È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legislativo 25 Marzo 2024, n. 41, recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza, ai sensi dell’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

Qui il testo completo.

L’oggetto del decreto legislativo (art. 1). L’art. 1 dello schema di decreto legislativo chiarisce l’oggetto: viene approntato, infatti, il “riordino (…) delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza”.

È dunque fino ad ora esclusa la disciplina relativa ai giochi su rete fisica: queste disposizioni saranno “contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, Regioni e Enti locali” (art. 1, comma 2).

Viene inoltre chiarito, sin da subito, che “restano ferme le competenze del Ministero dell’interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell’ordine e sicurezza pubblici” (art. 1, comma 4).

I principi (art. 3 e 4). Lo schema definisce, in primo luogo, i principi ordinamentali del gioco, anche con riferimento alla normativa europea. L’asse complessivo del decreto legislativo è il regime concessorio per i giochi a distanza (titolo II dello schema).

Tra i principi (articoli 3 e 4), si deve segnalare, in particolare:

  • la tutela dei minori di età e della legalità del gioco, lo sviluppo del gioco sicuro (con riferimento alla salute, all’ordine pubblico e alla sicurezza), la promozione del gioco responsabile;
  • il contrasto al gioco illegale e alle forme di riciclaggio, la trasparenza dell’offerta di gioco e lo sviluppo del settore secondo modelli di solidità economica ed efficienza dei soggetti, la tracciabilità dei flussi (vd. anche art. 7);
  • l’unitarietà ed uniformità dell’organizzazione e della gestione della rete di offerta di gioco pubblico nell’intero territorio nazionale;
  • il rispetto del principio della libera concorrenza sul mercato comune europeo, del principio di non discriminazione e delle libertà stabilite dai Trattati dell’Unione europea;
  • il rispetto del principio di stabilità delle regole della concessione e della tutela dell’affidamento del concessionario (anche questi di derivazione europea).

Sulla tutela e protezione dei giocatori (art. 14 e ss.). il titolo III prevede alcune disposizioni, nello specifico, di tutela e protezione dei giocatori. L’obiettivo della “disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di gioco d’azzardo patologico” (art. 14, comma 1).

Tra le misure (art. 15), si segnala:

  • i meccanismi di autolimitazione al gioco;
  • la presenza di limitazioni basate sugli importi depositati sul conto di gioco di ciascun giocatore in un periodo di tempo predefinito, stabilite dal concessionario, secondo l’età del giocatore e i suoi comportamenti di gioco, in base a protocolli basati sulle migliori pratiche internazionali di settore e approvati dall’ADM;
  • messaggi automatici durante il gioco per evidenziarne la durata;
  • contenuti obbligatori sui siti di informazione sul gioco problematico e canali di contatto a disposizione dei giocatori per la divulgazione del gioco responsabile;
  • procedure di monitoraggio dei livelli di rischio associati ai singoli giochi oggetto di concessione;
  • l’istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l’andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di gioco d’azzardo patologico. In particolare, con un regolamento adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori (art. 14, comma 3);
  • l’investimento, da parte del concessionario, ogni anno, di una somma in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una Commissione governativa che (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica): opera presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento; è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno, dell’economia e delle finanze, e per lo sport e i giovani. Sulla definizione di tali campagne informative, inoltre, viene sentito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della salute.

Specifica, inoltre, l’art. 23 che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera e del Senato una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente tra l’altro dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco.

Sulle campagne di promozione del gioco responsabile con il logo del concessionario (artt. 3 e 15). L’art. 3, comma 1, lett. m), tra i principi, prevede anche la “promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, per la tutela e protezione dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, e per prevenire e contrastare il gioco patologico, che riportano l’indicazione del logo o del marchio del concessionario che promuove il messaggio”.

Tale principio viene declinato all’art. 15, comma 3, laddove si afferma che “a ulteriore tutela e protezione dei giocatori, specie più vulnerabili, il concessionario può effettuare, con oneri a proprio carico e con l’indicazione del proprio logo o marchio, campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi a soli fini sociali orientati a promuovere la prevenzione ed il contrasto del gioco patologico”.

L’assetto concessorio (art. 6 e ss.). Lo schema di decreto legislativo è improntato sul modello cd. concessorio, indicando in primo luogo le tipologie di gioco pubblico rispetto alle quali si può rilasciare tale titolo.

L’art. 6 dello schema, inoltre, elenca una serie di requisiti che i partecipanti alla gara pubblica devono rispettare (anche una volta ottenuta la concessione). Tra questi, si segnala: la costituzione in società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; un’adeguata pregressa esperienza e moralità nel settore; requisiti di solidità patrimoniale; la comunicazione dei dati delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale superiore al 2%; l’impegno ad adottare azioni e misure per contrastare il gioco patologico, preventivamente sottoposte alla valutazione dell’Agenzia; dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articoli che richiamano anche le misure di prevenzione); il versamento di un corrispettivo una tantum pari a 7 milioni; l’adozione e la messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all’art. 15 dello schema; il pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del tre per cento del margine netto del concessionario.

Gli articoli 12 e 13 si occupano, invece, della rete telematica e dei punti vendita di ricariche.

In particolare, l’iscrizione all’albo dei PVR è subordinata al pagamento all’Agenzia di un importo annuale di cento euro. Per i PVR, inoltre, vige il limite di cento euro di ricarica settimanale, anche in contanti, dei conti gioco on line.

Offerta illegale di gioco (art. 22). Il titolo V si occupa dell’offerta illegale di gioco, in particolare: attraverso un Regolamento che stabilisce le modalità per escludere i soggetti privi di concessione che vogliano inserirsi nell’offerta di gioco attraverso rete telematica, e attraverso la previsione di forme di collaborazione con la Guardia di Finanza e con la Banca d’Italia.

I bandi per l’assegnazione delle concessioni (art. 23). L’art. 23, tra le disposizioni transitorie e finali, prevede la pubblicazione da parte dell’Agenzia, del bando di gara: per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza; per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa (sia attraverso la rete dei concessionari, sia a distanza); per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali a estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza.

Le abrogazioni (art. 24). Viene previsto, infine, che con un ulteriore decreto legislativo siano individuate le norme statali di rango primario e secondario, nonché le disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del DL 41/2024.

L’iter di approvazione. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 19 Dicembre, ha approvato lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza” (A.G. 116).

Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato, in data 23 Gennaio 2024, alle Commissioni V Bilancio e Tesoro e VI Finanze per l’espressione del prescritto parere (previsto entro il 22 Febbraio 2024). L’avvio dell’esame è previsto Mercoledì 31 Gennaio in Commissione VI Finanze della Camera.

La Conferenza Unificata, nella seduta del 25 Gennaio, ha sancito l’Intesa sullo schema: qui i documenti consegnati da Anci e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Rispetto a quest’ultimo documento si segnala, in particolare, la richiesta “di istituire un tavolo di lavoro volto a condividere i contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica di prossima emanazione” e la richiesta (“ai fini di una valutazione preventiva della questione”) di considerare “una compartecipazione regionale sia al canone di concessione dei punti delle reti fisiche del gioco che sul provento del gioco al netto delle vincite erogate e degli aggi”.

La VI Commissione Finanze della Camera, nella seduta del 31 Gennaio, ha avviato l’esame dello schema, con l’illustrazione da parte del relatore dei contenuti del provvedimento. È stato pubblicato il testo dell’Intesa sancita in Conferenza Unificata il 25 Gennaio: in esso, tra le altre cose, si specifica che il documento inviato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (in cui si esponeva anche la richiesta “di istituire un tavolo di lavoro volto a condividere i contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica di prossima emanazione” e la richiesta, “ai fini di una valutazione preventiva della questione”, di considerare “una compartecipazione regionale sia al canone di concessione dei punti delle reti fisiche del gioco che sul provento del gioco al netto delle vincite erogate e degli aggi”) costituisce parte integrante dell’Intesa. Viene specificato, inoltre, che “è già avvenuta un’interlocuzione con il Ministero dell’economia e delle finanze” su tali osservazioni, con la richiesta “che sia istituito un tavolo di lavoro volto a condividere i contenuti dello schema di decreto legislativo relativo ai giochi pubblici ammessi attraverso la rete fisica”.

Le Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera hanno inserito lo schema di decreto legislativo all’ordine del giorno della seduta del 7 febbraio; la Commissione V Bilancio del Senato se ne occuperà nella seduta del 6 Febbraio, mentre la Commissione VI Finanze del Senato prevede, nella seduta del 7 Febbraio, le audizioni di rappresentanti di ACADI, SAPAR, AGIC-FIT-STS, Entain Italia, EGP FIPE, Logico e ASTRO.

La Commissione V Bilancio della Camera, nella seduta del 7 Febbraio, ha avviato l’esame dello schema di decreto con l’analisi dell’articolato. La Commissione VI Finanze della Camera, nella seduta del 7 Febbraio, ha dato conto che è pervenuta l’Intesa in Conferenza Unificata e avverte che è stato convenuto di procedere ad un breve ciclo di audizioni (che potranno aver luogo nel corso della prossima settimana). La Commissione V Bilancio del Senato, nella seduta del 7 Febbraio, ha svolto l’illustrazione dello schema di decreto. La Commissione VI Bilancio del Senato, nella seduta del 7 Febbraio (mattinapomeriggio), ha svolto alcune audizioni: qui la scheda di sintesi.

La Commissione V Bilancio della Camera ha proseguito l’esame del testo nella seduta del 14 febbraio.

La Commissione VI Finanze della Camera ha svolto, nella seduta del 13 febbraio, le audizioni dei rappresentanti di Fit (Federazione Italiana Tabaccai), Sts (Sindacato Totoricevitori Sportivi), ACADI (Associazione concessionari di giochi pubblici), Agsi (Associazione Gestori Scommesse Italia), Astro-Assotrattenimento2007, EGP-FIPE, Eurobet, Logico (Lega operatori di gioco su canali online), Sapar (Associazione nazionale gestori gioco di Stato), di Luciano Gualzetti, presidente della Consulta nazionale antiusura e di Attilio Simeone. Qui la scheda di sintesi delle audizioni svolte. Qui i documenti acquisiti dalla Commissione.

La Commissione VI Finanze del Senato ha svolto, nella seduta del 15 Febbraio, le audizioni di Alea, Cigo, Ggpoker, Mettiamoci in gioco, di Pier Paolo Baretta e di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Qui la scheda di sintesi. Qui la memoria presentata in Commissione Finanze da Avviso Pubblico. Qui gli altri documenti acquisiti dalla Commissione.

La V Commissione Bilancio della Camera ha in programma il seguito dell’esame dello schema nella seduta del 21 Febbraio; la VI Commissione Finanze della Camera ha in programma, per il 21 Febbraio, l’audizione informale di rappresentanti della Guardia di finanza.

Nella seduta del 20 Febbraio della VI Commissione Finanze della Camera, il deputato Merola ha annunciato che il proprio gruppo presenterà una proposta di parere alternativo sullo schema di decreto legislativo.

Nella seduta del 21 Febbraio, la V Commissione Bilancio della Camera ha approvato la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulata dalla relatrice. Nella seduta del 21 Febbraio, anche la V Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo condizionato al recepimento di modifiche e con osservazioni. In entrambi i casi le osservazioni si concentrano sull’art. 20 del testo (manutenzione dei prodotti da gioco), chiedendo che il previsto Regolamento relativo alle variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo, venga sottoposto alle Commissioni parlamentari per un parere.

La VI Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 21 Febbraio ha svolto l’audizione di un rappresentante della Guardia di Finanza (videoscheda di sintesi) e ha approvato la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni formulato dal relatore. Con l’approvazione di quest’ultima non sono state poste in votazione, poiché precluse, le due proposte di parere contrario presentate in Commissione. Con riferimento al parere approvato, si segnala che in esso, tra le altre cose, si chiede al Governo di valutare l’opportunità di “prevedere … ai fini della tutela e protezione dei giocatori, ed in particolare dei soggetti più vulnerabili, l’impiego di forme di promozione, comunicazione ed informazione di messaggi ai soli fini sociali, funzionali alla diffusione del gioco sicuro e responsabile al fine di prevenire e contrastare il gioco patologico, e con l’indicazione del logo o del marchio dell’azienda del concessionario che promuove il messaggio”. Viene inoltre dettata al Governo la condizione di introdurre una norma per l’avvio senza indugio, da parte di ADM, della procedura di affidamento della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.

La Commissione VI Finanze del Senato, nella seduta del 27 Febbraio, ha svolto le audizioni di Roberto Alesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (video), in cui si è parlato anche di gioco pubblico, e di rappresentanti di Igt (video) in merito allo schema di decreto legislativo sul riordino dei giochi a distanza. Qui la scheda di sintesi.

La Commissione VI Finanze del Senato, nella seduta del 28 Febbraio, ha approvato il parere con condizioni ed osservazioni. Nel parere, tra le altre cose, si chiede che:

  • il Governo provveda ad introdurre nel decreto legislativo l’avvio senza indugio da parte di ADM della procedura di affidamento della gestione del servizio, nelle sue diverse forme, anche a distanza, del gioco del Lotto automatizzato, degli altri giochi numerici a quota fissa e del gratta e vinci;
  • venga valutata l’opportunità introdurre la modalità di gioco cd. “liquidità condivisa” (o anche “liquidità internazionale”) al fine di potenziare l’offerta di gioco in Italia, con riferimento in particolare al gioco del poker on line;
  • venga rimodulato il canone una tantum attualmente previsto a 7 milioni di euro, al fine di garantire una maggiore concorrenza del mercato e possibili maggiori effetti di gettito per lo Stato garantendo, altresì, l’equilibrio economico-finanziario del contratto di concessione con la possibilità di aumentare il canone annuo della concessione pari al 3 per cento del margine netto del concessionario (articolo 6, comma 5, lettera p);
  • venga ridotto l’importo annuale di iscrizione all’albo dei punti vendita di ricarica, apparentemente eccessivamente oneroso, al fine di garantire la sostenibilità dell’attività di punto di vendita di ricarica (articolo 13, comma 2);
  • venga incrementato a €200,00 il limite settimanale delle ricariche effettuabili dagli esercenti l’attività di punto vendita ricariche, attualmente fissato a €100,00 visto che l’attuale formulazione appare in conflitto con la vigente normativa europea e interna (articolo 13, comma 5);
  • venga prevista nelle concessioni l’opportunità di limitare le giocate in determinate fasce orarie;
  • vengano accelerati i tempi di predisposizione dello schema di decreto legislativo relativo alla raccolta delle giocate sulla rete fisica.

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, fissato per l’11 Marzo, reca in elenco anche l’esame definitivo dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Si tratta dell’ultimo passaggio verso l’emanazione del Decreto legislativo dopo l’espressione dei prescritti pareri da parte delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera e del Senato.

Il Consiglio dei Ministri dell’11 Marzo ha approvato, in esame definitivo, lo schema di decreto legislativo: si attende ora la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

Qui la Relazione illustrativa. Qui il dossier di documentazione.