{"id":80248,"date":"2026-03-27T12:03:31","date_gmt":"2026-03-27T11:03:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=80248"},"modified":"2026-06-19T12:58:12","modified_gmt":"2026-06-19T10:58:12","slug":"direttiva-europea-anticorruzione-2026-tutte-le-principali-misure","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/direttiva-europea-anticorruzione-2026-tutte-le-principali-misure\/","title":{"rendered":"Direttiva Europea Anticorruzione 2026: tutte le principali misure"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Il Parlamento Europeo ha approvato, nella seduta del 26 Marzo 2026, la <strong>Direttiva Europea Anticorruzione<\/strong>.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/IT\/ALL\/?uri=CELEX:32026L1021\">Qui<\/a>\u00a0il testo pubblicato.<\/p>\n<p>Essa si pone l\u2019obiettivo di contrastare la corruzione consentendo una migliore <strong>cooperazione transfrontaliera <\/strong>tra le Autorit\u00e0. In questo senso, dunque, la Direttiva stabilisce, in primo luogo, un <strong>quadro giuridico omogeneo<\/strong> per favorire una lotta efficace contro la corruzione in tutta l&#8217;Unione, attraverso norme di carattere penale e altre misure preventive. La Direttiva mostra una costante attenzione al settore pubblico e a quello privato, e incide anche sulla responsabilit\u00e0 delle persone giuridiche e sul sistema sanzionatorio.<\/p>\n<p><strong>LE MISURE PENALI<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>I reati (artt. 3-11)<\/strong>. Nello specifico, sul piano penale, la Direttiva stabilisce norme minime, lasciando gli Stati liberi di adottare o mantenere regole pi\u00f9 severe in materia di corruzione.<\/p>\n<p>La Direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinch\u00e9, se intenzionali, costituiscano reato:<\/p>\n<p>1. La <strong>corruzione <\/strong>attiva e passiva nel settore pubblico e nel settore privato<\/p>\n<p>2. L\u2019<strong>appropriazione indebita <\/strong>nel settore pubblico e nel settore privato (per quest\u2019ultima, la Direttiva incoraggia gli Stati a configurarla come reato)<\/p>\n<p>3. Il <strong>traffico di influenze<\/strong> in due situazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>Promessa, offerta o concessione di un indebito vantaggio al fine di esercitare un&#8217;influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico;<\/li>\n<li>Sollecitazione\/ottenimento di un indebito vantaggio, o l&#8217;accettazione di un&#8217;offerta o di una promessa relativa a tale vantaggio, al fine di esercitare un&#8217;influenza impropria in vista di ottenere un indebito vantaggio da parte di un funzionario pubblico.<\/li>\n<li style=\"list-style-type: none;\"><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-size: 1rem;\">La Direttiva specifica che il traffico di influenze sia considerato reato a prescindere dal fatto che l&#8217;influenza sia stata presunta o reale, che sia stata esercitata o meno, e che abbia ottenuto o meno il risultato voluto.<\/span><\/p>\n<p>NB: a proposito del traffico di influenze la Direttiva sottolinea l\u2019importanza di introdurre norme efficaci su <strong>conflitti di interessi<\/strong>, \u201c<strong>porte girevoli<\/strong>\u201d e <strong>finanziamenti dei partiti<\/strong>.<\/p>\n<p>4. L\u2019<strong>esercizio illecito di funzioni pubbliche<\/strong> con riferimento a violazioni gravi della legge derivanti dall&#8217;esecuzione o dall&#8217;omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell&#8217;esercizio delle sue funzioni.<\/p>\n<p>La Direttiva specifica che tali violazioni gravi potrebbero includere, ad esempio, la violazione di disposizioni legislative o regolamentari volte a garantire il libero accesso e la parit\u00e0 di condizioni dei contratti per i candidati, o la deliberata errata applicazione della legge da parte di giudici o arbitri. Si tratta di ipotesi che in passato erano ricomprese nell\u2019abrogata fattispecie di <strong>abuso d\u2019ufficio<\/strong>.<\/p>\n<p>5. L\u2019<strong>intralcio<\/strong> <strong>alla giustizia <\/strong><\/p>\n<p>6. L\u2019<strong>arricchimento mediante corruzione <\/strong><\/p>\n<p>7.\u00a0L\u2019<strong>occultamento intenzionale o la dissimulazione <\/strong>della vera natura dei beni<\/p>\n<p>8. L\u2019<strong>istigazione<\/strong>, il <strong>favoreggiamento<\/strong>, il <strong>concorso <\/strong>a commettere uno dei precedenti reati<\/p>\n<p><strong>Le sanzioni (art. 12)<\/strong>. La Direttiva, inoltre, sottolinea che devono essere adottate sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive. In questo senso, stabilisce, in primo luogo, il <strong>livello minimo delle pene per i reati\u00a0<\/strong>elencati e incoraggia gli Stati a prevedere ulteriori sanzioni con <strong>effetto<\/strong> <strong>dissuasivo<\/strong> (es. la destituzione, la sospensione e il trasferimento dai pubblici uffici, l\u2019interdizione, i divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche, il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni, l&#8217;esclusione dall&#8217;accesso ai finanziamenti pubblici, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria, l\u2019esclusione dalla partecipazione a un appalto anche sotto le soglie europee).<\/p>\n<p><strong>Le persone giuridiche (artt. 13-14)<\/strong>. La Direttiva prevede anche la responsabilit\u00e0 delle persone giuridiche, quando i reati sono commessi a loro vantaggio. Il sistema sanzionatorio individuato dalla Direttiva non \u00e8 incentrato sul sistema delle quote (come prevede, ad esempio, il modello 231 italiano), bens\u00ec su una <strong>percentuale del fatturato mondiale totale<\/strong> (che varia dal 3% al 5% a seconda della gravit\u00e0) e su un <strong>importo fisso<\/strong> (<strong>elevato<\/strong>: 40 milioni di euro nei casi pi\u00f9 gravi, 24 milioni negli altri).<\/p>\n<p><strong>La giurisdizione (art. 18)<\/strong>. Spiega la Direttiva che, in ragione della <strong>mobilit\u00e0<\/strong> degli autori e soprattutto dei proventi economici dei reati, un punto cruciale \u00e8 rappresentato dalla circostanza che gli Stati stabiliscano la propria <strong>giurisdizione<\/strong> sui casi di corruzione cos\u00ec da permettere alle autorit\u00e0 competenti di <strong>indagare sui reati e avviare azioni penali<\/strong> in modo efficace.<\/p>\n<p><strong>La prescrizione (art. 19)<\/strong>. La Direttiva affronta anche il tema della prescrizione prevedendo un <strong>termine minimo<\/strong> che consenta di raccogliere le notizie di reato, condurre le indagini, esercitare l\u2019azione penale ed emettere un giudizio.<\/p>\n<p><strong>Gli strumenti investigativi (art. 26)<\/strong>. La Direttiva presta attenzione alla predisposizione di strumenti investigativi adeguati per raccogliere le prove dei reati di corruzione (che spesso interessano pi\u00f9 Stati membri). La Direttiva menziona anche la possibilit\u00e0 di prevedere <strong>attenuanti per gli autori dei reati che collaborano con le autorit\u00e0<\/strong>, oltre agli strumenti investigativi speciali utilizzati nella lotta contro la criminalit\u00e0 organizzata.<\/p>\n<p><strong>Il congelamento e la confisca dei beni (art. 27)<\/strong>. Specifica attenzione viene rivolta alla confisca dei proventi dei reati corruttivi, applicando la <strong>Direttiva 2024\/1260<\/strong> (qui la <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/beni-confiscati\/direttiva-ue-2024-1260-sul-recupero-e-la-confisca-dei-beni\/\">scheda di sintesi<\/a><\/strong>). Tale Direttiva comprende la confisca di proventi da reato, o di altri beni di valore corrispondente, che sono stati trasferiti da un indagato o un imputato a terzi, o che terzi hanno acquisito da un indagato o imputato, qualora i terzi interessati sapessero che il trasferimento o l&#8217;acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.<\/p>\n<p><strong>Costituzione di parte civile del pubblico (art. 30)<\/strong>. Essendo la corruzione, in molti casi, un reato privo di vittima diretta, la Direttiva si preoccupa di consentire ai membri del pubblico interessato di partecipare, come <strong>parte civile<\/strong>, ai procedimenti penali.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>LE MISURE NON PENALI<\/strong>.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Gli strumenti di prevenzione della corruzione (art. 20)<\/strong>. Oltre all\u2019elenco dei reati da perseguire e agli strumenti investigativi pi\u00f9 efficaci, la Direttiva individua strumenti di prevenzione della corruzione:<\/p>\n<ul>\n<li>un accesso adeguato alle <strong>informazioni<\/strong> di interesse pubblico,<\/li>\n<li>norme sulla dichiarazione e sulla gestione dei <strong>conflitti di interessi<\/strong> nel settore pubblico,<\/li>\n<li>misure volte a garantire la <strong>trasparenza<\/strong> nel <strong>finanziamento<\/strong> delle candidature dei funzionari pubblici eletti e dei partiti politici,<\/li>\n<li>norme sulle dichiarazioni della <strong>situazione patrimoniale<\/strong> e la verifica di tali dichiarazioni,<\/li>\n<li>dichiarazioni di interessi da parte di funzionari nazionali relative a situazioni di &#8220;<strong>porte<\/strong> <strong>girevoli<\/strong>\u201d,<\/li>\n<li>norme relative alla mancata dichiarazione di beni o interessi sostanziali,<\/li>\n<li>norme che disciplinano <strong>l&#8217;interazione tra il settore privato e il settore pubblico<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Gli Stati membri, inoltre, procedono, a intervalli opportuni, a una valutazione per <strong>individuare i settori o le professioni pi\u00f9 esposti al rischio di corruzione<\/strong> e mettono a punto misure per affrontare i principali rischi nei settori e nelle professioni individuati.<\/p>\n<p><strong>Le Strategie nazionali (art. 21)<\/strong>. La Direttiva impone agli Stati di adottare e pubblicare una <strong>Strategia nazionale in materia di prevenzione e lotta contro la corruzione<\/strong>. A tal fine, sono incoraggiati a consultare la societ\u00e0 civile, gli organismi o le unita\u0300 organizzative anticorruzione, gli esperti indipendenti, i ricercatori e altri portatori di interessi.<\/p>\n<p><strong>Il pluralismo e la libert\u00e0 di informazione (cons. 40)<\/strong>. Nel preambolo della Direttiva si fa riferimento all\u2019obbligo degli Stati di <strong>garantire un ambiente favorevole al lavoro dei giornalisti<\/strong>, di proteggerne la sicurezza e di promuovere in maniera proattiva la liberta\u0300 e il pluralismo dei media. Viene riconosciuto, infatti, che il lavoro giornalistico (in particolare quello d\u2019inchiesta) rappresenta un elemento essenziale nella lotta contro la corruzione.<\/p>\n<p><strong>Le misure di protezione per chi denuncia-whistleblowing (art. 25)<\/strong>. Riprendendo la Direttiva 2019\/1937 (qui la <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/whistleblowing-schema-di-decreto-legislativo-approvato-dal-governo\/\">scheda di sintesi<\/a> <\/strong>del D. Lgs. di recepimento nell\u2019ordinamento italiano), sul whistleblowing, si ritiene necessario garantire <strong>canali riservati<\/strong> per quei soggetti che denunciano alle autorit\u00e0 casi o episodi di corruzione, proteggendoli da ritorsioni. Si tratta, quindi, di applicare il <strong>whistleblowing<\/strong> a tutti i reati corruttivi esaminati nella Direttiva.<\/p>\n<p><strong>Sospensione o trasferimento di un funzionario pubblico (art. 31)<\/strong>. Secondo la Direttiva, gli Stati devono valutare la possibilit\u00e0 di istituire procedure per cui <strong>un funzionario pubblico accusato di un reato corruttivo possa essere sospeso o trasferito temporaneamente<\/strong> dall&#8217;autorit\u00e0 competente, nel rispetto della presunzione di innocenza.<\/p>\n<p><strong>LE MISURE DI COORDINAMENTO E DI COOPERAZIONE<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi dell&#8217;Unione (artt. 28, 32, 33)<\/strong>. Uno dei punti di forza della Direttiva \u00e8 quello di mettere in campo forme avanzate di coordinamento e di cooperazione tra gli Stati, in ragione della natura spesso <strong>transfrontaliera<\/strong> dei reati corruttivi. La Direttiva menziona tutti i soggetti coinvolti (<strong>Europol, Eurojust, Procura Europea, Olaf, Commissione<\/strong>), gli strumenti per lo scambio di informazioni (<strong>Secure Information Exchange Network Application &#8211; SIENA di Europol<\/strong>) e le forme di sostegno della Commissione stessa agli Stati e alle loro autorit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Raccolta di dati e statistiche (art. 34)<\/strong>. La Direttiva esprime la necessit\u00e0 che gli Stati raccolgano <strong>dati statistici sui reati corruttivi<\/strong>, utilizzandoli per analizzare la portata e le tendenze criminali, nonch\u00e9 per fornire <strong>informazioni ai cittadini<\/strong>. I dati cos\u00ec raccolti devono, poi, essere <strong>pubblicati<\/strong> e possono anche essere analizzati e utilizzati dalla Commissione nel contesto del monitoraggio, dell&#8217;attuazione e della valutazione della Direttiva.<\/p>\n<p><strong>Recepimento (art. 37)<\/strong>. Gli Stati membri mettono in vigore le per conformarsi alla Direttiva <strong>entro 24 mesi<\/strong> dalla data di entrata in vigore.<\/p>\n<p><strong>Valutazione e relazioni (art. 38)<\/strong>. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una <strong>relazione<\/strong> in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla Direttiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. Il Parlamento Europeo ha approvato, nella seduta del 26 Marzo 2026, la Direttiva Europea Anticorruzione. Qui\u00a0il testo pubblicato. 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