Schema di decreto legislativo correttivo al Codice Appalti (AG 226)

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge delega 78/2022 il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 36/2024), è autorizzato ad apportare tutte le correzioni ed integrazioni che la prassi ha reso necessarie.

Lo schema di Decreto Legislativo (AG 226) sottoposto all’esame del Parlamento (pareri delle Commissioni Ambiente, Bilancio, Politiche UE) si avvale proprio di questa previsione. Qui il testo completo; qui la relazione illustrativa.

Di seguito una sintesi dei punti principali previsti dallo schema di Decreto Legislativo.

Digitalizzazione. In tema di digitalizzazione, una delle mission principali del nuovo Codice Appalti, si prevedono una serie di novità:

  • favorire, accelerare e semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banda dati nazionale di ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banda dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • rivedere le regole sull’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), incrementando a decorrere dal 1° gennaio 2025 la soglia relativa all’obbligatorietà del ricorso al medesimo da 1 a 2 milioni di euro.

Qualificazione delle stazioni appaltanti. Un altro punto di novità del Codice Appalti già in vigore è la spinta per la qualificazione delle stazioni appaltanti (anche in relazione agli obiettivi PNRR). Con i correttivi si affronta l’esigenza di consentire anche alle stazioni appaltanti che in prima istanza non avevano conseguito la qualificazione di intraprendere un percorso di professionalizzazione. Si prevedono, dunque, degli incentivi per chi non si è ancora qualificato, oltre alla introduzione di requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione e di attività formative (erogabili anche da soggetti privati).

Rating di impresa. Lo schema di decreto legislativo prevede l’abrogazione dello strumento del “rating di impresa”, attualmente previsto dall’art. 109 del Codice Appalti. Si tratta di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni fondato su requisiti reputazionali e su accertamenti definitivi, che esprime l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il suo rispetto della legalità, il suo impegno sul piano sociale. L’art. 109 ha introdotto il sistema prevedendo un periodo di attuazione di un anno e mezzo dall’entrata in vigore del Codice. Lo schema di decreto legislativo (art. 30) dispone, invece, l’abrogazione dell’istituto (a causa delle “criticità di coordinamento con il principio di libera circolazione e con il principio di concorrenza”, come si legge nella Relazione illustrativa allo Schema di Decreto legislativo).

Consorzi e PMI. Alcune disposizioni del correttivo intervengono sul tema dei consorzi e della partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti pubblici, delineando un modello. Si prevede, in tema di consorzi, il divieto per una singola impresa di partecipare a più di un consorzio stabile. Per favorire l’accesso delle PMI al mercato dei contratti pubblici, inoltre, si prevede un rafforzamento degli incentivi alla suddivisione in lotti dei contratti, si prevede una quota riservata nei contratti di subappalto, pari al 20%, per le PMI, oltre alla possibilità di definire dei veri e propri contratti “riservati” (sotto-soglia) alla partecipazione delle PMI.

Fase esecutiva del contratto di appalto. In merito alla fase esecutiva del contratto di appalto vengono introdotti alcuni chiarimenti. In particolare, si tende a:

  • rafforzare le premialità e le penali applicabili agli operatori economici rispettivamente per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dell’opera,
  • tipizzare le circostanze che possono consentire di adottare varianti (identificando, di converso, le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti),
  • tipizzare il cd. accordo di collaborazione (quell’accordo plurilaterale, già oggetto di best practice europea) che viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione dell’appalto.

Project financing. In tema di partenariato pubblico-privato le novità riguardano:

  • il tema della trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara,
  • la semplificazione dei documenti progettuali richiesti agli operatori economici ai fini della partecipazione della procedura,
  • la definizione delle forme per arrivare ad una approvazione “anticipata” del progetto di fattibilità tecnico- economica,
  • una maggiore distinzione tra project a iniziativa privata e a iniziativa pubblica (nel primo caso prevedendo meccanismi volti ad assicurare la concorrenza e il rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, nel secondo caso con la definizione da parte dell’ente concedente di un progetto di fattibilità, che viene posto a base di gara per la selezione dell’operatore economico).

Collegi Consultivi Tecnici (CCT). Viene, infine, rafforzato il ruolo dei cd. collegi consultivi tecnici (CCT), utili per la prevenzione e riduzione del contenzioso, che diventano obbligatori per gli appalti di lavori sopra-soglia (e facoltativi per gli appalti di forniture e servizi).

CCNL applicabile. Il Codice Appalti già prevede che nel bando dell’appalto vi sia l’indicazione del CCNL applicabile. Con i correttivi ora si prevede l’inserimento di un nuovo Allegato I.01 per introdurre dei meccanismi automatici per individuare le tutele che si devono considerare e calcolare ai fini della valutazione di equipollenza dei contratti collettivi di lavoro.

Equo compenso delle prestazioni professionali. Anche in relazione alla nuova legge in tema di equo compenso delle prestazioni professionali, per armonizzare le normative, si prevede che nel contesto degli appalti pubblici le tariffe professionali siano al 65% “fisse” e dunque non ribassabili in sede di gara (mentre il restante 35% può essere oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte).

Revisione prezzi. In fase di correzione vengono confermate le clausole di revisione prezzi già introdotte nel Codice Appalti inserendo, con il nuovo Allegato II.2-bis, alcuni ulteriori criteri di calcolo.