PREMESSA. La Commissione antimafia, il 31 gennaio 2019, ha svolto l’audizione del Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, in merito all’uccisione di Marcello Bruzzese (fratello di un collaboratore di giustizia), avvenuta il 25 dicembre 2018 a Pesaro. Di seguito si dà sinteticamente conto delle principali criticità emerse (video completo dell’audizione).

LA RELAZIONE DEL PROCURATORE. Cafiero De Raho ha puntualizzato, anzitutto, che nessuna cautela era stata adottata per garantire l’anonimato di Bruzzese e della sua famiglia, il cui nome veritiero era persino affisso sul citofono. Contrariamente alle disposizioni del programma di protezione, non era poi noto ai competenti organi istituzionali che il suddetto trascorresse buona parte della settimana (5 giorni su 7) al di fuori della località protetta assegnatagli.

I collaboratori di giustizia attualmente sottoposti a protezione ammontano a circa 1.200 individui, cui si aggiungono gli oltre 4.800 congiunti di questi, per una platea complessiva di poco superiore alle 6.000 persone. Anche in considerazione del personale disponibile, non sempre numericamente adeguato a far fronte agli impegni richiesti, il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.) opera seguendo un criterio di rilevanza dell’esposizione al rischio. Bruzzese, peraltro, era intervenuto recentemente (2016) nel processo a carico di Teodoro Crea, capo della cosca ‘ndranghetista di Rizziconi (RC): in ragione di ciò, non lo si poteva considerare un soggetto la cui incolumità fosse sottoposta ad un basso livello di rischio.

Girolamo Biagio Bruzzese, fratello della vittima, il 20 ottobre del 2003 tentò di uccidere (senza riuscirvi) Teodoro Crea; decise quindi di consegnarsi alla giustizia e di iniziare un percorso di collaborazione con le autorità statali. Da allora si contano diversi omicidi – o fattispecie tentate di tale reato – coinvolgenti familiari più o meno prossimi del collaboratore: anche la morte di Marcello Bruzzese, sulla quale stanno indagando congiuntamente le Procure di Ancona e Reggio Calabria, sembrerebbe potersi ricondurre ad un atto di ritorsione nei confronti del medesimo soggetto.

LE DOMANDE DEI COMMISSARI. Dep. Piera Aiello. Domanda se sia normale che testimoni e collaboratori di giustizia siano sottoposti (da parte del Servizio Centrale di Protezione) allo stesso tipo di trattamento, in molte circostanze, oltretutto, consistente in un mero sussidio economico.

Proc. De Raho. Di fondamentale importanza sarebbe l’occultamento dell’identità originaria di testimoni e collaboratori; operazione che non sempre risulta di facile attuazione, sovente a causa delle piccole dimensioni dei comuni di destinazione. Le lentezze inerenti all’emissione di documenti di copertura rendono in alcuni casi impossibile anche la ricerca di un lavoro, nonostante nel caso dei testimoni tale possibilità sia prevista espressamente dalla legge. L’attuale sistema di protezione, pertanto, appare da qualche tempo non più adatto all’assolvimento delle funzioni che gli competerebbero. Purtuttavia, interventi migliorativi non sono di semplice ed immediata attuazione: in aggiunta agli evidenti maggiori costi economici, andrebbero difatti considerati i rischi connessi al coinvolgimento di una porzione di personale eccessivamente ampia, con le intuibili ricadute in termini di affievolimento della segretezza.

Sen. Grasso. Solleva dubbi circa l’efficacia di un sistema, come quello attuale, basato sulla divisione tra gli oneri di assistenza a collaboratori e testimoni, in capo al S.C.P., e quelli di vigilanza sull’incolumità degli stessi, attribuiti invece alle Forze dell’ordine territorialmente competenti.

Proc. De Raho. Ribadisce il mancato funzionamento della catena comunicativa tra i diversi uffici preposti alla protezione di Marcello Bruzzese, i quali, pur di fronte alla testimonianza di questi nel sopracitato procedimento a carico di Teodoro Crea, avevano per esso avviato la procedura di capitalizzazione (l’erogazione di una somma in denaro al termine del programma speciale di protezione).
Quanto agli ingenti costi di gestione del modello di protezione ad oggi in essere, utile ai fini di un loro contenimento sarebbe la possibilità di graduare l’intensità della stessa protezione in base alla presunta esposizione a pericolo; graduazione non prevista dalla normativa vigente.

Sen. Giarrusso. Si interroga sulla correttezza della previsione per cui l’intensità del pericolo presunto cui sarebbe esposto chi collabora o testimonia possa dipendere strettamente dalla conclusione del procedimento giudiziario in cui tali individui hanno portato il loro contributo.

Senn. Vitali e Mirabelli. Domandano se la Direzione Nazionale Antimafia intervenga, direttamente o indirettamente, nella determinazione delle misure di protezione cui sottoporre testimoni e collaboratori di giustizia, e se sia poi chiamata a verificare l’adozione o meno delle medesime.

Dep. Paolini. Chiede un parere del procuratore relativamente alla proposta di modifica del regime di protezione che vorrebbe confinare la scelta delle località protette ai soli grandi centri urbani, per via di una più semplice opera di “mimetizzazione” ivi attuabile; e alla proposta di rendere obbligatorio il cambio delle generalità dei soggetti sottoposti a tutela.

Dep. Lupi. Alla luce delle dichiarazioni del procuratore concernenti l’inadeguatezza dell’odierno apparato di protezione, auspica che possano da questi giungere delle linee di indirizzo al Parlamento per un’opportuna modifica della normativa.

Pres. Morra. Viste le abituali e non autorizzate uscite di Bruzzese dalla località protetta, domanda se sia possibile attribuire il movente dell’omicidio ad una causa altra rispetto alla preponderante ipotesi della vendetta.

Proc. De Raho. Chiarisce anzitutto che la legge impone al collaboratore di giustizia di rendere tutte le dichiarazioni entro 180 giorni dall’inizio della collaborazione; inizio che, nel caso di Marcello Bruzzese, risale al 2003. In tutte le deposizioni nell’ambito di procedimenti successivi, compresa quella del 2016, sono dunque state solamente ribadite dichiarazioni già note. Non è perciò anomalo che, ad oltre quindici anni dalla nascita del rapporto collaborativo, fosse stata per egli avviata la procedura di capitalizzazione: è necessario coniugare l’esigenza di protezione con la necessità di garantire il servizio di tutela anche a nuovi collaboratori e testimoni, a fronte di una capacità di spesa non certo sconfinata. I limiti del sistema di gestione si fanno evidenti anche in riferimento al cambio delle generalità, non sempre effettuato in tempi considerabili adeguati ai fini preposti.

Nessun dubbio poi sulla natura dell’omicidio, certamente riconducibile ad intenti vendicativi. La platealità nonché la circostanza che sia avvenuto sotto casa della vittima, che pure, come si è detto, trascorreva buona parte della settimana in altra località, danno piena conferma di questa interpretazione.

Determinante per un miglioramento del sistema sarebbe certamente e innanzitutto la possibilità di garantire un’occupazione ai collaboratori, laddove la mancanza di ciò porta spesso i soggetti interessati verso la recidiva. All’uopo gioverebbe, tra le altre cose, il potenziamento delle capacità di gestione dei beni confiscati in capo all’Agenzia nazionale, con particolare riguardo al prosieguo dell’attività delle aziende, da cui potrebbero derivare nuove opportunità di impiego.

Ulteriori migliorie, tuttavia, non occorre intervengano sul piano legislativo, quanto piuttosto su quelli esecutivo, attuativo e strumentale, a partire dalla disponibilità di luoghi dove poter ospitare collaboratori e testimoni. Senz’altro condivisibile, inoltre, è la proposta di destinare coloro che necessitano di protezione in centri urbani aventi una dimensione minima superiore ad una certa soglia. Ancora: a detti individui andrebbero assicurati una sistemazione logistica tale da consentire loro di condurre una vita normale ed un consono supporto psicologico; il nucleo di protezione dovrebbe essere in grado di svolgere effettivamente e costantemente il servizio di vigilanza; la copertura dell’identità del soggetto interessato e dei suoi figli andrebbe eseguita celermente.

Va infine chiarito che la Direzione Nazionale Antimafia non interviene mai con iniziativa propria nelle varie fasi procedurali del sistema di protezione, essendo ad essa attribuite funzioni consultive – espletate mediante pareri – e di coordinamento tra la varie procure distrettuali.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)