Primo testo unificato in materia di beni confiscati alla criminalità organizzata (Atto Camera 1138 e abbinati)

Nella seduta dell’11 settembre 2014 il Relatore – on. Mattiello – ha proposto un nuovo testo unificato, illustrato nella successiva seduta del 1° ottobre 2014, che amplia notevolmente l’oggetto del provvedimento originario. Tale testo è stato adottato come nuovo testo base nella seduta dell’8 ottobre 2014. Si riassumono qui di seguito gli aspetti più rilevanti (sul nuovo testo approvato il 29 ottobre 2015 leggi questa scheda).


Efficacia del procedimento di prevenzione (artt. 1-6, 16-21 e 24-26)

Il provvedimento modifica numerose disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011 e del decreto legge n. 306 del 1992 al fine di rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione. In particolare si prevedono:

  • tempi più stringenti per la proposizione delle questioni concernenti la competenza per territorio (esse sono precluse se non proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti);
  • l’impossibilità di giustificare il possesso dei beni sulla base di somme di denaro frutto di evasione fiscale;
  • una nuova disciplina del sequestro e della confisca per equivalente;
  • la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale al fine di garantire il puntuale rispetto dei tempi, anche attraverso la costituzione di collegi o sezioni specializzate;
  • una più tempestiva e completa raccolta di dati e informazioni sui beni oggetti delle misure di prevenzione;
  • la possibilità da parte dell’amministratore giudiziario di procedere alla locazione o al comodato dei beni immobili o all’affitto delle aziende, salvo successiva cessazione del provvedimento di confisca;
  • piani più dettagliati per il riavvio dell’attività delle aziende sottoposte a sequestro;
  • una diversa disciplina della restituzione per equivalente e della destinazione dei beni;
  • l’istituzione di due fondi presso l’Agenzia per finanziare primi interventi di riutilizzo e soddisfare esigenze dei creditori;
  • modifiche alla disciplina dei rapporti pendenti, della verifica e pagamento dei creditori e della liquidazione dei beni (con un potenziamento del ruolo dell’Agenzia per i beni confiscati).

Misure a favore delle aziende sottoposte a sequestro (artt. 7-15)

Al fine di superare le difficoltà nella prosecuzione dell’attività delle aziende sottoposte a misure di prevenzione, il provvedimento prevende una serie di misure, coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia e, in particolare:

  • l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, al fine di garantire la continuità del credito bancario, il sostegno agli investimenti e agli oneri relativi al riavvio dell’attività aziendale;
  • l’applicazione transitoria di un’Iva agevolata a coloro che usufruiscono di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca;
  • un canale preferenziale per la stipula di contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione;
  • agevolazioni fiscali e contributive per facilitare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, l’applicazione degli ammortizzatori sociali e altri incentivi economici.

Organizzazione e competenze dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati (artt. 22 e 23)

L’Agenzia è posta sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio (anziché del Ministro dell’interno). La sede è a Roma (anziché Reggio Calabria) e sono soppresse le sedi secondarie.

Sono introdotte modifiche all’organizzazione: è istituito un Comitato consultivo ed è ampliato il Consiglio direttivo con la previsione di numerosi esperti designati da diverse Amministrazioni e rappresentanti delle associazioni. Con decreto ministeriale sarà definita la composizione di nuclei di supporto presso ogni prefettura.

Sono precisati i compiti dell’Agenzia nell’attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria, prevedendo in particolare la possibilità di proporre gli interventi necessari a salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno alle industrie senza alcun ulteriore onere per la finanza pubblica. All’Agenzia è affidata anche l’assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione sociale ed una supervisione sui rendiconti di gestione dei beni sequestrati.

L’organico è incrementato di 70 unità (da 30 a 100).


Norme transitorie (artt. 27-32)

È modificata la disciplina transitoria e sono precisati i tempi di attuazione amministrativa del provvedimento; in particolare viene attribuita all’autorità giudiziaria (anzichè all’Agenzia) l’amministrazione e destinazione dei beni confiscati, non in via definitiva, dopo l’entrata in vigore della legge.


Sulla materia dei beni confiscati vedi l’ampia documentazione disponibile sul sito di Avviso Pubblico.

(9 ottobre 2014)