{"id":19168,"date":"2018-04-05T11:50:54","date_gmt":"2018-04-05T09:50:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?p=19168"},"modified":"2018-09-06T13:11:39","modified_gmt":"2018-09-06T11:11:39","slug":"gioco-dazzardo-dalla-regione-emilia-romagna-stop-allapertura-delle-sale-da-gioco-vicino-ai-luoghi-sensibili-piu-frequentati-dai-giovani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/gioco-dazzardo-dalla-regione-emilia-romagna-stop-allapertura-delle-sale-da-gioco-vicino-ai-luoghi-sensibili-piu-frequentati-dai-giovani\/","title":{"rendered":"Gioco d&#8217;azzardo. Dalla Regione Emilia Romagna stop all&#8217;apertura delle sale da gioco vicino ai luoghi sensibili pi\u00f9 frequentati dai giovani"},"content":{"rendered":"<p>Niente pi\u00f9 sale da gioco vicine alle scuole. Diventa operativo il\u00a0<strong>divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco<\/strong>\u00a0e delle\u00a0<strong>sale scommesse, ma anche\u00a0<\/strong>la nuova installazione di\u00a0<strong>apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito<\/strong>\u00a0entro una distanza di\u00a0<strong>500 metri da scuole, luoghi di aggregazione giovanili e di culto<\/strong>.<\/p>\n<p>La\u00a0<strong>Giunta della Regione Emilia-Romagna\u00a0<\/strong>ha infatti approvato, con una specifica delibera, le\u00a0<strong>modalit\u00e0 applicative<\/strong>\u00a0previste dalla legge regionale sul gioco d\u2019azzardo patologico del 2013, riprese e ulteriormente rafforzate dal Testo unico per la promozione della legalit\u00e0 che ha visto la luce alla fine del 2016.<\/p>\n<p>Nel testo della delibera vengono definite le\u00a0<strong>sale gioco<\/strong>\u00a0e le\u00a0<strong>sale scommesse<\/strong>\u00a0come i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attivit\u00e0 di gioco esclusiva o assimilabile, mentre gli\u00a0<strong>apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito<\/strong>\u00a0sono quelli previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la cui installazione \u00e8 necessario il possesso di una specifica licenza. Il\u00a0<strong>divieto previsto si applica sia alla nuova apertura<\/strong>\u00a0<strong>che alle sale giochi e sale scommesse gi\u00e0 in esercizio<\/strong>, oltre che alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni. Per nuova installazione, come specifica il documento, si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli.<br \/>\nI\u00a0<strong>luoghi sensibili<\/strong>\u00a0sono gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori. Libert\u00e0 viene lasciata ai Comuni per individuare altri luoghi sensibili ai quali applicare le disposizioni, ma viene indicato come criterio l&#8217;impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, oltre ai problemi connessi con la viabilit\u00e0, l&#8217;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Ogni Comune dovr\u00e0 svolgere questa valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione del proprio territorio, e pu\u00f2 pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realt\u00e0 non lo sono.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 di calcolo dei 500 metri\u00a0<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale pi\u00f9 breve. La misurazione va effettuata dall\u2019ingresso considerato come principale &#8211; della sala giochi, della sala scommesse o dell\u2019esercizio in cui l\u2019apparecchio \u00e8 installato &#8211; e quello del luogo sensibile. In occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima vanno tenuti in considerazione anche i luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.<\/p>\n<p><strong>Mappatura dei luoghi sensibili e tempi per mettersi in regola<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Il Comune deve provvedere ad individuare i luoghi sensibili sul proprio territorio entro\u00a0<strong>sei mesi dalla pubblicazione della delibera\u00a0<\/strong>sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna e deve individuare le sale giochi e le sale scommesse e tutti gli esercizi autorizzati che ospitano apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito situati a meno di 500 metri.<br \/>\nNella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti, acquisendo le relative mappature. Sulla base di questa analisi, il Comune comunicher\u00e0 ai titolari delle sale gioco e delle sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l\u2019adozione\u00a0<strong>nei successivi sei<\/strong>\u00a0<strong>mesi<\/strong>\u00a0dei relativi\u00a0<strong>provvedimenti di chiusura<\/strong>\u00a0e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d\u2019azzardo che si trovano a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il\u00a0<strong>divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti<\/strong>\u00a0tra esercente e concessionario alla loro scadenza. Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell\u2019esercizio dovr\u00e0 indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l\u2019utilizzo degli apparecchi.<br \/>\nIl periodo di sei mesi tra la fine della mappatura e l\u2019adozione dei provvedimenti di chiusura \u00e8 previsto per contemperare la tutela della salute con l\u2019esigenza di tutela della\u00a0<strong>continuit\u00e0 occupazionale<\/strong>\u00a0di chi \u00e8 impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.<br \/>\nPer consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attivit\u00e0<strong>spostandola in zona non soggetta a divieto<\/strong>\u00a0\u00e8 concessa una proroga\u00a0al massimo di\u00a0sei mesi rispetto al termine. Per beneficiare di questa proroga, i titolari delle attivit\u00e0 soggette a chiusura devono presentare entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura domanda al Comune competente.<\/p>\n<p><strong>Nuove autorizzazioni<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>L\u2019autorizzazione per l\u2019esercizio di sale gioco e sale scommesse non pu\u00f2 essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato. Analogamente non sar\u00e0 autorizzata l\u2019installazione di apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito.<\/p>\n<p><strong>Autorizzazioni in corso<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Per le autorizzazioni gi\u00e0 richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera della Giunta, l\u2019iter sar\u00e0 sospeso fino alla fine della mappatura, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l\u2019installazione dell\u2019apparecchio sono ubicati a pi\u00f9 di 500 metri dai luoghi sensibili.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni\u00a0<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>Le funzioni di vigilanza e di controllo sull&#8217;osservanza del divieto sono esercitate dal Comune attraverso la Polizia locale. Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere l\u2019applicazione di sanzioni pecuniarie, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0. L\u2019accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo, in violazione della distanza dai luoghi sensibili, comporta la chiusura dell\u2019apparecchio con i sigilli, oltre che l\u2019applicazione di sanzione amministrative pecuniarie.<\/p>\n<p><strong>Obblighi di comunicazione<\/strong><strong><br \/>\n<\/strong>I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale, devono trasmettere all\u2019Osservatorio regionale sul Gioco d\u2019azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d\u2019azzardo lecito sigillati.<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2017\/06\/Regione-Emilia-Romagna_Delibera-di-giunta_831_12.6.2017.pdf\">Regione Emilia Romagna_Delibera di giunta_n. 831_del 12.6.2017<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Via libera dalla Giunta alle modalit\u00e0 applicative previste dal Testo unico per la promozione della legalit\u00e0. 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