{"id":82644,"date":"2026-10-02T15:23:14","date_gmt":"2026-10-02T13:23:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=82644"},"modified":"2026-10-02T15:23:14","modified_gmt":"2026-10-02T13:23:14","slug":"il-tar-veneto-accoglie-la-domanda-di-risarcimento-danni-di-una-sala-scommesse-senza-apparecchi-da-gioco-che-si-era-vista-applicare-il-distanziometro","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-veneto-accoglie-la-domanda-di-risarcimento-danni-di-una-sala-scommesse-senza-apparecchi-da-gioco-che-si-era-vista-applicare-il-distanziometro\/","title":{"rendered":"Il TAR Veneto accoglie la domanda di risarcimento danni di una sala scommesse, senza apparecchi da gioco, che si era vista applicare il distanziometro"},"content":{"rendered":"<div>\n<p class=\"p1\"><strong>Premessa<\/strong>. La Legge regionale del Veneto n. 38\/2019, all\u2019art. 7, comma 2, vieta la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da una serie di luoghi sensibili.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\">Nel caso di specie, una societ\u00e0 operante nel settore della raccolta scommesse si \u00e8 vista rigettare un\u2019istanza per l\u2019apertura di una sala scommesse (senza apparecchi da gioco) nel Comune di Arzignano (Vicenza). Sul caso il TAR Veneto era gi\u00e0 stato interpellato e con la sentenza <a href=\"https:\/\/mdp.giustizia-amministrativa.it\/visualizza\/?nodeRef=&amp;schema=tar_ve&amp;nrg=202400349&amp;nomeFile=202400823_20.html&amp;subDir=Provvedimenti\">823\/2024<\/a> ha accolto il ricorso dell\u2019operatore, sulla base del tenore letterale dell\u2019art. 7 comma 2 della Legge regionale veneta che prevede il distanziometro solo per gli apparecchi da gioco e non per le sale scommesse.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\">Dopo il passaggio in giudicato della pronuncia, l\u2019operatore ha avanzato una richiesta di risarcimento danni a Regione Veneto, Questura di Vicenza e Comune di Arzignano per circa 36.000 euro, a titolo di danno emergente (canoni di locazione e utenze del periodo, pari a circa quattro mesi, in cui non ha potuto aprire la sala scommesse a causa del rigetto dell\u2019istanza), lucro cessante (mancati guadagni) e danno non patrimoniale (il ricorrente sostiene di aver patito un danno d\u2019immagine).<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\">Il TAR del Veneto si \u00e8 pronunciato con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/_pda\/2026\/10\/18442026.pdf\">1844\/2026<\/a>, che qui si analizza, accogliendo il ricorso ma rideterminando la somma in 5.000 euro (a solo titolo di lucro cessante).<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\"><strong>La posizione della Regione Veneto<\/strong>. In primo luogo il TAR respinge la richiesta di risarcimento nei confronti della Regione Veneto poich\u00e9 gli uffici regionali hanno solo fornito delle indicazioni sull\u2019interpretazione del distanziometro che costituivano \u201cuna mera interpretazione della legge regionale, priva di carattere vincolante nei confronti del Comune e della Questura\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\"><strong>La posizione del Comune e della Questura<\/strong>. Diverse sono le posizioni di Comune e Questura che sono state condannate in solido al risarcimento della somma di 5.000 euro a titolo di lucro cessante. Il Comune, nello specifico, entra nella vicenda a causa del parere negativo fornito in merito alla apertura della sala scommesse; la Questura invece per il provvedimento di diniego emesso dopo il parere comunale.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\">Dicono i giudici che la fattispecie sottoposta all\u2019esame del Comune e della Questura di Vicenza (applicabilit\u00e0 o meno del distanziometro a una sala scommesse in Veneto) \u201cpresentava, sul piano fattuale, caratteri particolarmente semplici, essendo pacifico che l\u2019attivit\u00e0 progettata consistesse nella sola raccolta di scommesse e non prevedesse l\u2019installazione di apparecchi AWP o VLT\u201d: in questo senso, spiega il TAR, \u201cil chiaro tenore letterale della norma assume carattere decisivo\u201d e non si pu\u00f2 parlare di disposizione normativa ambigua come tendono a fare Questura e Comune.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\"><span style=\"font-size: 1rem;\"><strong>La quantificazione del danno<\/strong>. Con gli argomenti sopra esposti, dunque, si d\u00e0 conto del fatto che \u201cse Comune e Questura avessero correttamente interpretato\u201d il distanziometro regionale \u201cil ricorrente avrebbe conseguito tempestivamente l\u2019autorizzazione necessaria ad avviare anteriormente l\u2019attivit\u00e0 di centro scommesse\u201d senza subire ritardi.<\/span><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\">Tuttavia, spiega il TAR, le pretese risarcitorie relative al danno emergente (canoni e utenze) e al danno non patrimoniale (danno d\u2019immagine) non risultano sufficientemente provate. E anche la cifra richiesta a titolo di lucro cessante (mancati guadagni), pari a circa 20.000 euro, non viene ritenuta suffragata dalla documentazione prodotta. I giudici procedono, solo per quest\u2019ultima voce di danno, ad una liquidazione equitativa pari a 5.000 euro.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p class=\"p1\"><strong>La responsabilit\u00e0 in solido<\/strong>. Secondo il TAR \u201cil parere negativo del Comune e il successivo diniego della Questura si inseriscono nella medesima sequenza causale e hanno unitariamente determinato il mancato tempestivo conseguimento della licenza e, conseguentemente, il ritardato avvio dell\u2019attivit\u00e0\u201d: questo motiva la responsabilit\u00e0 in solido dei due soggetti.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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