{"id":80940,"date":"2026-05-13T16:39:37","date_gmt":"2026-05-13T14:39:37","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=80940"},"modified":"2026-05-25T14:42:51","modified_gmt":"2026-05-25T12:42:51","slug":"il-diritto-a-vivere-sicuri-puo-intaccare-gli-altri-diritti-fondamentali-cosa-cambia-con-lapprovazione-del-decreto-sicurezza-un-contributo-di-francesca-vitarelli","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/il-diritto-a-vivere-sicuri-puo-intaccare-gli-altri-diritti-fondamentali-cosa-cambia-con-lapprovazione-del-decreto-sicurezza-un-contributo-di-francesca-vitarelli\/","title":{"rendered":"Il diritto a vivere sicuri pu\u00f2 intaccare gli altri diritti fondamentali. Cosa cambia con l\u2019approvazione del decreto sicurezza. Un contributo di Francesca Vitarelli"},"content":{"rendered":"<h4><em><strong>Il 24 aprile 2026 il decreto sicurezza <\/strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2026-02-24;23\"><strong>D.L. 24\/02\/2026 n. 23 <\/strong><\/a><strong>\u00e8 stato convertito in legge. Il ricorso frequente in esso a misure repressive che richiamano al diritto penale muove le critiche di chi teme si possano mettere in discussione i diritti fondamentali di cittadine e cittadini. L\u2019analisi che segue focalizza sui punti pi\u00f9 controversi.<\/strong><\/em><\/h4>\n<p>Quello che sta emergendo con il nuovo decreto sicurezza, D.L. 24\/02\/2026 n. 23, convertito in legge il 24 aprile 2026, rappresenta l\u2019ultimo snodo fondamentale di un progressivo cambio di paradigma. <strong>Il diritto penale<\/strong>, che dovrebbe costituire l\u2019<em>extrema ratio<\/em>, da utilizzare solo quando tutte le altre forme di intervento di politica pubblica sono fallite, <strong>diventa invece la<\/strong> <strong>prima reazione del legislatore di fronte a qualsiasi accenno di conflitto sociale<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Che si tratti di minori che delinquono o cittadini che manifestano in piazza il loro dissenso, la risposta appare sempre la stessa: la repressione penale. Non si investe in educazione, non si interviene con politiche sociali, non si lavora sulla prevenzione. Ancora una volta la pena, e, soprattutto, il carcere.<\/strong><\/p>\n<p>Si tratta di un approccio che mette in discussione, alle sue radici, il patto costituzionale, perch\u00e9 il diritto penale incide sulla libert\u00e0 personale, l\u2019<em>habeas corpus<\/em>\u00a0della democrazia. <strong>La sanzione criminale dovrebbe essere chiamata a fronte dell\u2019offesa o al pericolo di offesa a un bene giuridico meritevole di tutela dall\u2019ordinamento e sempre nel rispetto dei principi di necessit\u00e0, proporzionalit\u00e0 e sussidiariet\u00e0. Oggi, invece, accade l\u2019opposto: il penale viene concepito come lo strumento ordinario per \u201cgovernare\u201d il disagio e il conflitto sociale.<\/strong><\/p>\n<p>La conseguenza pi\u00f9 evidente \u00e8 la <strong>compressione della libert\u00e0 di manifestare il proprio pensiero e della libert\u00e0 di riunione<\/strong>, costituzionalmente garantite agli artt. 21 e 17 Cost.. Gi\u00e0 il precedente decreto sicurezza <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2025-04-11;48\">(D.L. 11\/4\/2025 n. 48), <\/a>con la ri-penalizzazione del c.d. \u201cblocco stradale\u201d, ha incriminato, in forma aggravata se compiuti da pi\u00f9 persone riunite, comportamenti espressivi di una critica politica, come sedersi per strada creando un intralcio simbolico per esprimere il proprio dissenso.<\/p>\n<p><strong>Non \u00e8 necessario un pericolo concreto n\u00e9 un atto violento: \u00e8 sufficiente \u201cingombrare\u201d, disturbare, creare un disagio rispetto alla narrazione dominante. \u00c8 un segnale pericoloso, perch\u00e9 la norma penale viene sganciata dalla reale offensivit\u00e0 del comportamento.<\/strong> Si anticipa la repressione a condotte prive di danno e il diritto penale diventa un mezzo per reprimere il dissenso. \u00c8 un ritorno al diritto penale d\u2019autore: non si punisce ci\u00f2 che si fa, ma ci\u00f2 che si \u00e8 o si rappresenta nello spazio pubblico.<\/p>\n<h4><em><strong>Il fermo preventivo<\/strong><\/em><\/h4>\n<p>In questa stessa direzione va il nuovo istituto del c.d. \u201cfermo preventivo\u201d (<a href=\"https:\/\/accademiapolizialocale.wordpress.com\/2026\/02\/28\/speciale-fermo-di-prevenzione-ex-art-11-bis-d-l-59-78-introdotto-dallart-7-2-d-l-23-26-decreto-sicurezza-materiale-operativo\/\">nuovo art. 11-<\/a><a href=\"https:\/\/accademiapolizialocale.wordpress.com\/2026\/02\/28\/speciale-fermo-di-prevenzione-ex-art-11-bis-d-l-59-78-introdotto-dallart-7-2-d-l-23-26-decreto-sicurezza-materiale-operativo\/\"><em>bis<\/em><\/a><a href=\"https:\/\/accademiapolizialocale.wordpress.com\/2026\/02\/28\/speciale-fermo-di-prevenzione-ex-art-11-bis-d-l-59-78-introdotto-dallart-7-2-d-l-23-26-decreto-sicurezza-materiale-operativo\/\">\u00a0aggiunto al D.L. 21\/03\/1978, n. 59 dal D.L. 24\/02\/2026, n. 23)<\/a> \u2013 definito, nel decreto, con un linguaggio pi\u00f9 soft, \u201caccompagnamento presso uffici di pubblica sicurezza\u201d \u2013 e pensato per <strong>prevenire condotte ritenute pericolose durante le manifestazioni<\/strong>. Si introduce cos\u00ec la possibilit\u00e0 di trattenere una persona fino a dodici ore sulla base di una valutazione di \u201cpericolosit\u00e0\u201d indeterminata, basata su \u201cfondati motivi\u201d che, oltre a poter essere desunti dal possesso di determinati oggetti o da precedenti penali, possono anche essere semplicemente legati alle circostanze del momento.<\/p>\n<p>In altri termini, <strong>chiunque potrebbe essere trattenuto fino a dodici ore presso gli uffici di polizia<\/strong> <strong>in base ad un non meglio specificato giudizio di pericolosit\u00e0.<\/strong> Una valutazione rimessa quasi totalmente alla discrezionalit\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza, con un controllo solo successivo da parte del pubblico ministero.<\/p>\n<p><strong>A differenza del fermo di polizia \u201ctradizionale\u201d, manca la convalida del giudice, garanzia costituzionalmente prevista <\/strong><a href=\"http:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-13\"><strong>ex art. 13 Cost. <\/strong><\/a><strong>La misura risulta quindi di difficile compatibilit\u00e0 con uno dei principi cardine del nostro ordinamento: la libert\u00e0 personale pu\u00f2 essere limitata solo in casi eccezionali previsti dalla legge e sempre con il controllo dell\u2019autorit\u00e0 giudiziaria. \u00c8 il cuore dell\u2019<em>habeas corpus<\/em>.<\/strong><\/p>\n<p>Qui, invece, <strong>si attribuisce un potere significativo all\u2019autorit\u00e0 di pubblica sicurezza<\/strong>, <strong>fondato su un concetto vago<\/strong> come quello di pericolosit\u00e0 e senza la possibilit\u00e0 di un controllo del giudice, la cui supervisione \u00e8 funzionale al rispetto dei diritti dei cittadini: <strong>una torsione verso uno \u201cstato di polizia\u201d<\/strong>, che indebolisce i contrappesi democratici nel nome dell\u2019ordine e della sicurezza pubblica concepiti come fine in s\u00e9, non come mezzo per esercitare le libert\u00e0 costituzionalmente garantite.<\/p>\n<h4><em><strong>L\u2019approccio ai minori devianti<\/strong><\/em><\/h4>\n<p><strong>La questione appare ancora pi\u00f9 preoccupante quando riguarda i minori.<\/strong> Il nostro ordinamento ha sempre faticato per costruire e preservare un sistema penale minorile autonomo, fondato sul valore educativo delle misure e sul sostegno a un individuo ancora in formazione. Non si tratta di rieducare qualcuno che ha scelto consapevolmente di delinquere, ma di accompagnare una persona che sta crescendo, come prevede la Costituzione e come ribadisce costantemente la giurisprudenza, lungo un percorso di educazione.<\/p>\n<p>Le nuove misure \u2013 che completano un\u2019opera gi\u00e0 cominciata a partire<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/09\/15\/23G00135\/SG\"> dal decreto Caivano (D.L. 15\/09\/2023, n. 123)<\/a> \u2013 mettono per\u00f2 a rischio questo impianto, ampliando anche i poteri di polizia nei confronti dei minori a partire dai 12 anni prima ancora che si arrivi a una condanna penale. <strong>Il minore \u201cdeviante\u201d viene trasformato in una sorta di nemico pubblico, insieme allo straniero e a tutti i soggetti che vivono in un contesto di disagio sociale, che non rispondono ai criteri del cosiddetto merito. \u00c8 un rovesciamento totale: invece di rafforzare scuola, servizi sociali e percorsi di inclusione, si sposta l\u2019intervento pubblico dal sistema educativo a quello repressivo.<\/strong><\/p>\n<h4><em><strong>Il registro ad hoc per le forze dell\u2019ordine<\/strong><\/em><\/h4>\n<p>In questo clima si inseriscono anche i tentativi, poi ridimensionati nell\u2019ultima versione del decreto, di ridurre ulteriormente il controllo del giudice, come nel caso del cosiddetto <strong>\u201cscudo penale\u201d<\/strong> pensato per le forze dell\u2019ordine, che avrebbe consentito al pubblico ministero di non iscrivere la notizia di reato qualora avesse ritenuto evidente una causa di giustificazione, come ad esempio la legittima difesa nel corso di un\u2019operazione di polizia che potrebbe portare ad esiti infausti.<\/p>\n<p>La facolt\u00e0 di non iscrivere del tutto un fatto qualificabile come reato nel nostro ordinamento, potenzialmente anche un omicidio volontario, oltre a mettere in discussione il principio costituzionale di obbligatoriet\u00e0 dell\u2019azione penale ex art. 112, garanzia fondamentale per il cittadino, <strong>avrebbe rafforzato ulteriormente l\u2019autonomia e la discrezionalit\u00e0 dell\u2019apparato di pubblica sicurezza senza un controllo del giudice<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Nella versione attuale gli artt. 12 e 13 del decreto introducono invece un sistema di annotazione preliminare in un registro separato \u201cquando appare evidente che il fatto \u00e8 stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione\u201d.<\/strong> Ma tale evidenza dovrebbe comunque presupporre una (anche se minima) attivit\u00e0 di indagine: desta quindi perplessit\u00e0 l\u2019avvertita esigenza di creare un registro\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0diverso dal registro degli indagati, affidando al pubblico ministero una valutazione anticipata assai delicata.<\/p>\n<p><strong>Il filo rosso che attraversa l\u2019intero decreto \u00e8 evidente: pi\u00f9 potere alla polizia, meno controllo del giudice; pi\u00f9 carcere, meno diritti.<\/strong> Si invocano costantemente l\u2019ordine e la sicurezza pubblica, ma \u00e8 bene ricordare che di per s\u00e9 <strong>l\u2019ordine pubblico non \u00e8 un diritto fondamentale<\/strong>. Secondo il patto costituzionale di tradizione liberaldemocratica, <strong>\u00e8 un mezzo per garantire l\u2019esercizio dei diritti fondamentali, che necessita un adeguato bilanciamento con la libert\u00e0 personale e con la libert\u00e0 di manifestazione del pensiero, anche in forma collettiva.<\/strong><\/p>\n<p>Oggi, invece, in nome della \u201csicurezza\u201d si giustifica la repressione di proteste, reati di strada o forme ordinarie di conflitto sociale legate a situazioni di disagio. In quest\u2019ottica, si crea una distinzione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B. <strong>Chi \u00e8 ritenuto pericoloso viene isolato, non integrato; chi manifesta dissenso viene punito, non ascoltato. \u00c8 una deriva securitaria che contraddice l\u2019essenza stessa dello Stato liberale e democratico.<\/strong><\/p>\n<h5><em>* assegnista di ricerca presso l\u2019Universit\u00e0 degli Studi di Milano<\/em><\/h5>\n<h5><em>** tratto dalla pagina di CRIMePO su concessione dell\u2019autrice<\/em><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 24 aprile 2026 il decreto sicurezza D.L. 24\/02\/2026 n. 23 \u00e8 stato convertito in legge. 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