{"id":51430,"date":"2022-11-11T11:51:04","date_gmt":"2022-11-11T10:51:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=51430"},"modified":"2022-11-17T09:17:30","modified_gmt":"2022-11-17T08:17:30","slug":"ergastolo-ostativo-lo-stato-alla-prova-con-i-diritti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/ergastolo-ostativo-lo-stato-alla-prova-con-i-diritti\/","title":{"rendered":"ERGASTOLO OSTATIVO. LO STATO ALLA PROVA CON I DIRITTI"},"content":{"rendered":"<h5>Il 31 ottobre il Governo ha presentato <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/10\/31\/22G00176\/sg\">un decreto-legge<\/a> per avviare la riforma della disciplina prevista dall\u2019articolo <a href=\"https:\/\/www.altalex.com\/documents\/codici-altalex\/2018\/11\/26\/legge-sull-ordinamento-penitenziario\">4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario<\/a>, pi\u00f9 noto come \u201cergastolo ostativo\u201d. Il testo \u00e8 stato trasmesso alla Corte costituzionale che, oltre un anno fa, decretando l\u2019incostituzionalit\u00e0 di una parte della norma, aveva rimandato al legislatore la riscrittura della stessa. Cosa ha rappresentato per la giustizia italiana questa normativa e cosa potrebbe cambiare qualora venisse approvata dalla Corte e successivamente dalle camere la riforma proposta? La professoressa Stefania Carnevale in un dialogo con Avviso Pubblico, ha risposto, offrendo una disanima puntuale sul passato e il futuro della legge, che divideremo in due AP-profondimenti.<\/h5>\n<h6 style=\"text-align: left;\" align=\"JUSTIFY\">a colloquio con Stefania Carnevale *<\/h6>\n<p><strong>Devo premettere che l\u2019art. 4 bis \u00e8 una delle norme pi\u00f9 complesse del nostro ordinamento penitenziario<\/strong>. Per orientarsi nei meandri della sua disciplina e comprendere il senso delle modifiche appena varate, occorre ripercorrerne la storia. Nata come <strong>strumento per stimolare la collaborazione con la giustizia<\/strong> delle persone detenute gi\u00e0 condannate in via definitiva, ha mostrato subito la sua anomalia: la collaborazione, in Italia come in tutti gli altri paesi in cui si \u00e8 cercato di sollecitarla per via normativa, viene tradizionalmente incentivata allettando il potenziale dichiarante attraverso dei premi di diverso ordine.<\/p>\n<p>Ad esempio con sostanziosi sconti di pena se si collabora prima della condanna (art. 8 l. 203\/1991, oggi trasfuso nell\u2019art. 461 bis.1 co. 3 c.p.); se si \u00e8 gi\u00e0 condannati, con la possibilit\u00e0 di fruire di benefici penitenziari molto prima degli altri detenuti, quando il contributo prestato agli inquirenti \u00e8 di speciale rilevanza (cos\u00ec la l. 82\/1991 sui super-pentiti, cos\u00ec come modificata nel 1992 e poi\u00a0 nel 2001: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;82\">https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-03-15;82<\/a>). Nel 1992, all\u2019indomani delle drammatiche stragi di quella terribile estate, venne introdotto un meccanismo del tutto insolito e molto problematico: la collaborazione diventava la condizione senza la quale non si poteva accedere a nessuna delle misure di progressiva risocializzazione previste dalla legge come fisiologico sviluppo della pena detentiva.<\/p>\n<h4><strong>La negazione del diritto alla speranza<\/strong><\/h4>\n<p>Questo meccanismo, applicato anche agli ergastolani, \u00e8 andato indirettamente ad incidere sul diritto fondamentale che sorregge la costituzionalit\u00e0 della pena perpetua: dopo un congruo numero di anni di carcerazione, <strong>il condannato deve avere la possibilit\u00e0 di chiedere al giudice un esame dell&#8217;andamento del percorso rieducativo<\/strong>, a cui potrebbe seguire, se ve ne sono le condizioni, un vigilato riacquisto della libert\u00e0 mediante la misura della liberazione condizionale.<\/p>\n<p>Senza questa chance, la pena dell\u2019ergastolo diventa immodificabile, situazione incompatibile con quanto imposto dalla nostra Costituzione (<a href=\"https:\/\/www.senato.it\/istituzione\/la-costituzione\/parte-i\/titolo-i\/articolo-27\">articolo 27 comma 3<\/a>) e dalla Convenzione europea dei diritti umani <a href=\"http:\/\/www.adir.unifi.it\/rivista\/2015\/gori\/cap2.htm#:~:text=2.1%20Introduzione-,L%27art.,pi%C3%B9%20importanti%20delle%20societ%C3%A0%20moderne.\">(articolo 3<\/a>). Nel nostro sistema l\u2019ergastolo \u00e8 legittimo solo se c\u2019\u00e8 la possibilit\u00e0 \u2013 non la garanzia \u2013 di ottenere un giorno la liberazione condizionale. <strong>Il diritto alla speranza di reinserimento sociale vale anche per chi ha commesso i reati peggiori<\/strong>: dopo il giudizio, la condanna e un adeguato periodo di espiazione della pena in carcere si deve poter schiudere la via del ritorno graduale nella societ\u00e0, se il giudice ritiene che ve ne siano i presupposti.<\/p>\n<p>L\u2019art. 4 bis, a partire dall\u2019estate del 1992 ha negato in radice questa possibilit\u00e0 in assenza di collaborazione con la giustizia. La disciplina originaria si applicava a un pugno ristretto di reati: <strong>mafia, terrorismo, traffico organizzato di stupefacenti, sequestri di persona a scopo di estorsione<\/strong>. Negli anni, il catalogo di reati per cui vige un netto divieto di accesso a strumenti progressivamente risocializzativi si \u00e8 andato ampliando in modo eccessivo e incoerente. Allora come oggi, comunque, destinatari del divieto possono essere tanto gli ergastolani quanto i condannati a pene temporanee. Anche nel secondo caso vi sono controindicazioni: se non si collabora, la pena va scontata completamente in carcere sino al rientro, brusco, in societ\u00e0, senza una controllata (e consigliabile, anche per la sicurezza collettiva) gradualit\u00e0.<\/p>\n<h4><strong>L\u2019incidenza nel mondo penitenziario\u00a0<\/strong><\/h4>\n<p>Devo sottolineare che l\u2019applicazione di misure di progressivo reinserimento (dai permessi premio sino alla liberazione condizionale) nel nostro sistema non \u00e8 mai automatica: oltre alla necessit\u00e0 di scontare un certo numero di anni di detenzione, si richiede sempre un <strong>vaglio giudiziale attento e severo sui percorsi compiuti e sulla pericolosit\u00e0 sociale del richiedente<\/strong>. Inoltre, per ogni misura alternativa o beneficio, ci sono sempre una serie di regole da rispettare e relativi controlli.<\/p>\n<p>I primi permessi, ad esempio, possono essere anche solo di poche ore, in zona prossima al carcere e casomai accompagnati da qualche figura terza che guidi il detenuto nel primo contatto con il mondo libero. Nel 1991, quando venne innestato nella legge penitenziaria l\u2019embrione dell\u2019art. 4 bis, i reati che vi comparivano non erano \u00abostativi\u00bb al progressivo accesso a percorsi extramurari. Si richiedeva solo, in assenza di collaborazione, di <strong>dimostrare altrimenti la rottura dei legami con l\u2019organizzazione criminale di riferimento<\/strong>.<\/p>\n<p>La collaborazione non era insomma prevista come condizione senza la quale, come accaduto dall\u2019estate del 1992 in poi, non poter nemmeno presentare un\u2019istanza al giudice. L\u2019introduzione di un radicale divieto ha comportato una profonda rivoluzione nel mondo penitenziario. Basti pensare a come all\u2019epoca ci fossero detenuti, anche per reati di mafia, che usufruivano proficuamente di permessi o misure alternative, avendo avviato un positivo percorso di recupero sociale.<\/p>\n<p><strong>Ma tutte le misure in atto andavano subitaneamente revocate in assenza di collaborazione<\/strong>. Si trattava, e si tratta, di un\u2019anomalia. Chi lavora in questo campo sa bene che \u00e8 proprio tramite progressivi e vigilati esperimenti all\u2019esterno che si possono meglio valutare i reali cambiamenti dei condannati e l\u2019effettivo distacco dal contesto criminale di appartenenza.<\/p>\n<h4><strong>Come si \u00e8 espressa negli anni la Corte costituzionale<\/strong><\/h4>\n<p><strong>La collaborazione \u00e8 diventata cos\u00ec requisito<\/strong> senza il quale una parte dei detenuti ha perso il diritto ad essere valutata da un giudice sugli esiti del cammino rieducativo. La Corte costituzionale si \u00e8 mostrata da subito perplessa di fronte a questa disciplina. Il nuovo meccanismo \u00e8 stato oggetto di <strong>ripetuti ritocchi da parte della giurisprudenza costituzionale,<\/strong> che per anni ne ha tuttavia salvato il nucleo centrale. Nella prima pronuncia in materia <a href=\"https:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/1993\/0306s-93.html#:~:text=306%2C%20con%20la%20previsione%20che,collegamenti%20con%20la%20criminalit%C3%A0%20eversiva%22.\">(306\/1993)<\/a>, resa nel pieno del drammatico periodo delle stragi, la Corte tenne conto di questo contesto.<\/p>\n<p>Si aveva una sete estrema di informazioni che permettessero di decifrare struttura, dinamiche interne, programmi criminali delle organizzazioni mafiose, per combatterne la violenza inaudita. Nondimeno, la stessa Corte rilev\u00f2 come introdurre un divieto di accesso ai percorsi esterni senza collaborazione rendeva il sistema penitenziario, che \u00e8 retto dal principio rieducativo, piegato alle necessit\u00e0 dell\u2019accertamento processuale. <strong>Particolarmente grave sembr\u00f2 interrompere bruscamente i percorsi di risocializzazione gi\u00e0 intrapresi<\/strong>, tanto che su questo punto la norma fu dichiarata ripetutamente illegittima (Corte cost. sentt. 306\/1993, 504\/1995, 445\/1997, 137\/1999).<\/p>\n<p>La giurisprudenza costituzionale ha inoltre imposto delle rilevanti distinzioni, introducendo il <strong>discrimine della collaborazione impossibile e inesigibile<\/strong>: non si possono sottoporre al regime ostativo coloro la cui collaborazione non serva perch\u00e9 gli inquirenti hanno gi\u00e0 accertato integralmente fatti e responsabilit\u00e0, o coloro che non possano dare contributi utili a causa del ruolo secondario rivestito nell\u2019organizzazione (<a href=\"https:\/\/www.giurcost.org\/decisioni\/1994\/0357s-94.html#:~:text=a)%20dichiara%20l%27illegittimit%C3%A0%20costituzionale,%2C%20come%20sostituito%20dall%27art.\">Corte cost. 357\/1994, <\/a><a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1995:68\">68\/1995<\/a>).<\/p>\n<p>Nonostante i dubbi di legittimit\u00e0, negli anni \u00e8 stato progressivamente ampliato dalla legge il numero dei reati a cui si applica il divieto di percorsi esterni in assenza di collaborazione. Si tratta di reati molto diversi tra loro, per natura e gravit\u00e0: dal <strong>commercio illegale di tabacchi, alla violenza sessuale di gruppo, alla pedopornografia, al favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina<\/strong> sino alla recente aggiunta dei <strong>reati contro la pubblica amministrazione<\/strong>, dalla <strong>corruzione al peculato<\/strong>.<\/p>\n<p>In molti di questi casi la collaborazione non \u00e8 un elemento cos\u00ec cruciale come nel contrasto alle mafie. La violenza sessuale di gruppo, ad esempio, resta un reato orribile, ma l\u2019applicazione del regime ostativo a chi lo ha commesso d\u00e0 il senso della trasformazione della norma in un contenitore eterogeneo e poco coerente, simbolo di un <strong>sistema basato sul solo carcere<\/strong> e che ripudia in un numero sempre maggiore di casi l\u2019idea di graduale risocializzazione.<\/p>\n<h4><strong>La giustificazione possibile\u00a0<\/strong><\/h4>\n<p>Per anni, la Corte costituzionale ha comunque dichiarato la <strong>legittimit\u00e0 del meccanismo<\/strong>, ritenendo che non impedisse radicalmente la fruizione di benefici, essendo percorribile la via della collaborazione. Se da subito <strong>\u00e8 stata rifiutata la corrispondenza tra collaborazione e \u00abravvedimento\u00bb<\/strong>, riconoscendosi i possibili fini utilitaristici e opportunistici di chi cooperi con la giustizia, si \u00e8 invece a lungo accettata l\u2019equazione secondo cui chi non collabora \u00e8 da considerare, senza alcuna possibilit\u00e0 di prova contraria, ancora affiliato all\u2019organizzazione criminale di provenienza.<\/p>\n<p>L\u2019assunto deriva dalla pretesa di una fedelt\u00e0 esistenziale propria delle associazioni mafiose. Se dalla mafia si esce solo se si collabora o si muore, non importa cosa sia successo dentro e fuori dalle mura carcerarie nei 20, 30 o pi\u00f9 anni in cui il condannato ha espiato la sua pena. <strong>L\u2019opera rieducativa, senza collaborazione, sfuma cos\u00ec nell\u2019irrilevanza<\/strong>. Il meccanismo ostativo porta a presumere per legge (senza accertamenti concreti, caso per caso) che, se non si \u00e8 mai collaborato, qualunque contatto con il mondo esterno, foss\u2019anche solo qualche ora di permesso per un incontro con un familiare o per sostenere un esame universitario, preluderebbe a un rientro nell\u2019organizzazione.<\/p>\n<p>Tuttavia, anche quando un\u2019associazione criminale pretenda un\u2019adesione imperitura e i suoi affiliati vi si impegnino, <strong>non \u00e8 detto che, dopo decenni di detenzione, il patto venga immancabilmente mantenuto<\/strong>. Non si deve confondere il codice di un\u2019organizzazione con il suo effettivo rispetto da parte di tutti coloro che vi hanno aderito, anche dopo lunghe carcerazioni e i tentativi rieducativi esperiti.<\/p>\n<p>La mancata collaborazione, d\u2019altro canto, potrebbe essere dovuta a ragioni altre rispetto al persistente legame con l\u2019organizzazione, come <strong>la volont\u00e0 di proteggere familiari da ritorsioni violente<\/strong>, o di non sottoporli ai profondi rivolgimenti della vita che i programmi di protezione implicano. Proprio la valorizzazione del tempo passato e dei trattamenti rieducativi impartiti, insieme alla considerazione di queste possibili ragioni di legittimo silenzio, hanno fatto franare la presunzione assoluta di persistente affiliazione di chi non abbia mai collaborato con la giustizia.<\/p>\n<h4><strong>Le due sentenze del cambiamento<\/strong><\/h4>\n<p>Si \u00e8 dovuto attendere molto per una revisione legislativa del meccanismo dell\u2019ostativit\u00e0.\u00a0 Il legislatore ha dovuto alla fine provvedere sospinto da una serie di sentenze delle \u201cgrandi\u201d Corti. La Corte europea dei diritti dell\u2019uomo, anzitutto, con la <a href=\"http:\/\/www.mastercsp.unirc.it\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/Corte-edu-13-giugno-2019-Viola-c.-Italia.pdf\">sentenza Viola del 13 giugno del 2019<\/a> ha condannato l\u2019Italia per violazione dell\u2019art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) della Convenzione europea dei diritti umani. In quella pronuncia la Corte ha dubitato dell\u2019<strong>effettiva libert\u00e0 della scelta di non collaborare<\/strong> e ha contestato l\u2019<strong>equivalenza tra il mancato aiuto agli inquirenti e la pericolosit\u00e0 sociale del detenuto<\/strong>, osservando che il definitivo distacco dall\u2019ambiente criminale potrebbe essere dimostrato anche da altri elementi.<\/p>\n<p>La presunzione assoluta di persistente affiliazione ha per effetto di privare l\u2019ergastolano di ogni realistica prospettiva di liberazione, anche a fronte di positive evoluzioni della personalit\u00e0 e gli impedisce ogni possibilit\u00e0 di riscatto. <strong>La lotta al flagello mafioso non pu\u00f2 giustificare deroghe al divieto assoluto di punire con trattamenti inumani e degradanti<\/strong>. Per la Corte europea, sono tali quelli che impediscono in radice la possibilit\u00e0 di riguadagnare un giorno la libert\u00e0, ledendo cos\u00ec la dignit\u00e0 umana, valore al centro del sistema convenzionale. (<a href=\"https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-194473\">https:\/\/hudoc.echr.coe.int\/eng?i=001-194473<\/a>, \u00a7\u00a7 1l6-138).<\/p>\n<p>Nell\u2019ottobre dello stesso anno la Corte costituzionale, con <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&amp;numero=253\">la sentenza n. 253 del 2019<\/a>, ha dichiarato illegittimo l\u2019art. 4 bis nella parte in cui non consente a chi non collabora con la giustizia di chiedere e ottenere permessi premio, <strong>il primo gradino verso il progressivo reinserimento in societ\u00e0<\/strong>. La Corte costituzionale ha preso le mosse dalla incomprimibile libert\u00e0 di non collaborare, sottolineando la grande differenza che corre tra i premi per chi renda utili dichiarazioni agli inquirenti e la negazione di diritti fondamentali per chi non le renda. Quest\u2019ultima \u00e8 incompatibile con i principi costituzionali.<\/p>\n<p>Quanto alla <strong>presunzione di pericolosit\u00e0 del non collaboratore<\/strong>, \u00e8 da ritenere ragionevole e accettabile solo se di carattere relativo e non assoluto. Si pu\u00f2 insomma presumere che chi non collabori con la giustizia resti legato al mondo criminale di appartenenza, nonostante lunghe carcerazioni. Ma <strong>non si pu\u00f2 impedirgli di dimostrare il contrario davanti a un giudice<\/strong>. \u00c8 possibile che alcuni, molti o quasi tutti gli affiliati restino intimamente legati all\u2019associazione di appartenenza.<\/p>\n<p>Ma presumere per legge, in anticipo e senza possibilit\u00e0 di prova contraria, che <em>tutti<\/em> lo siano, per il solo fatto di non aver reso dichiarazioni utili ai processi, e a prescindere dai concreti percorsi di recupero intrapresi, si pone in contrasto con il nostro sistema costituzionale. Si deve perci\u00f2 <strong>consentire al condannato di provare la rottura del vincolo con l\u2019associazione criminosa<\/strong> e l\u2019assenza del pericolo del suo futuro ripristino. Sono elementi molto difficili da accertare, con oneri molto gravosi a carico del condannato.<\/p>\n<p>Tuttavia, dopo questa storica sentenza, alcuni ergastolani ostativi hanno potuto usufruire di permessi premio, previa scrupolosa valutazione dei requisiti richiesti dalla Corte costituzionale. L\u2019anno successivo <a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/documenti\/comunicatistampa\/CC_CS_20220503090930.pdf\">la prima sezione penale della Corte di cassazione <\/a>ha sollevato una nuova questione di legittimit\u00e0 costituzionale dell\u2019art. 4 bis, vertente questa volta sulla impossibilit\u00e0 di concedere la liberazione condizionale, misura in grado di restituire la libert\u00e0, agli ergastolani ostativi.<\/p>\n<h4><strong>La risposta della Corte<\/strong><\/h4>\n<p>La Corte costituzionale, con l<a href=\"https:\/\/www.cortecostituzionale.it\/actionSchedaPronuncia.do?anno=2021&amp;numero=97\">\u2019ordinanza n. 97 del 2021,<\/a> sulla scia di questi due importanti precedenti, ha richiamato le ragioni che rendono incompatibile con la Costituzione e con la Convenzione europea la presunzione assoluta, e quindi inconfutabile, di pericolosit\u00e0 derivante dalla mancata collaborazione, <strong>senza tuttavia giungere a dichiarare l\u2019incostituzionalit\u00e0 della norma<\/strong>.<\/p>\n<p>Consapevoli che <strong>la collaborazione ha un ruolo chiave nel contrasto a gravi manifestazioni criminali<\/strong> e che una semplice pronuncia di illegittimit\u00e0, data la complessit\u00e0 raggiunta negli anni dal sistema delineato dall\u2019art. 4 bis, avrebbe rischiato di provocare rischiose disarmonie, i giudici di Palazzo della Consulta hanno ritenuto preferibile <strong>concedere al legislatore un anno di tempo per provvedere alla riscrittura della disciplina<\/strong>. Si prospettava infatti il rischio di reazioni a catena su un\u2019architettura normativa gi\u00e0 logicamente molto fragile.<\/p>\n<p>Passato l\u2019anno previsto, la Corte ha constatato che il legislatore ancora non aveva provveduto e cos\u00ec, con una decisione che \u00e8 stata comprensibilmente molto criticata (poich\u00e9 la Corte non dovrebbe auto-sospendersi dal suo fondamentale compito di controllare la costituzionalit\u00e0 delle leggi), <strong>ha concesso al Parlamento ulteriori 6\u00a0 mesi che sarebbero scaduti l\u20198 novembre<\/strong>. Si tratta della data fissata per l\u2019udienza di trattazione delle censure sollevate dalla Cassazione, che si dava pressoch\u00e9 per scontato sarebbero state accolte in assenza di novit\u00e0 normative.<\/p>\n<p>Nel frattempo, il Governo precedente aveva elaborato un progetto di legge unificato, approvato solo dalla Camera alla fine di marzo. \u00c8 un testo che aveva sollevato perplessit\u00e0, che si sarebbero potute trasformare in emendamenti al Senato. <strong>L\u2019iter legislativo si \u00e8 invece congelato<\/strong>, sino all\u2019emanazione d\u2019urgenza, da parte del nuovo Governo appena insediato, del <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2022\/10\/31\/22G00176\/sg\">decreto-legge del 31 ottobre<\/a> che ha riproposto con una sola modifica (su un profilo molto tecnico, il c.d. \u201cscioglimento del cumulo\u201d) il precedente testo approvato alla Camera.<\/p>\n<h4><em><strong>Fine prima parte, continua\u00a0<\/strong><\/em><\/h4>\n<p><em><strong>*<\/strong> professore associato di Diritto processuale penale all\u2019Universit\u00e0 di Ferrara, co-fondatrice del Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e altre forme di criminalit\u00e0 organizzata (MaCrO) dell\u2019Universit\u00e0 di Ferrara, componente della Conferenza nazionale dei Delegati dei Rettori ai poli universitari penitenziari (CNUPP).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 31 ottobre il Governo ha presentato un decreto-legge per avviare la riforma della disciplina prevista dall\u2019articolo 4 bis dell\u2019ordinamento penitenziario, pi\u00f9 noto come \u201cergastolo&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/ergastolo-ostativo-lo-stato-alla-prova-con-i-diritti\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">ERGASTOLO OSTATIVO. 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