{"id":49951,"date":"2022-06-03T07:32:04","date_gmt":"2022-06-03T05:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=49951"},"modified":"2022-06-09T10:49:04","modified_gmt":"2022-06-09T08:49:04","slug":"perche-e-meglio-non-toccare-larticolo-416-bis-del-codice-penale-il-contributo-di-giuliano-turone","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/perche-e-meglio-non-toccare-larticolo-416-bis-del-codice-penale-il-contributo-di-giuliano-turone\/","title":{"rendered":"PERCH\u00c8 \u00c8 MEGLIO NON TOCCARE L&#8217;ARTICOLO 416 BIS DEL CODICE PENALE. IL CONTRIBUTO DI GIULIANO TURONE"},"content":{"rendered":"<h5>Attraverso una puntuale ricostruzione storica del percorso di sentenze e norme che hanno portato alla formulazione attuale dell\u2019articolo 416 bis del codice penale, il professor Turone, tra i massimi esperti come magistrato, studioso e professore sulla criminalit\u00e0 mafiosa, economica ed eversiva, illustra le motivazioni che rendono rischiosa e dannosa qualsiasi ipotesi di modifica.<\/h5>\n<h6>di Giuliano Turone*<\/h6>\n<p>Modificare <a href=\"https:\/\/web.camera.it\/_bicamerali\/leg15\/commbicantimafia\/files\/pdf\/Art_416bis.pdf\">l\u2019articolo 416 bis del codice penale sull\u2019associazione di tipo mafioso?<\/a> Considerare \u201cdesueta\u201d la definizione giuridica di quell\u2019associazione criminosa, faticosamente costruita dal legislatore del 1982? Per favore, no! Anche perch\u00e9 quel legislatore ha avuto l\u2019accortezza di non coniare una definizione giuridica \u201cimprovvisata\u201d in quattro e quattr\u2019otto, ma ha fatto tesoro di un lungo lavoro certosino, durato circa un decennio (precisamente dal 1965 al 1974) e portato avanti con grande pazienza e dedizione, in quell\u2019arco temporale, dalla magistratura incaricata di applicare non soltanto le norme del diritto penale sostanziale, ma anche le norme sulle misure di prevenzione contenute nella legge <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1965;575\">31 maggio 1965 n. 575.<\/a><\/p>\n<h4>Andiamo con ordine<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il 7 agosto 1963 la primissima Commissione parlamentare antimafia aveva presentato al Parlamento una Relazione che prospettava l&#8217;opportunit\u00e0 di modificare <\/span><a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaArticoloDefault\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-07-29&amp;atto.codiceRedazionale=093G0332&amp;atto.tipoProvvedimento=LEGGE\"><span style=\"font-weight: 400;\">la normativa del 1956 sulle misure di prevenzione (sorveglianza speciale e divieto o obbligo di soggiorno)<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, in modo tale da rendere pi\u00f9 efficace la lotta contro la mafia. Il Parlamento approv\u00f2 la riforma appunto con la legge del 1965, la quale contemplava per la prima volta la categoria criminologica della associazione mafiosa (art. 1: \u201cLa presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose\u201d), sia pure senza darne alcuna definizione.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">La legge n. 575 del 1965 nasceva per\u00f2 come un testo normativo destinato ad essere interpretato ed applicato dal magistrato penale, il quale si trovava improvvisamente a dover dare risposta a un interrogativo non da poco: su che base si pu\u00f2 stabilire che un soggetto \u00e8 indiziato di appartenere a un\u2019associazione mafiosa e pu\u00f2 essere quindi sottoposto a una misura di prevenzione? <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ed ecco allora che proprio questa legge, nonostante la sua modesta portata, ha costituito a poco a poco la spinta principale a quella <strong>lunga e faticosa elaborazione giurisprudenziale<\/strong>, alla quale avrebbe poi attinto il legislatore del 1982 per formulare, finalmente, la <strong>definizione normativa dell&#8217;associazione di tipo mafioso<\/strong>: \u201c\u201d<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">L&#8217;associazione \u00e8 di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omert\u00e0 che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivit\u00e0 economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per s\u00e9 o per altri<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d\u201d (art. 416 bis, terzo comma, nella sua versione originaria).<sup>1<\/sup><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Va detto che l\u2019elaborazione giurisprudenziale della categoria giuridica dell&#8217;associazione mafiosa si \u00e8 mossa in parallelo sia sul versante delle <strong>misure di prevenzione<\/strong>, sia sul versante di <strong>certe condotte di reato specifiche<\/strong>, che sono state colte dal giudice penale come particolarmente congeniali al <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">modus operandi<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> mafioso. In verit\u00e0 la prima giurisprudenza sulla legge n. 575 del 1965 si muove con difficolt\u00e0, ma pone comunque un primo punto fermo sulla <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">sufficiente univocit\u00e0 di significato<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\"> dell&#8217;espressione<strong> \u201cassociazione mafiosa\u201d<\/strong>: una sentenza del 1969 stabilisce infatti che \u201cil termine di <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">associazione mafiosa <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">cui fa riferimento la disposizione, pur non essendo definito dalla legge stessa, ha nel linguaggio comune un significato univoco e limiti ben definiti\u201d <sup>2<\/sup>.<\/span><\/p>\n<h4>La forza di intimidazione<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il primo tra i parametri caratterizzanti dell&#8217;associazione mafiosa ad essere individuato dalla giurisprudenza (ma in sentenze che non riguardano ancora l&#8217;applicazione della legge 575) \u00e8 quello dell&#8217;<strong>intimidazione sistematica<\/strong>. Di notevole importanza \u00e8 una sentenza della Corte Suprema della met\u00e0 degli anni Sessanta nella quale si sostiene, a proposito del reato di violenza privata, che in un <strong>ambiente dominato dalla mafia<\/strong>, \u201cove le prepotenze e le vessazioni sono elevate a regola di vita\u201d, ben pu\u00f2 l&#8217;intimidazione manifestarsi anche in semplici atteggiamenti, \u201cpur in mancanza di parole o di gesti espliciti di intimidazione\u201d <sup>3<\/sup>. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"> La giurisprudenza evidenzia cos\u00ec per la prima volta una delle caratteristiche essenziali e pi\u00f9 peculiari dei comportamenti mafiosi tipici: la minaccia implicita, allusiva, immanente. <strong>La percezione della potenzialit\u00e0 intimidatrice propria dell&#8217;ambiente mafioso \u00e8 evidente anche in una sentenza del 1967<\/strong>, la quale riconosce la discriminante dello stato di necessit\u00e0 ad un imputato di favoreggiamento personale che, non sentendosi abbastanza protetto dagli organi dello Stato in relazione a possibili rappresaglie, aveva rifiutato di fare i nomi di appartenenti alla mafia che gli avevano amputato una mano: \u00e8 chiaro che una siffatta decisione, che la stessa Corte si sente in dovere di giustificare, osservando che all&#8217;epoca dei fatti \u201cl&#8217;azione dello Stato per il debellamento della mafia era appena agli inizi\u201d, \u00e8 il <strong>riflesso di un implicito riconoscimento della forza intimidatrice del vincolo associativo<\/strong> e della conseguente condizione di omert\u00e0 quali caratteristiche essenziali delle organizzazioni mafiose <sup>4<\/sup>. <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Particolarmente significativa \u00e8 poi una sentenza di legittimit\u00e0 del 1970, relativa al <strong>reato di estorsione<\/strong>, la quale eleva l&#8217;intimidazione sistematica a connotazione essenziale di \u201ccerte manifestazioni ambientali caratteristiche di criminalit\u00e0 quali la mafia e la camorra\u201d, cos\u00ec proponendo per la prima volta, tra l&#8217;altro, un&#8217;interessante<strong> assimilazione tra fenomeno mafioso e fenomeno camorristico<\/strong>. La sentenza fa riferimento ad \u201cun piccolo paese dominato da capi camorra noti e temuti, il cui solo nome incute timore reverenziale\u201d, e stabilisce che l&#8217;intimidazione, e quindi la <strong>minaccia estorsiva<\/strong>, pu\u00f2 estrinsecarsi anche in maniera larvata, attraverso \u201ci consigli d&#8217;amico, la presenza silenziosa, le semplici avvertenze\u201d, o anche attraverso \u201cun&#8217;apparente richiesta di mutuo non avente in concreto alcuna giustificazione\u201d <sup>5<\/sup>. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">All&#8217;inizio degli anni Settanta, dunque, la giurisprudenza ha gi\u00e0 individuato il primo tra i parametri caratterizzanti della associazione mafiosa (la forza intimidatrice del vincolo associativo), ed ha gi\u00e0 posto le basi per una <strong>equiparazione fra mafia e camorra<\/strong>. Un ulteriore passo avanti sulla strada verso una definizione giurisprudenziale del comportamento mafioso \u00e8 costituito da una sentenza del 1973 \u2014 relativa, questa, all&#8217;applicazione della legge n. 575 del 1965 \u2014 nella quale viene menzionato come <strong>sintomo di mafiosit\u00e0 \u201cl&#8217;uso di mezzi intimidatori per assicurarsi il monopolio dei trasporti in una determinata zona\u201d<\/strong>. In questa sentenza emerge chiaramente la consapevolezza degli aspetti economici del fenomeno mafioso, che comincia cos\u00ec ad essere percepito come fenomeno di conquista illegale di spazi di potere, e in particolare di potere economico <sup>6<\/sup>. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il passo successivo \u00e8 costituito da un&#8217;ordinanza della Corte suprema del 12 novembre 1974 (l\u2019ordinanza Serra), di estremo interesse, in quanto contiene una definizione complessiva dell&#8217;associazione mafiosa, nei termini che saranno poi fatti propri dal legislatore del 1982. Secondo la motivazione di questa pronunzia \u00e8 associazione mafiosa:\u00a0<\/span><\/p>\n<p><i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201cogni raggruppamento di persone che, con mezzi criminosi, si proponga di assumere o mantenere il controllo di zone, gruppi o attivit\u00e0 produttive attraverso l&#8217;intimidazione sistematica e l&#8217;infiltrazione di propri membri in modo da creare una situazione di assoggettamento e di omert\u00e0 che renda impossibili o altamente difficili le normali forme di intervento punitivo dello Stato\u201d.<\/span><\/i><\/p>\n<h4>Il riconoscimento della non regionalit\u00e0 delle mafie<\/h4>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00c8 facile osservare come le espressioni impiegate siano sostanzialmente le stesse che compariranno otto anni dopo nella legge n. 646 del 1982, che introdurr\u00e0 nel nostro codice penale l\u2019art. 416 bis: tra l&#8217;altro, nell\u2019ordinanza Serra, viene indicato come sintomo di mafiosit\u00e0 anche \u201cil fatto di trarre vantaggi personali giovandosi anche indirettamente della forza di intimidazione che il gruppo esprime\u201d <sup>7<\/sup>. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\"> L&#8217;affermazione di questo <strong>principio della non regionalit\u00e0 del fenomeno mafioso<\/strong> (unitamente alla fissazione dei parametri dell&#8217;intimidazione, dell&#8217;assoggettamento e dell&#8217;omert\u00e0, ed all&#8217;individuazione degli scopi anche economici dell&#8217;associazione) fa s\u00ec che si possa riconoscere nell&#8217;ordinanza 12 novembre 1974 della Corte di cassazione la presenza <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">in nuce <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">di tutti gli elementi essenziali del futuro art. 416-<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">bis <\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">c.p.; il cui ultimo comma, del resto, lo si rammenta, <strong>estende le disposizioni dell&#8217;associazione mafiosa \u00ab\u2009anche alla camorra, alla \u2018ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere\u2009\u00bb<\/strong>, aventi caratteristiche assimilabili. <\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">In conclusione, \u00e8 lo stesso complesso iter storico che ha portato faticosamente a una formulazione della definizione giuridica di <\/span><strong><i>associazione mafiosa<\/i><\/strong><span style=\"font-weight: 400;\"> (definizione che ha funzionato egregiamente per quarant\u2019anni) a sconsigliare vivamente il legislatore dal toccarne il delicato equilibrio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">*<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Ex magistrato, scrittore, professore universitario. Ha svolto per molti anni l&#8217;attivit\u00e0 di giudice istruttore, impegnandosi in inchieste di criminalit\u00e0 mafiosa, economica ed eversiva. Negli anni Settanta, ha istruito il primo processo sulle attivit\u00e0 criminali di Cosa Nostra in Lombardia, che ha portato all&#8217;arresto del capomafia Luciano Liggio. Successivamente ha condotto insieme con Gherardo Colombo l&#8217;inchiesta giudiziaria milanese sulle vicende di Michele Sindona e sull&#8217;omicidio Ambrosoli, nel corso della quale vennero scoperti gli elenchi della Loggia massonica P2. \u00c8 stato pubblico ministero al Tribunale internazionale dell&#8217;Aja per l&#8217;ex Iugoslavia e giudice della Corte suprema di cassazione. Insegna tecniche dell&#8217;investigazione all&#8217;Universit\u00e0 Cattolica di Milano. Ha pubblicato alcuni manuali giuridici, tra cui\u00a0Il delitto di associazione mafiosa\u00a0(Giuffr\u00e8 2008). Con Gianni Simoni ha pubblicato anche\u00a0Il caff\u00e8 di Sindona. Un finanziere d&#8217;avventura tra politica, Vaticano e mafia\u00a0(Garzanti 2009),\u00a0Cesare Battisti, Storia di un&#8217;inchiesta\u00a0(Garzanti 2019).<\/span><\/i><\/p>\n<h6><\/h6>\n<h6>NOTE<\/h6>\n<p><sup>1\u00a0 <span style=\"font-weight: 400;\">Nella norma attualmente in vigore, il terzo comma \u00e8 stato integrato \u2013 dal decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 \u2013 con la frase seguente: \u201c\u201d<\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a s\u00e9 o ad altri in occasione di consultazioni elettorali<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">\u201d\u201d.<br \/>\n<\/span><\/sup><sup>2 <span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0Cass., 29 ottobre 1969, Tempra, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Giust. pen<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">., 1970, II, c. 879.<br \/>\n<\/span><\/sup><sup>3 <span style=\"font-weight: 400;\">Cass., 6 ottobre 1965 (ud. 22 giugno 1965), Albovino, CED-099917.<br \/>\n<\/span><\/sup><sup>4 <span style=\"font-weight: 400;\">Cass., Sez. III, 12 maggio 1967, Cravotta, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Cass. pen. Mass. ann<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">., 1968, p. 927, m. 1395.<br \/>\n<\/span><\/sup><sup>5 <span style=\"font-weight: 400;\">Cass., Sez. II, 23 marzo 1970, Ambrogio, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Cass. pen. Mass. ann.<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, 1972, p. 131, m. 157.<\/span><br \/>\n<\/sup><sup>6 <span style=\"font-weight: 400;\">Cass., 25 giugno 1973, Mazzaferro, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Cass. pen. Mass. ann<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">., 1974, p. 1373, m. 2197.<\/span><br \/>\n<\/sup><sup>7 <span style=\"font-weight: 400;\">Cass., Sez. I, ordinanza n. 1709, 12 novembre 1974 (dep. 13 giugno 1975), Serra, CED-130222-23, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Giust. pen.<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, 1976, III, cc. 151 ss. Poich\u00e9 questo provvedimento della Corte suprema ha un notevole valore storico, se ne riporta anche il nome del magistrato estensore: Rainero de Castello, nato a Belluno nel 1923 e deceduto nel 1994 a Firenze mentre prestava servizio come Presidente della Corte d&#8217;appello del capoluogo toscano. Nello stesso senso Cass., 8 giugno 1976, Nocera, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Giust. pen.<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, 1977, II, c. 268; Cass., 7 marzo 1977, Ortoleva, <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">ivi<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">, 1977, III, c. 678; Cass., 14 marzo 1980, Salatiello, cit.; Cass., 14 gennaio 1980, Garonfolo, in <\/span><i><span style=\"font-weight: 400;\">Cass. pen. Mass. ann<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400;\">., 1981, p. 647, m. 670.<\/span><\/sup><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Attraverso una puntuale ricostruzione storica del percorso di sentenze e norme che hanno portato alla formulazione attuale dell\u2019articolo 416 bis del codice penale, il professor&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/perche-e-meglio-non-toccare-larticolo-416-bis-del-codice-penale-il-contributo-di-giuliano-turone\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">PERCH\u00c8 \u00c8 MEGLIO NON TOCCARE L&#8217;ARTICOLO 416 BIS DEL CODICE PENALE. 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