{"id":74501,"date":"2025-03-02T12:31:51","date_gmt":"2025-03-02T11:31:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=74501"},"modified":"2025-03-02T12:31:51","modified_gmt":"2025-03-02T11:31:51","slug":"il-tar-toscana-conferma-che-secondo-la-legge-toscana-i-centri-di-formazione-professionale-e-le-agenzie-di-prestito-su-pegno-sono-luoghi-sensibili","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-toscana-conferma-che-secondo-la-legge-toscana-i-centri-di-formazione-professionale-e-le-agenzie-di-prestito-su-pegno-sono-luoghi-sensibili\/","title":{"rendered":"Il TAR Toscana conferma che, secondo la Legge toscana, i centri di formazione professionale e le agenzie di prestito su pegno sono luoghi sensibili"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Con la Legge Regionale della Toscana <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-nuova-legge-della-regione-toscana-sul-contrasto-al-gioco-dazzardo-patologico\/\">57\/2013<\/a> (art. 4), vengono individuati i luoghi sensibili rispetto ai quali si applica il distanziometro di 500 metri per l\u2019apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, e per la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito. Tra i luoghi elencati, in particolare, vi rientrano tra gli altri anche: gli istituti scolastici di qualsiasi grado (ivi comprese le scuole dell&#8217;infanzia, nonch\u00e9 i nidi d&#8217;infanzia di cui all&#8217;articolo 4, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32); gli istituti di credito e sportelli bancomat; gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, \u00e8 stata rigettata l\u2019istanza presentata per il rilascio dell\u2019autorizzazione ex art. 88 TULPS per l\u2019installazione di apparecchi VLT a causa di plurime violazioni, secondo Questura e Polizia Municipale, del distanziometro.<\/p>\n<p>Avverso il provvedimento di diniego, l\u2019esercente ha presentato ricorso al TAR Toscana che, con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/_pda\/2025\/03\/3062025.pdf\">306\/2025<\/a>, lo ha respinto.<\/p>\n<p><strong>I centri di formazione professionale<\/strong>. Tra le plurime violazioni del distanziometro contestate da Questura e Polizia Municipale, rientra anche quella relativa ad un istituto di formazione gestito da una societ\u00e0 privata. Si tratta, in particolare, di una \u201csociet\u00e0 che gestisce ed organizza interventi formativi rivolti a diversi tipi di utenti, inclusa l\u2019organizzazione di tirocini e stage formativi\u201d, inserita, precisa ancora il TAR, \u201cnel sistema dei corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) gestito dalla Regione\u201d, con l\u2019obiettivo di \u201cfornire un ulteriore canale, in parallelo a quello dell\u2019istruzione scolastica statale e paritaria, per l\u2019assolvimento dell\u2019obbligo di istruzione e del diritto-dovere all\u2019istruzione e alla formazione\u201d.<\/p>\n<p>Con queste caratteristiche, confrontando anche il dettato della \u201cTU della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro\u201d (LR 32\/2002), tale centro deve essere ricompreso, secondo il TAR, nell\u2019elenco dei luoghi sensibili: specificano i giudici, infatti, che una \u201cdiversa lettura porterebbe a discriminare tra luoghi (ad esempio istituti scolastici pubblici e parificati e scuole di formazione professionale) aventi le medesime caratteristiche di funzione e utenza\u201d.<\/p>\n<p><strong>Le agenzie di pegno<\/strong>. Un\u2019altra violazione concerne un\u2019agenzia che il TAR Toscana accerta svolgere non solo attivit\u00e0 di consulenza finanziaria, ma anche di credito su pegno. Spiega il TAR che tali agenzie \u201cerogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili\u201d. Il credito su pegno, dunque, argomentano ancora i giudici, \u201csi caratterizza dalla semplicit\u00e0 della richiesta e dalla velocita\u0300 di erogazione del prestito, che avviene di norma senza necessita\u0300 di alcuna indagine patrimoniale sul cliente\u201d.<\/p>\n<p>Secondo il Collegio, l\u2019inserimento tra i luoghi sensibili degli \u201cistituti di credito e sportelli bancomat\u201d e degli \u201cesercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati\u201d si motiva in base alla ragione di voler \u201cdisincentivare il ricorso al gioco da parte di soggetti che possano disporre mediante tali mezzi di facile e pronta liquidita\u0300\u201d.<\/p>\n<p>Conclude il TAR, pertanto, che escludere le agenzie di pegno \u201cdal novero dei luoghi sensibili significherebbe tradire palesemente spirito e lettera\u201d del distanziometro regionale.<\/p>\n<p>Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso, confermando l&#8217;applicazione del distanziometro nel caso di specie. Viene infine rigettata anche la richiesta di risarcimento del danno.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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