{"id":36663,"date":"2020-03-26T11:43:45","date_gmt":"2020-03-26T10:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=36663"},"modified":"2020-04-01T14:59:19","modified_gmt":"2020-04-01T12:59:19","slug":"coronavirus-cosa-prevede-il-nuovo-decreto-del-25-marzo-e-le-principali-modifiche-al-dpcm-del-22-marzo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/coronavirus-cosa-prevede-il-nuovo-decreto-del-25-marzo-e-le-principali-modifiche-al-dpcm-del-22-marzo\/","title":{"rendered":"Coronavirus: cosa prevede il nuovo decreto del 25 marzo e le principali modifiche al DPCM del 22 marzo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Il Consiglio dei Ministri<\/strong>, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, <strong>ha approvato un decreto-legge che prevede ulteriori misure per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19.<\/strong><\/p>\n<p>Il decreto \u00e8 stato pubblicato <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-25&amp;atto.codiceRedazionale=20G00035&amp;elenco30giorni=true\">sulla Gazzetta Ufficiale<\/a> ed <strong>entra in vigore dal 26 marzo.<\/strong><\/p>\n<p>Allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, <strong>possono essere adottate<\/strong> <strong>su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalit\u00e0 di esso<\/strong>, per periodi predeterminati &#8211; ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche pi\u00f9 volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 &#8211; <strong>una o pi\u00f9 tra le misure previste dal decreto stesso<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>LE 29 MISURE ADOTTABILI (articolo 1, comma 2)<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><strong>Limitazione della circolazione delle persone<\/strong>, anche prevedendo limitazioni alla possibilit\u00e0 di allontanarsi dalla\u00a0\u00a0 propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti\u00a0 individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze\u00a0 lavorative, da situazioni di necessit\u00e0 o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;<\/li>\n<li><strong>Chiusura al pubblico di strade urbane,\u00a0 parchi<\/strong>,\u00a0 aree\u00a0 gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;<\/li>\n<li><strong>Limitazioni o divieto di\u00a0 allontanamento\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 ingresso<\/strong>\u00a0 in territori comunali, provinciali\u00a0 o regionali;<\/li>\n<li><strong>Applicazione della misura della quarantena\u00a0 precauzionale<\/strong> ai soggetti che hanno avuto contatti\u00a0 stretti con casi\u00a0 confermati\u00a0 di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate\u00a0 al\u00a0 di fuori del territorio italiano;<\/li>\n<li><strong>Divieto assoluto di allontanarsi dalla propria\u00a0 abitazione<\/strong> o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perch\u00e9 risultate positive al virus;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti<\/strong>\u00a0 in luoghi pubblici o aperti al pubblico;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione di manifestazioni o\u00a0 iniziative<\/strong>\u00a0 di qualsiasi natura, di eventi e di ogni\u00a0 altra\u00a0 forma\u00a0 di\u00a0 riunione\u00a0 in luogo pubblico o\u00a0 privato, anche\u00a0 di carattere\u00a0 culturale,\u00a0 ludico, sportivo, ricreativo e religioso;<\/li>\n<li><strong>Sospensione delle cerimonie civili e\u00a0 religiose<\/strong>, limitazione dell&#8217;ingresso nei luoghi destinati al culto;<\/li>\n<li><strong>Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche,\u00a0 sale\u00a0 giochi, <\/strong>\u00a0sale scommesse e\u00a0 sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;<\/li>\n<li><strong>Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o\u00a0 evento sociale<\/strong> e di ogni altra attivit\u00e0 convegnistica o congressuale, salva la possibilit\u00e0 di svolgimento a distanza;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati<\/strong>, ivi compresa la possibilit\u00e0 di\u00a0 disporre\u00a0 la\u00a0 chiusura\u00a0 temporanea\u00a0 di\u00a0 palestre, centri\u00a0 termali,\u00a0 sportivi,\u00a0 piscine,\u00a0 centri\u00a0 natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonch\u00e9 di disciplinare le\u00a0 modalit\u00e0\u00a0 di svolgimento\u00a0 degli\u00a0 allenamenti\u00a0 sportivi\u00a0 all&#8217;interno\u00a0 degli\u00a0 stessi luoghi;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione delle attivit\u00e0 ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all&#8217;aperto<\/strong> o in luoghi aperti al pubblico;<\/li>\n<li>Possibilit\u00e0 di\u00a0 disporre\u00a0 o\u00a0 di\u00a0 affidare\u00a0 alle\u00a0 competenti autorit\u00e0 statali\u00a0 e\u00a0 regionali\u00a0 la\u00a0 <strong>limitazione,\u00a0 la\u00a0 riduzione,\u00a0 la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci<\/strong>, automobilistico, ferroviario, aereo,\u00a0 marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonch\u00e9 di trasporto pubblico locale;<\/li>\n<li><strong>Sospensione dei\u00a0 servizi educativi\u00a0 per l&#8217;infanzia<\/strong> di cui all&#8217;articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, <strong>e delle attivit\u00e0 didattiche delle scuole di ogni ordine e grado<\/strong>, nonch\u00e9 delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universit\u00e0\u00a0 e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,\u00a0 di corsi professionali, master, corsi per\u00a0 le\u00a0 professioni\u00a0 sanitarie\u00a0 e universit\u00e0 per anziani, nonch\u00e9 i corsi professionali e le attivit\u00e0 formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e\u00a0 locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivit\u00e0 formative prove di esame, ferma\u00a0 la possibilit\u00e0\u00a0 del\u00a0 loro\u00a0 svolgimento di attivit\u00e0 in modalit\u00e0 a distanza;<\/li>\n<li><strong>Sospensione dei\u00a0 viaggi\u00a0 d&#8217;istruzione<\/strong>, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate\u00a0 dalle istituzioni\u00a0 scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all&#8217;estero;<\/li>\n<li>Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico chiusura dei <strong>musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;<\/strong><\/li>\n<li>Limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli <strong>uffici delle amministrazioni pubbliche<\/strong>, fatte comunque\u00a0 salve le attivit\u00e0 indifferibili e l&#8217;erogazione dei servizi essenziali\u00a0 prioritariamente mediante il ricorso a modalit\u00e0 di lavoro agile;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o\u00a0 sospensione\u00a0 delle\u00a0 procedure concorsuali<\/strong>\u00a0 e selettive finalizzate all&#8217;assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilit\u00e0 di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati \u00e8 effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalit\u00e0 a distanza, fatte\u00a0 salve\u00a0 l&#8217;adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati\u00a0 dalla legge, la conclusione delle\u00a0 procedure\u00a0 per\u00a0 le\u00a0 quali\u00a0 risulti\u00a0 gi\u00e0 ultimata\u00a0 la\u00a0 valutazione\u00a0 dei\u00a0 candidati\u00a0 e\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 possibilit\u00e0\u00a0\u00a0 di svolgimento\u00a0 dei\u00a0 procedimenti\u00a0 per\u00a0 il\u00a0 conferimento di specifici incarichi;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione\u00a0 delle\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 commerciali\u00a0 di vendita al dettaglio<\/strong>, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la\u00a0 reperibilit\u00e0\u00a0 dei\u00a0 generi\u00a0 agricoli,\u00a0 alimentari\u00a0 e\u00a0\u00a0 di\u00a0\u00a0 prima necessit\u00e0 da espletare con modalit\u00e0 idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo\u00a0 a\u00a0 carico\u00a0 del\u00a0 gestore\u00a0 di\u00a0 predisporre\u00a0 le condizioni per garantire il rispetto di\u00a0 una\u00a0 distanza\u00a0 di\u00a0 sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a\u00a0 prevenire\u00a0 o ridurre\u00a0 il rischio di contagio;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione delle attivit\u00e0 di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti<\/strong>, nonch\u00e9 di consumo sul\u00a0 posto\u00a0 di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;<\/li>\n<li><strong>Limitazione o sospensione di\u00a0 altre\u00a0 attivit\u00e0\u00a0 d&#8217;impresa\u00a0 o professionali,<\/strong>\u00a0 anche\u00a0 ove comportanti l&#8217;esercizio di pubbliche funzioni, nonch\u00e9 di lavoro autonomo, con possibilit\u00e0 di\u00a0 esclusione dei servizi di pubblica necessit\u00e0 previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia\u00a0 possibile\u00a0 rispettare\u00a0 la distanza di sicurezza\u00a0 interpersonale\u00a0 predeterminata\u00a0 e\u00a0 adeguata\u00a0 a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura\u00a0 di contenimento,\u00a0 con\u00a0 adozione\u00a0 di\u00a0 adeguati\u00a0 strumenti\u00a0 di\u00a0 protezione individuale;<\/li>\n<li><strong>Limitazione allo svolgimento di fiere e mercati<\/strong>, a eccezione di quelli\u00a0 necessari\u00a0 per\u00a0 assicurare\u00a0 la\u00a0 reperibilit\u00e0\u00a0 dei\u00a0 generi agricoli, alimentari e di prima necessit\u00e0;<\/li>\n<li><strong>Specifici divieti o limitazioni per gli\u00a0 accompagnatori\u00a0 dei pazienti<\/strong>\u00a0 nelle\u00a0 sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA\/PS):<\/li>\n<li><strong>Limitazione dell&#8217;accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza<\/strong>, residenze sanitarie assistite\u00a0 (RSA), hospice,\u00a0 strutture\u00a0 riabilitative\u00a0 e\u00a0 strutture\u00a0\u00a0 residenziali\u00a0\u00a0 per anziani, autosufficienti e non, nonch\u00e9 agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;<\/li>\n<li><strong>Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale<\/strong> nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in\u00a0 zone\u00a0 a rischio epidemiologico come identificate dall&#8217;Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 o dal Ministro della salute;<\/li>\n<li>Adozione di <strong>misure di informazione e di prevenzione<\/strong> rispetto al rischio epidemiologico;<\/li>\n<li><strong>Predisposizione di modalit\u00e0 di lavoro agile<\/strong>, anche in deroga alla disciplina vigente;<\/li>\n<li>Previsione che le attivit\u00e0 consentite si\u00a0 svolgano, previa <strong>assunzione da parte del titolare o del gestore\u00a0 di\u00a0 misure\u00a0 idonee\u00a0 a evitare assembramenti di\u00a0 persone<\/strong>,\u00a0 con\u00a0 obbligo\u00a0 di\u00a0 predisporre\u00a0 le condizioni per garantire il\u00a0 rispetto\u00a0 della\u00a0 distanza\u00a0 di\u00a0 sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a\u00a0 prevenire\u00a0 o\u00a0 ridurre\u00a0 il rischio di contagio; per i servizi di\u00a0 pubblica\u00a0 necessit\u00e0,\u00a0 laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione\u00a0 di\u00a0 strumenti di protezione individuale;<\/li>\n<li><strong>Eventuale previsione di esclusioni dalle\u00a0 limitazioni\u00a0 alle attivit\u00e0 economiche di cui al presente comma<\/strong>, con verifica caso\u00a0 per caso affidata a autorit\u00e0 pubbliche specificamente individuate.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>PRECETTAZIONE (articolo 1, comma 3)<br \/>\n<\/strong>Il decreto stabilisce che per la durata dell&#8217;emergenza pu\u00f2\u00a0 essere imposto lo svolgimento delle attivit\u00e0 non oggetto di sospensione in conseguenza dell&#8217;applicazione di misure di cui all\u2019articolo 1,\u00a0 ove ci\u00f2 sia assolutamente necessario per assicurarne\u00a0 l&#8217;effettivit\u00e0 e la pubblica utilit\u00e0, con provvedimento del Prefetto\u00a0 assunto\u00a0 dopo avere sentito, senza formalit\u00e0, le parti sociali interessate.<\/p>\n<p><strong>I PRECEDENTI DECRETI (articolo 2 comma 3)<br \/>\n<\/strong>Continuano ad applicarsi nei\u00a0 termini originariamente previsti le misure gi\u00e0 adottate con\u00a0 i decreti\u00a0 del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come\u00a0 ancora\u00a0 vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure, ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi\u00a0 nel\u00a0 limite di ulteriori dieci giorni.<\/p>\n<p><strong>MISURE DI CARATTERE REGIONALE (articolo 3, comma 1)<br \/>\nLe regioni,<\/strong> in relazione\u00a0 a specifiche\u00a0 situazioni\u00a0 sopravvenute\u00a0 di\u00a0 aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una\u00a0 parte\u00a0 di\u00a0 esso, <strong>possono introdurre misure ulteriormente restrittive<\/strong>,\u00a0 tra\u00a0 quelle\u00a0 di cui\u00a0 all&#8217;articolo\u00a0 1,\u00a0 comma\u00a0 2,\u00a0 esclusivamente\u00a0 nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di\u00a0 loro \u00a0competenza e senza\u00a0 incisione delle attivit\u00e0 produttive\u00a0 e\u00a0 di\u00a0 quelle\u00a0 di rilevanza strategica\u00a0 per l&#8217;economia nazionale.<\/p>\n<p><strong>ORDINANZE DEI SINDACI (articolo 3, comma 2)<br \/>\n<\/strong>I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili\u00a0 e\u00a0 urgenti\u00a0 dirette\u00a0 a\u00a0 fronteggiare\u00a0\u00a0 l&#8217;emergenza\u00a0 in contrasto con le misure statali.<\/p>\n<p><strong>LE SANZIONI (articolo 4)<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento \u00e8 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Se il mancato\u00a0 rispetto\u00a0 delle\u00a0 predette\u00a0 misure\u00a0 avviene mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate\u00a0 fino\u00a0 a un terzo (<strong>comma 1<\/strong>);<\/li>\n<li>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attivit\u00e0 produttive o commerciali, si applica altres\u00ec la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell\u2019esercizio o dell\u2019attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni <strong>(comma 2). <\/strong>Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione,\u00a0 l&#8217;autorit\u00e0\u00a0 procedente\u00a0 pu\u00f2\u00a0\u00a0 disporre\u00a0\u00a0 la\u00a0\u00a0 chiusura provvisoria\u00a0 dell&#8217;attivit\u00e0\u00a0 o\u00a0 dell&#8217;esercizio\u00a0 per\u00a0 una\u00a0 durata\u00a0 non superiore\u00a0 a\u00a0 5\u00a0 giorni (<strong>comma 4<\/strong>);<\/li>\n<li>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perch\u00e9 risultate positive al virus \u00e8 punita con l&#8217;arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l&#8217;ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Salvo che il fatto costituisca violazione dell&#8217;articolo 452\u00a0 del codice penale &#8211; reclusione fino a cinque anni &#8211; o comunque pi\u00f9 grave reato (<strong>commi 6 e 7<\/strong>)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Modifiche al DPCM 22 marzo sulle attivit\u00e0 produttive essenziali<\/strong><\/p>\n<p>Il Ministero dello Sviluppo Economico<strong> <a href=\"https:\/\/www.mise.gov.it\/images\/stories\/normativa\/DM-MiSE-25-03-20.pdf\">ha pubblicato un decreto<\/a><\/strong>, in vigore dal 26 marzo (<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-26&amp;atto.codiceRedazionale=20A01877&amp;elenco30giorni=true\">qui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<\/a>) che modifica l\u2019elenco dei codici ATECO di cui all\u2019allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, con <strong>l\u2019elenco delle attivit\u00e0 essenziali che restano aperte<\/strong>, a seguito dell\u2019accordo Governo-sindacati del 25 marzo.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Vademecum25Marzo.pdf\">SCARICA IL VADEMECUM DEL 25 MARZO<\/a><\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/autodichiarazione260320201636.pdf.pdf\"><strong>SCARICA IL MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE<\/strong><\/a><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/Decreto-Salva-Italia.pdf\">SCARICA IL DECRETO &#8220;CURA ITALIA&#8221;<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.funzionepubblica.gov.it\/articolo\/ministro\/18-03-2020\/%E2%80%9Ccura-italia%E2%80%9D-ecco-le-norme-le-pa-contro-il-coronavirus\">SCARICA LE NORME PER LA P.A. CONTRO IL CORONAVIRUS<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute, ha approvato un decreto-legge che prevede ulteriori misure per fronteggiare&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/coronavirus-cosa-prevede-il-nuovo-decreto-del-25-marzo-e-le-principali-modifiche-al-dpcm-del-22-marzo\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">Coronavirus: cosa prevede il nuovo decreto del 25 marzo e le principali modifiche al DPCM del 22 marzo<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":36666,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"categories":[177,25],"tags":[],"class_list":["post-36663","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-app","category-notizie"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=36663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/36663\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media\/36666"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=36663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=36663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=36663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}