{"id":76864,"date":"2025-07-11T11:36:35","date_gmt":"2025-07-11T09:36:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=76864"},"modified":"2025-07-11T11:36:35","modified_gmt":"2025-07-11T09:36:35","slug":"la-corte-costituzionale-dichiara-incostituzionale-il-divieto-di-mettere-a-disposizione-nei-pubblici-esercizi-apparecchi-con-connessione-internet-che-consentono-il-gioco-online","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-corte-costituzionale-dichiara-incostituzionale-il-divieto-di-mettere-a-disposizione-nei-pubblici-esercizi-apparecchi-con-connessione-internet-che-consentono-il-gioco-online\/","title":{"rendered":"La Corte costituzionale dichiara incostituzionale il divieto di mettere a disposizione, nei pubblici esercizi, apparecchi con connessione internet che consentono il gioco online"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. L\u2019art. 7, comma 3-quater, del DL 158\/2012 (DL Balduzzi) <strong>vieta \u201cla messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco <\/strong>messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all\u2019esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorit\u00e0\u201d.<\/p>\n<p>La violazione di tale divieto comporta, ai sensi dell\u2019art. 1, comma 923, della Legge 208\/2015 (Legge di Bilancio per il 2016), la <strong>sanzione amministrativa di 20mila euro<\/strong>.<\/p>\n<p>Avverso l\u2019applicazione di tale sanzione sono stati instaurati due contenziosi, pendenti presso il Tribunale di Viterbo e la Corte di cassazione che, con due ordinanze, hanno sollevato questione di legittimit\u00e0 costituzionale rispetto alle due disposizioni citate.<\/p>\n<p>La Corte costituzionale, con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/_pda\/2025\/07\/1042025.pdf\">104\/2025<\/a> che qui si analizza <strong>ha dichiarato l\u2019illegittimit\u00e0 costituzionale dei due articoli<\/strong>, dichiarando all\u2019ultimo punto che \u201cspetta al legislatore l\u2019adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia\u201d.<\/p>\n<p><strong>Il quadro normativo del gioco in Italia<\/strong>. Prima di entrare nel merito della decisione, la Corte costituzionale ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di azzardo. L\u2019apparato normativo viene definito \u201ccomplesso e stratificato\u201d e, sul punto del gioco online, i giudici parlano di un \u201crapido aumento delle possibilit\u00e0 di gioco\u201d tramite il canale telematico che ha \u201c<strong>straordinariamente ampliato l\u2019offerta<\/strong> di tali servizi, cui si e\u0300 accompagnata la <strong>progressiva diffusione del fenomeno del gioco di azzardo patologico<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p>Vengono ricordate, inoltre, le principali misure adottate (distanziometro, tutela dei minori, divieto di pubblicit\u00e0), l\u2019inserimento della dipendenza da gioco d\u2019azzardo nei LEA e l\u2019avvertimento della Corte di giustizia UE sul maggior gradi di rischio dell\u2019azzardo online.<\/p>\n<p><strong>Il divieto di cui all\u2019art. 7, comma 3-quater, del DL 158\/2012<\/strong>. La Corte costituzionale ricostruisce nel dettaglio il perimetro del <strong>divieto di mettere a disposizione, nei pubblici esercizi, apparecchi con connessione internet che consentono il gioco online<\/strong>.<\/p>\n<p>Specificano i giudici che:<\/p>\n<ul>\n<li>Per <strong>pubblici esercizi<\/strong> si devono intendere:\n<ul>\n<li>sia gli esercizi abilitati all\u2019installazione degli apparecchi da gioco,<\/li>\n<li>sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli internet point, che renda le proprie prestazioni in favore di una pluralit\u00e0 indifferenziata di soggetti;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li>Per <strong>apparecchiature<\/strong> si devono intendere:\n<ul>\n<li>sia i cosiddetti totem (ossia dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online),<\/li>\n<li>sia gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi pc, tablet, ecc, che consentano di navigare in rete.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ne consegue, per la Corte costituzionale, che il divieto riguarda la semplice messa a disposizione di qualsiasi apparecchiatura che offra la possibilit\u00e0 di navigare in rete.<\/p>\n<p><strong>La finalit\u00e0 della norma<\/strong>. La Corte costituzionale individua la ratio del divieto nella \u201cfinalit\u00e0 legittima e meritevole di limitare le occasioni di gioco in funzione di <strong>prevenzione della ludopatia<\/strong> e, pi\u00f9 in generale, di <strong>tutela della salute<\/strong>\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019incostituzionalit\u00e0 di un divieto cos\u00ec ampio<\/strong>. Tuttavia, spiegano i giudici, <strong>tale divieto risulta \u201ceccessivamente inclusivo\u201d<\/strong>. Esso, infatti, comprende una gamma assai estesa di comportamenti, diversi tra loro, colpendo allo stesso modo sia la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.<\/p>\n<p>Inoltre, la Corte rileva una \u201c<strong>modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalit\u00e0<\/strong>\u201d: ci\u00f2 perch\u00e9, a fronte di una \u201csignificativa e immediata compressione\u201d della libert\u00e0 d\u2019impresa, il divieto cerca di \u201cfronteggiare la diffusione della ludopatia tramite la delimitazione dell\u2019<strong>offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima<\/strong>\u201d, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli presi in esame nella norma in esame.<\/p>\n<p>Il Collegio ricorda che anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE ha ribadito che gli Stati membri, nel definire il livello di protezione rispetto ai giochi d\u2019azzardo, devono comunque soddisfare condizioni di <strong>proporzionalit\u00e0<\/strong>.<\/p>\n<p>La Corte, quindi, conclude che \u201c<strong>il divieto, nella sua indiscriminata estensione, sacrifica in modo irragionevole e sproporzionato altri interessi contrapposti, fra i quali la liberta\u0300 di impresa<\/strong>\u201d. L\u2019incostituzionalit\u00e0 del divieto di cui all\u2019art. 7, comma 3-quater, del DL 158\/2012 travolge anche la sanzione di cui all\u2019art. 1, comma 923, della Legge 208\/2015.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ultimo punto del considerato in diritto la Corte costituzionale afferma che \u201cspetta al legislatore l\u2019adozione di ulteriori e idonee misure di contrasto alla ludopatia\u201d<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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