{"id":750,"date":"2017-08-16T11:44:33","date_gmt":"2017-08-16T09:44:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=750"},"modified":"2023-07-19T10:11:12","modified_gmt":"2023-07-19T08:11:12","slug":"labuso-delle-proroghe-tecniche-dei-contratti-appalto-la-posizione-dellanac","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/corruzione-appalti\/labuso-delle-proroghe-tecniche-dei-contratti-appalto-la-posizione-dellanac\/","title":{"rendered":"L\u2019abuso delle \u201cproroghe tecniche\u201d dei contratti di appalto: la posizione dell\u2019Anac"},"content":{"rendered":"<p>Con un <a href=\"http:\/\/www.anticorruzione.it\/portal\/public\/classic\/AttivitaAutorita\/AttiDellAutorita\/_Atto?ca=6339\">comunicato del 18 novembre 2015<\/a> l\u2019Autorit\u00e0\u00a0anticorruzione prende in esame il fenomeno delle \u201cproroghe contrattuali\u201d. Bench\u00e9 lo faccia a seguito di un\u2019indagine relativa a 39 stazioni appaltanti e 76 contratti riguardanti i servizi di lavanolo, pulizie e ristorazione per le aziende sanitarie, l\u2019Autorit\u00e0 coglie l\u2019occasione per affrontare uno dei temi che rivela indubbiamente maggiore criticit\u00e0, anche nelle altre pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p>In particolare l\u2019Autorit\u00e0 rileva il frequente ricorso a cosiddette \u201cproroghe tecniche\u201d le cui casistiche vengono cos\u00ec riassunte:<\/p>\n<ol>\n<li><strong>redazione degli atti di gara e svolgimento della gara (70% dei casi)<\/strong>:\u2028 motivazioni inerenti la durata della redazione degli atti di gara e la loro modificazione per eventi interni all\u2019ente, mutamento delle esigenze, dei luoghi, dei quantitativi (es. modifiche delle superfici o degli utenti a causa del mutare degli immobili in dotazione della stazione appaltante per accorpamenti e smembramenti determinati da riorganizzazioni dell\u2019ente);<\/li>\n<li><strong>ritardi nell\u2019aggiudicazione definitiva derivanti da contenzioso<\/strong>: \u2028proroghe tecniche motivate dai ritardi nell\u2019aggiudicazione determinate da azioni esterne o da atti di autotutela (quali ad esempio, atti di annullamento o differimento dei termini a seguito di azioni dei partecipanti);<\/li>\n<li><strong>modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa nazionale<\/strong>:\u2028 motivazioni che sono state riferite direttamente a normativa nazionale che rendesse obbligatoria la modifica degli atti di gara (ad esempio: prezzi di riferimento, indicazione della quota di costi relativi al personale);<\/li>\n<li><strong>modifiche della redazione degli atti di gara per nuova normativa regionale (8% dei casi)<\/strong>: motivazioni che attribuiscono la proroga a processi di riorganizzazione determinati da normativa regionale di carattere generale che contenevano prescrizioni tali da rendere pi\u00f9 stringente l\u2019obbligo di modifica degli atti di gara;<\/li>\n<li><strong>proroghe per la mancata conclusione di gare centralizzate<\/strong>: \u2028motivazioni che hanno evidenziato come, a fronte del divieto di bandire nuove gare e di avvalersi di gare indette da centrali, tali ultime gare non fossero state completate.<\/li>\n<\/ol>\n<p>L\u2019elencazione rivela una conoscenza reale, da parte dell\u2019ANAC, sulle \u201cgiustificazioni\u201d maggiormente utilizzate a sostegno della decisione di prorogare il contratto vigente e porta l\u2019Autorit\u00e0 a esprimere alcune considerazioni orientate al drastico contenimento del fenomeno.<\/p>\n<p>L\u2019ANAC, infatti, prosegue nel documento rilevando un \u201cutilizzo distorto delle proroghe tecniche\u201d e richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 3391\/2008 (ormai nota agli operatori del settore) che affermava in modo esplicito: \u201c<em>in linea di principio, il rinnovo o la proroga, al di fuori dei casi contemplati dall&#8217;ordinamento, di un contratto d\u2019appalto di servizi o di forniture stipulato da un\u2019amministrazione pubblica da luogo a una figura di trattativa privata non consentita e legittima qualsiasi impresa del settore a far valere dinanzi al giudice amministrativo il suo interesse legittimo all\u2019espletamento di una gara<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Inoltre, l\u2019Autorit\u00e0 interpreta la \u201cproroga tecnica\u201d come un \u201cammortizzatore pluriennale di inefficienze\u201d dovuto alla mancanza di una corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 chiude il documento affermano in modo deciso che la \u201cproroga tecnica\u201d &#8211; nel quadro normativo attuale e a seguito dell\u2019evoluzione giurisprudenziale &#8211; non \u00e8 pi\u00f9 utilizzato come uno strumento di \u201ctransizione\u201d per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma come ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di programmazione e gestione del processo di individuazione del nuovo assegnatario.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 comporta, quindi, un uso improprio delle proroghe che pu\u00f2 assumere profili di illegittimit\u00e0 e di danno erariale, allorquando le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi\\amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.<\/p>\n<p>(<em>A cura del dott. Santo Fabiano, dicembre 2015<\/em>)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con un comunicato del 18 novembre 2015 l\u2019Autorit\u00e0\u00a0anticorruzione prende in esame il fenomeno delle \u201cproroghe contrattuali\u201d. 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