullo schema di Decreto Legislativo sul titolare effettivo, assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato in sede consultiva (qui la scheda di sintesi del testo sul sito di Avviso Pubblico), l’Autorità Anticorruzione e la Banca d’Italia hanno depositato le loro posizioni.

Di seguito una sintesi dei due documenti.

 

Osservazioni di ANAC (qui il testo integrale)

L’Autorità Anticorruzione sottolinea, in primo luogo, l’opportunità di un intervento normativo per la completa attuazione della disciplina sul titolare effettivo al fine di:

  • assicurare trasparenza,
  • prevenire e contrastare fenomeni illeciti (riciclaggio di proventi di attività illecite, finanziamento del terrorismo, corruzione come interferenza di interessi privati nel perseguimento dell’interesse pubblico),
  • tutelare la concorrenza (prevenendo offerte combinate o imputabili ad un unico operatore o altri fenomeni di alterazione del mercato).

ANAC ricorda che l’UE ha avviato due procedure di infrazione contro l’Italia visto che non si è riusciti, fino ad ora, a dare completa attuazione ai principi di matrice comunitaria.

Vengono ricostruiti i nodi fondamentali del dibattito giurisprudenziale sul tema, in particolare:

  • la necessità di contemperare la trasparenza sulle strutture societarie con i diritti fondamentali dei titolari effettivi, soprattutto in tema di diritto alla tutela dei dati personali,
  • il tema della soglia per l’individuazione del titolare effettivo (pari al 25%) che, sebbene di agevole applicazione, risulta anche di facile elusione mediante il frazionamento delle partecipazioni.

In ogni caso l’ANAC, riprendendo l’esperienza PNRR (a tal proposito ricorda che nelle Linee Guida del MEF per il Monitoraggio PNRR emerge l’obbligo di individuare e verificare il titolare effettivo delle imprese aggiudicatarie ed esecutrici) e facendo eco alle analisi della UIF, sottolinea l’esigenza di “prevedere una disciplina analoga a quella prevista per il monitoraggio del PNRR all’interno del Codice dei contratti pubblici, mediante l’introduzione di uno specifico obbligo dichiarativo del titolare effettivo delle imprese che partecipano alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici di appalto e concessione, definendo a livello legislativo in che misura sia ammessa la possibilità di richiedere tali dati da parte delle stazioni appaltanti che gestiscano procedure di affidamento”.

A tal fine, ANAC propone di modificare il Codice Appalti all’art. 94 (Cause di esclusione automatica dalla partecipazione a una procedura d’appalto) per sostituire il riferimento all’amministratore di fatto con il titolare effettivo.

Infine, ANAC propone di intervenire sullo schema di Decreto Legislativo in discussione per consentire ad ANAC l’accesso alle informazioni contenute nella sezione sul titolare effettivo del Registro delle imprese.

 

Osservazioni di Banca d’Italia (qui il testo integrale)

La Banca d’Italia, in primo luogo, ricostruisce il contesto e le finalità dell’intervento. Viene specificato che i registri della titolarità effettiva sono banche dati centrali che raccolgono le informazioni sulle persone fisiche che, in ultima istanza, controllano società e altri soggetti giuridici. In Italia, l’operatività del Registro è sospesa a causa del contenzioso promosso dalle società fiduciarie nel 2023, che contestano l’assoggettamento dei mandati fiduciari agli obblighi di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, anche in considerazione delle esigenze di riservatezza.

Il quadro giurisprudenziale, ricorda la Banca d’Italia, è complesso anche a livello comunitario: un accesso ai dati del registro indiscriminato e senza un legittimo interesse, a favore dei soggetti ulteriori rispetto ad autorità e soggetti obbligati, è stato ritenuto “in contrasto con i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali” (sent. del 22 Novembre 2022 della Corte di Giustizia UE).

Da qui, la sesta Direttiva Anticorruzione è intervenuta con una nuova disciplina (cui lo schema di Decreto Legislativo in discussione dà attuazione) per individuare i casi di legittimo interesse cd. presunto e modalità armonizzate di verifica nel rispetto della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Banca d’Italia specifica che, nello schema di Decreto Legislativo, si ribadisce, con riferimento all’accesso al Registro da parte dei terzi, il modello selettivo fondato sul presupposto del legittimo interesse. In particolare, il nuovo articolo 21‐quater:

  • prevede che l’accesso dei terzi deve essere giustificato da un interesse qualificato e concretamente collegato alle finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto o del finanziamento del terrorismo,
  • individua categorie per le quali il legittimo interesse è presunto per legge (es. giornalisti, Ong, ecc),
  • introduce un canale di accesso caso per caso per soggetti non tipizzati.

In conclusione, secondo la Banca d’Italia, “lo schema consolida un modello di accesso graduato e proporzionato alle informazioni sulla titolarità effettiva, in linea con l’indirizzo della Corte di Giustizia che ha escluso l’accesso indiscriminato del pubblico al Registro. Il nuovo impianto rafforza la selettività dell’accesso dei terzi, individua in modo più chiaro chi può accedere e a quali condizioni, e introduce un percorso di valutazione più definito e uniforme”.