{"id":70895,"date":"2024-06-13T17:11:02","date_gmt":"2024-06-13T15:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=70895"},"modified":"2024-06-13T17:11:02","modified_gmt":"2024-06-13T15:11:02","slug":"il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sulleffetto-espulsivo-nel-comune-di-reggio-emilia-in-relazione-agli-strumenti-urbanistici-vigenti-al-momento-della-chiusura","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-consiglio-di-stato-si-pronuncia-sulleffetto-espulsivo-nel-comune-di-reggio-emilia-in-relazione-agli-strumenti-urbanistici-vigenti-al-momento-della-chiusura\/","title":{"rendered":"Il Consiglio di Stato si pronuncia sull\u2019effetto espulsivo nel Comune di Reggio Emilia, in relazione agli strumenti urbanistici vigenti al momento della chiusura"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. La Regione Emilia-Romagna, con la Legge regionale 5\/2013, ha previsto il distanziometro per le attivit\u00e0 di gioco, prescrivendo (con la Delibera di Giunta Regionale 831\/2017) che i Comuni provvedessero a completare la mappatura dei luoghi sensibili.<\/p>\n<p>Il Comune di Reggio Emilia, con le Deliberazioni di Giunta Comunale del 12 dicembre 2017 e del 28 giugno 2018, ha provveduto ad effettuare tale mappatura e ha successivamente emanato un provvedimento di chiusura di una sala giochi operante nel territorio comunale per violazione delle distanze minime.<\/p>\n<p>La sala giochi ha presentato ricorso al TAR che, con al sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-bologna-conferma-il-distanziometro-in-una-serie-di-comuni-emiliani-in-due-sentenze\/?hilite=253%2F2023\">253\/2023<\/a>, l\u2019ha respinto. Ha dunque presentato appello al Consiglio di Stato, che lo ha accolto con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/_pda\/2024\/06\/51602024.pdf\">5160\/2024<\/a> che qui si analizza.<\/p>\n<p><strong>La possibilit\u00e0 di delocalizzazione<\/strong>. Al centro dell\u2019argomentazione con cui i giudici di Palazzo Spada accolgono le doglianze della sala giochi, l\u2019analisi della normativa urbanistica del Comune di Reggio Emilia vigente al momento dell\u2019adozione del provvedimento (vi sono stati, infatti, successivi mutamenti, ma in virt\u00f9 del principio \u201cratione temporis\u201d si tiene in considerazione la normativa in vigore al momento della adozione del provvedimento).<\/p>\n<p>Premette il Collegio che la verifica in giudizio della sussistenza o meno dell\u2019effetto espulsivo costituisce \u201cil parametro elettivo per valutare la proporzionalit\u00e0 dei provvedimenti attuativi del c.d. distanziometro\u201d.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, al momento del provvedimento di chiusura della sala giochi, negli ambiti che astrattamente consentivano la rilocalizzazione delle attivit\u00e0 di gioco in virt\u00f9 delle norme urbanistiche allora vigenti, tale possibilit\u00e0 era ammessa previa approvazione di uno strumento urbanistico di programmazione operativa (Piano Operativo Comunale\/POC o Accordo Operativo).<\/p>\n<p>All\u2019epoca, in particolare, secondo la ricostruzione del Consiglio di Stato, trovava applicazione la LR 24\/2017 in cui si prevedeva che, dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l\u2019avvio del procedimento di approvazione del PUG, il Comune potesse promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi: il Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta comunale ID 201 del 5 dicembre 2019, ha dato formalmente atto che non si sarebbe avvalso di tale delibera di indirizzo.<\/p>\n<p>Da ci\u00f2 discende, secondo il Collegio, che \u201cil Comune, in considerazione degli strumenti pianificatori vigenti e della propria volont\u00e0 di non addivenire ad accordi operativi, aveva deciso di non consentire fino all\u2019approvazione del PUG (poi intervenuta nel 2023), la delocalizzazione ovvero il nuovo insediamento di attivit\u00e0 di gioco nel proprio territorio e ci\u00f2 a prescindere dalla vicinanza o meno di tali attivit\u00e0 dai luoghi sensibili individuati dal medesimo Comune\u201d.<\/p>\n<p>Conclude, dunque, il Consiglio di Stato che il provvedimento di chiusura ha in concreto \u201cdeterminato un effetto espulsivo dell\u2019attivit\u00e0 svolta dalla ricorrente e non gi\u00e0 di mera delocalizzazione, in ragione della precisa volont\u00e0 comunale di non addivenire alla stipula dei richiamati accordi operativi\u201d: la sala giochi, anche se \u201cavesse presentato tempestivamente l\u2019istanza di delocalizzazione [non avrebbe potuto] insediarsi in un altro ambito del territorio comunale, ancorch\u00e9 compatibile con la disciplina sulle distanze\u201d in ragione degli strumenti urbanistici allora vigenti (e oggi superati).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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