{"id":51538,"date":"2022-11-17T09:17:40","date_gmt":"2022-11-17T08:17:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=51538"},"modified":"2022-11-24T10:08:58","modified_gmt":"2022-11-24T09:08:58","slug":"oltre-lergastolo-ostativo-annunci-dubbi-e-difficolta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/oltre-lergastolo-ostativo-annunci-dubbi-e-difficolta\/","title":{"rendered":"OLTRE L&#8217;ERGASTOLO OSTATIVO. ANNUNCI, DUBBI E DIFFICOLT\u00c0"},"content":{"rendered":"<h5 align=\"JUSTIFY\">Prosegue il colloquio di Avviso Pubblico con la professoressa Stefania Carnevale per approfondire il tema riguardante la riforma della disciplina prevista <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2018\/11\/26\/legge-sull-ordinamento-penitenziario\">dall\u2019articolo 4 bis.<\/a> In particolare, si esamina il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/10\/31\/22G00176\/sg\">decreto &#8211; legge<\/a> presentato dal Governo, individuando i punti critici ed evidenziando le peculiarit\u00e0 del sistema penitenziario italiano.<\/h5>\n<h6>A COLLOQUIO CON STEFANIA CARNEVALE *<\/h6>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La prima osservazione che mi viene da fare in merito riguarda il modo in cui \u00e8 stato presentato. Il decreto riprende integralmente il testo della precedente proposta di legge volta a superare la presunzione assoluta di pericolosit\u00e0 e, con essa, la <strong>radicale \u00abostativit\u00e0\u00bb della mancata collaborazione con la giustizia<\/strong>. Non mantiene quindi inalterato, come \u00e8 stato invece annunciato, il regime dell\u2019ergastolo ostativo, altrimenti il provvedimento non avrebbe risposto alle richieste della Corte costituzionale, candidandosi a una sicura illegittimit\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\"><strong>Il decreto mira, seppure a malincuore, a superare quel sistema<\/strong>, inserendo tuttavia un intricato groviglio di paletti e condizioni che non possono non sollevare ulteriori obiezioni. Senza dubbio viene meno, almeno astrattamente, il divieto assoluto di <strong>concessione di misure extramurarie per chi non abbia collaborato<\/strong> con la giustizia. D\u2019ora in poi, il non collaborante, anche se ergastolano, potr\u00e0 avanzare richiesta di accesso agli strumenti di <strong>progressiva risocializzazione<\/strong>, <strong>liberazione condizionale<\/strong> compresa, e sar\u00e0 sottoposto al vaglio di un giudice che dovr\u00e0 in concreto esaminare se sussista il pericolo attuale e futuro di legami con la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">\u00c8 questione seria, serissima, e delicata. Il vaglio dovr\u00e0 essere tanto approfondito quanto la posta in gioco richiede. Ma ci tengo a sottolineare che si tratta di misure che sono alla base di un <strong>sistema penitenziario improntato<\/strong>, come in tutti i paesi civili, <strong>al recupero sociale dei condannati<\/strong> con strumenti graduali e controllati.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">L\u2019obiettivo della detenzione<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La pena deve tendere alla <strong>rieducazione<\/strong>: non \u00e8 affatto detto che ci si riesca e che queste misure vengano effettivamente concesse, ma in carcere si deve lavorare in questa direzione. L\u2019ostativit\u00e0 ha fatto s\u00ec che proprio i condannati per i reati pi\u00f9 gravi venissero lasciati indietro nel trattamento volto al reinserimento sociale.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">In carcere si sono proposte comunque attivit\u00e0 e si \u00e8 proceduto a osservazioni della personalit\u00e0, ma <strong>educatori, psicologi, assistenti sociali e personale di polizia<\/strong> non sono sinora mai stati impegnati, fuori dai casi di collaborazione impossibile\/inesigibile, in quegli approfondimenti e in quelle sintesi interdisciplinari che precedono le decisioni del giudice sulle misure extramurarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">E senza questo passaggio, in cui si rimettono insieme i pezzi del <strong>percorso penitenziario<\/strong>, la conoscenza degli operatori delle persone condannate resta pi\u00f9 blanda. \u00c8 un paradosso: logica vorrebbe che si lavorasse di pi\u00f9 su chi ha commesso i reati pi\u00f9 gravi per tentare ogni via di <strong>recupero<\/strong>. Il meccanismo ostativo ha in fondo favorito il contrario. Ora occorrer\u00e0 recuperare un ritardo notevole, procedendo a osservazioni complesse della personalit\u00e0, nel rispetto di vincoli e condizioni estremamente severi.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">Il labirinto dei requisiti<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\"><strong>Questo \u00e8 il profilo pi\u00f9 delicato.<\/strong> Il decreto-legge corre su un crinale sottile. La quantit\u00e0 e la natura dei requisiti richiesti, il labirinto di condizioni, le previsioni collaterali, rischiano di rendere il vaglio giudiziale non effettivamente possibile, come chiedono Corte costituzionale ed europea, ma solo fittiziamente possibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Intanto il decreto provoca un generale <strong>\u201cappiattimento\u201d delle condizioni previste<\/strong> <strong>per accedere ai diversi benefici<\/strong>, che la legge vorrebbe graduali e graduati. Si richiede, per ergastolani e non, e per ogni misura richiesta &#8211; da quelle che comportano qualche ora fuori dal carcere a quelle che preludono alla liberazione \u2013 una pletora di requisiti e verifiche tali da far sfumare l\u2019idea di progressione nel trattamento. Ad esempio l\u2019integrale <strong>risarcimento del danno<\/strong> era sinora preteso per la sola liberazione condizionale, e non per i benefici di minor livello, come i permessi premio o la semilibert\u00e0, che potevano prescinderne.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Chi \u00e8 del tutto indigente pu\u00f2 essere esonerato dal pagamento, ma dovr\u00e0 comunque compiere gesti di <strong>riparazione verso le vittime<\/strong>. Pu\u00f2 anche accadere, e non \u00e8 evenienza rara, che queste fossero a loro volta appartenenti a gruppi criminali organizzati: molti ergastolani ostativi erano parte di gruppi di fuoco che si sono scontrati con cosche avverse. Capita che i parenti delle vittime, rimasti in vita, siano in analoghe condizioni, ossia detenuti per reati ostativi, se affiliati a loro volta alle <strong>organizzazioni mafiose.<\/strong> In questo caso, saranno parimenti sottoposti a obblighi risarcitori e riparatori.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Quanto alla presentazione di elementi tali che consentano al giudice di escludere collegamenti con il <strong>gruppo criminale di appartenenza o il rischio di riallacciarli<\/strong>, la legge pone una serie di condizioni rigide ma vaghe. Si richiede ad esempio di dimostrare la <strong>rottura del legame<\/strong> non solo con le organizzazioni criminali, ma anche con il \u00abcontesto\u00bb nel quale il reato \u00e8 stato commesso. Si tratta di espressione estremamente generica che dovr\u00e0 essere riempita di contenuti dalla giurisprudenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La norma varata elenca una serie di elementi che possono aiutare a dimostrare questo distacco, ancora piuttosto generici: circostanze personali e ambientali, ragioni eventualmente dedotte a sostegno della <strong>mancata collaborazione<\/strong>, revisione critica della <strong>condotta criminosa<\/strong> e ogni altra informazione disponibile. La motivazione della mancata collaborazione \u00e8 \u00abeventuale\u00bb per non costringere chi non abbia mai parlato per paura di ritorsioni a fornire spiegazioni che potrebbero porlo comunque in una situazione di rischio.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La legge elenca anche cosa non baster\u00e0 a dimostrare la rottura del vincolo e il <strong>superamento della presunzione di pericolosit\u00e0<\/strong>: la condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione dall\u2019organizzazione criminale, che sono tuttavia i principali elementi che \u00e8 in grado di addurre una persona detenuta da molto tempo. \u00c8 difficile immaginare altre informazioni da sottoporre al giudice, salvo evidenziare l\u2019assenza prolungata di contatti con appartenenti a gruppi criminali.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">A questo proposito va anche sottolineato che, per gli ergastolani ostativi non collaboranti, si allungano i tempi, gi\u00e0 molto lunghi rispetto ad altri paesi, per proporre istanza di <strong>liberazione condizionale<\/strong>: da 26 anni si passa a 30 e, in caso di concessione, il periodo di libert\u00e0 vigilata all\u2019esterno passa da 5 a 10 anni.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">La ricostruzione richiesta<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\"><strong>In merito al rapporto con il passato criminale<\/strong>, il decreto prevede che prima di decidere il giudice debba interpellare, tra gli altri, il pubblico ministero del luogo in cui \u00e8 stata pronunciata la <strong>sentenza di primo grado<\/strong> oltre alla Direzione distrettuale e nazionale antimafia. La giurisprudenza in materia spesso mette in luce come questi pareri diano esclusivamente conto del fatto che l\u2019organizzazione sia ancora attiva e del ruolo che il condannato rivestiva quando ne era parte. Bisognerebbe invece sempre attualizzare le informazioni, chiarendo cosa, qui ed ora, pu\u00f2 lasciare intendere che l\u2019associazione tenter\u00e0 di riavvicinare il condannato o che il condannato tenter\u00e0 di riavvicinarla.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Non di rado le informazioni trasmesse ai giudici di sorveglianza ricostruiscono minuziosamente la <strong>carriera criminale passata<\/strong>, che tuttavia gi\u00e0 risulta dalle sentenze di condanna, senza soffermarsi a sufficienza sul presente. <strong>Non tutti gli ergastolani ostativi sono dei boss<\/strong>, o delle figure carismatiche di riferimento (sono pi\u00f9 di 1200 persone). In questi casi, dovrebbe essere ancor pi\u00f9 puntuale l\u2019identificazione di attuali ragioni di rischio di rientro nelle attivit\u00e0 criminali organizzate. Si prevede poi una complessa istruttoria sulle condizioni patrimoniali, sul tenore di vita e sulle attivit\u00e0 dei familiari e delle persone ad essi \u00abcollegate\u00bb (espressione troppo generica). Il detenuto potr\u00e0 a sua volta controdedurre rispetto agli elementi a carico raccolti.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">Tempi pi\u00f9 lunghi contro la gradualit\u00e0<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Un\u2019altra rilevante novit\u00e0 riguarda le istanze di permesso premio e lavoro all\u2019esterno dei <strong>condannati per mafia, terrorismo ed eversione<\/strong>, su cui non si pronuncer\u00e0 pi\u00f9 \u2013 come oggi accade \u2013 il singolo magistrato di sorveglianza, ma il tribunale, ossia un organo collegiale. Da un lato questo liberer\u00e0 il magistrato dal peso di essere da solo a decidere su questioni cos\u00ec delicate, ma dall\u2019altro scomparir\u00e0 un grado di giudizio (le decisioni del magistrato, positive o negative, erano reclamabili davanti al tribunale) e <strong>si allungheranno a dismisura i tempi per l\u2019eventuale concessione,<\/strong> con probabile perdita di continuit\u00e0 trattamentale, specie nella fruizione di permessi premio, necessaria per sondare le reali possibilit\u00e0 di reinserimento.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">I permessi consentono di ricavare informazioni preziosissime circa il rispetto delle regole da parte del condannato, la sua condotta all\u2019esterno, l\u2019attuale insussistenza di legami con il mondo criminale, le speranze concrete di risocializzazione. Impedirne la continuit\u00e0 (ove ve ne siano i presupposti) non solo danneggia l\u2019interessato, ma <strong>toglie elementi di supporto ai pareri del pubblico ministero e alle valutazioni del giudice<\/strong>. \u00c8 dai permessi che si traggono di solito informazioni attualizzate sui rischi effettivi di riallacciamento di legami criminali e i permessi sono strumento indispensabile per valutare se il condannato meriti o meno misure maggiormente liberatorie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La legge tenta infine di risolvere la grave incoerenza dovuta alla <strong>sottoposizione al sistema dell\u2019ostativit\u00e0<\/strong> (divieto di concessione di benefici in assenza di collaborazione) anche per reati non commessi da organizzazioni criminali, come quelli contro la pubblica amministrazione. Per queste ipotesi si introduce una disciplina a parte, per dettare condizioni diverse di <strong>accesso alle misure extramurarie<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Ma i requisiti richiesti sono quasi identici a quelli dettati per i <strong>colpevoli di reati associativi<\/strong> e questo mantiene in vita, e forse aggrava, una serie di incongruenze interne alla disciplina dell\u2019art. 4 bis, anche in riferimento ai (talora ben pi\u00f9 gravi) reati che compaiono nelle altre liste incastonate nei commi seguenti dello stesso articolo e non toccate dalla riforma, salvo che per un\u2019estensione anche a questi casi delle nuove, severe condizioni per fruire della sola liberazione condizionale.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">Osservazioni tecniche rilevanti<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Potrebbero ravvisarsi altri profili di frizione con precedenti pronunce della Corte costituzionale. La prima riguarda l\u2019istituto della <strong>collaborazione impossibile o inesigibile<\/strong>, che scompare dal nuovo testo normativo. Eppure, su questo punto la Corte costituzionale, con la <a href=\"https:\/\/www.sistemapenale.it\/it\/documenti\/corte-costituzionale-2022-20-permessi-premio-collaborazione-con-la-giustizia-silente-per-scelta-suo-malgrado#:~:text=La%20sentenza%20n.,Magistrato%20di%20sorveglianza%20di%20Padova.\">sentenza n. 20 del 2022<\/a>, si era appena pronunciata, ritenendo ancora importante distinguere tra chi non ha collaborato perch\u00e9 impossibilitato a farlo e chi ha taciuto per scelta. Il decreto- legge invece prevede le stesse rigide condizioni per entrambe le categorie di persone; quindi, anche per chi rivestiva un <strong>ruolo marginale in una organizzazione criminale<\/strong> o non abbia alcuna informazione da aggiungere a quanto gi\u00e0 scoperto dagli inquirenti.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La Corte costituzionale potrebbe considerare irragionevole l\u2019equiparazione, anche se il problema \u00e8 rinviato a un futuro non prossimo dato che la norma transitoria consente di mantenere in vita la distinzione per tutti i reati commessi prima del varo del decreto, ma solo per l\u2019accesso a misure alternative. Per i <strong>permessi premio e il lavoro all\u2019esterno<\/strong>, invece, la differenziazione tra le tipologie di mancata collaborazione cade, da subito, e perci\u00f2 dei dubbi di legittimit\u00e0 potrebbero essere sollevati.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Un altro punto delicato riguarda il rapporto tra le discipline dettate dagli articoli <a href=\"https:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/carcere-duro-art-41-bis_%28Diritto-on-line%29\/\">41 bis<\/a> e 4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario. \u00c8 importante non confondere le due norme: il 41 bis detta uno speciale regime intramurario mentre il 4 bis, come ho cercato sinora di spiegare, si occupa dell\u2019eventuale accesso a misure esterne. I destinatari sembrano gli stessi, poich\u00e9 il 41 bis rinvia alla lista di reati prevista dall\u2019art. 4 bis comma 1, quello che detta il <strong>divieto di concessione di strumenti risocializzativi esterni<\/strong> <strong>in assenza di collaborazione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Ma l\u2019ambito applicativo delle due disposizioni si sovrappone solo in parte: il 41 bis anzitutto riguarda anche agli imputati e non solo i condannati. Nel secondo caso, non li include tutti, come invece accade per il<strong> divieto di accesso a esperimenti di libert\u00e0<\/strong>, ma si applica a quella sottocategoria di detenuti che il Ministro della Giustizia ritiene, valutando caso per caso, in grado di mantenere <strong>collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata<\/strong> <strong>o terroristica<\/strong> anche dall\u2019interno del carcere. Per questo si stabilisce per loro una detenzione notevolmente pi\u00f9 restrittiva. Non tutti gli ergastolani ostativi sono detenuti al 41 bis: allo speciale regime sono sottoposte circa 750 persone, compresi gli imputati e i condannati a pene temporanee, contro i pi\u00f9 di 1.200 ergastolani ostativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Ebbene, se cade il <strong>divieto di presentare istanze di misure risocializzative in assenza di collaborazione<\/strong>, teoricamente anche i condannati che scontano la pena in regime speciale potrebbero avanzarle. Con nessuna speranza di accoglimento, data la premessa di quelle regole detentive, ossia l\u2019attuale capacit\u00e0 di mantenere legami con i <strong>sodalizi criminali<\/strong> anche dal carcere: dare prova dell\u2019assenza di ogni rischio di riallacciarli all\u2019esterno del carcere sarebbe pressoch\u00e9 impossibile. Eppure, il decreto-legge, per escludere alla radice il problema, ha stabilito apertamente un divieto di concessione dei benefici per chi \u00e8 sottoposto allo speciale trattamento di cui all&#8217;art 41 bis.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">L\u2019applicazione di quel regime, stabilita dal Ministro, ossia da un organo non giurisdizionale, produrrebbe cos\u00ec dirette conseguenze non solo sul <strong>trattamento intramurario<\/strong>, settore di competenza dell\u2019amministrazione penitenziaria, ma anche sulla possibilit\u00e0 di riacquistare porzioni di libert\u00e0, ambito di stretta competenza giudiziale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 349 del 1993, tracciando le coordinate costituzionali di legittimit\u00e0 del regime di cui all\u2019art. 41 bis, ha chiarito che i provvedimenti ministeriali possono incidere esclusivamente sulle <strong>regole di trattamento in carcere<\/strong>, senza invadere le competenze proprie del giudice in materia di misure extramurarie.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Un\u2019istanza proveniente da un detenuto raggiunto da un decreto ex art. 41 bis sarebbe invece, stando all\u2019attuale dizione legislativa, per questo solo fatto da dichiarare subito inammissibile senza poter giungere a un effettivo vaglio del tribunale. Seguendo il riparto di competenze ricavabile dalla Costituzione e dalla giurisprudenza costituzionale, dovrebbe spettare solo all\u2019organo giudicante dichiarare l\u2019esistenza di <strong>collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata e rigettare nel merito la richiesta del condannato<\/strong>. Decisione scontata, ma rispettosa dei diversi poteri assegnati alla magistratura e al Ministero della Giustizia.<\/p>\n<h4 align=\"JUSTIFY\">Il senso profondo della Giustizia<\/h4>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Al di l\u00e0 di questi profili molto tecnici, sui quali \u00e8 necessaria una riflessione pi\u00f9 approfondita, la disciplina dell\u2019ergastolo ostativo ci pone di fronte a problemi di grande rilevanza: la sicurezza collettiva, il <strong>contrasto a gravissime manifestazioni criminali<\/strong> e il rispetto dei diritti fondamentali che lo Stato \u00e8 tenuto a garantire a tutti, anche ai condannati alla pena perpetua. Tra questi diritti fondamentali vi \u00e8 quello a un riesame del giudice a sperare in un possibile \u2013 e secondo il nostro sistema normativo mai scontato \u2013 ritorno in societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\"><strong>Il carcere non \u00e8 un luogo di mera espiazione<\/strong>, ma un tempo in cui costruire <strong>concrete possibilit\u00e0 di recupero e reinserimento<\/strong> nella societ\u00e0 di ogni condannato. Considerare qualcuno irrecuperabile per legge, senza vagli concreti, significherebbe sancire la sconfitta dello Stato di fronte alle pi\u00f9 gravi manifestazioni criminali. Le nuove previsioni appena approvate, che mi auguro si riempiano di contenuti praticabili, altrimenti saranno nuovamente sottoposte al vaglio delle Corti, implicano che si debba tentare di recuperare seriamente anche chi \u00e8 stato condannato per mafia.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">Se ci si riesce, \u00e8 da considerare un successo del sistema giustizia, non un fallimento. Questo sistema include s\u00ec l\u2019<strong>accertamento e la condanna ma anche la possibile restituzione alla societ\u00e0<\/strong> di persone rieducate. La giustizia penale svolge i suoi compiti costituzionali se, una volta accertata nel processo la responsabilit\u00e0 e assegnata la <strong>giusta pena<\/strong>, tende al fine ultimo di recuperare chi \u00e8 stato condannato, per reintegrarlo positivamente nella societ\u00e0.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">La legge dello Stato deve riconoscere il<strong> dolore delle vittime<\/strong>, risarcendole, supportandole, dando loro un legittimo ruolo nel processo, prevedendo <strong>forme riparatorie.<\/strong> Ma al contempo deve <strong>predisporre percorsi di recupero sociale delle persone detenute<\/strong>, investendovi adeguate risorse, e favorire, non ostacolare, il difficile cammino del graduale reinserimento, nel rispetto della Costituzione.<\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><em>* professore associato di Diritto processuale penale all\u2019Universit\u00e0 di Ferrara, co-fondatrice del Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e altre forme di criminalit\u00e0 organizzata (MaCrO) dell\u2019Universit\u00e0 di Ferrara, componente della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori ai poli universitari penitenziari (CNUP)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Prosegue il colloquio di Avviso Pubblico con la professoressa Stefania Carnevale per approfondire il tema riguardante la riforma della disciplina prevista dall\u2019articolo 4 bis. 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