{"id":70755,"date":"2024-06-03T09:16:59","date_gmt":"2024-06-03T07:16:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=70755"},"modified":"2024-06-03T09:17:42","modified_gmt":"2024-06-03T07:17:42","slug":"il-tar-piemonte-conferma-che-le-insegne-bingo-slot-e-vlt-costituiscono-violazione-del-divieto-di-pubblicita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/il-tar-piemonte-conferma-che-le-insegne-bingo-slot-e-vlt-costituiscono-violazione-del-divieto-di-pubblicita\/","title":{"rendered":"Il TAR Piemonte conferma che le insegne \u201cBingo, slot e vlt\u201d costituiscono violazione del divieto di pubblicit\u00e0"},"content":{"rendered":"<div>\n<p><b>Premessa<\/b>. L\u2019art. 11, comma 4, della Legge regionale Piemonte 19\/2021 prevede il divieto di \u201cqualsiasi attivit\u00e0 pubblicitaria relativa all&#8217;apertura o all&#8217;esercizio di sale da gioco e sale scommesse\u201d e di \u201cqualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e proiezioni video che pubblicizzano la possibilit\u00e0 di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo\u201d. Il Decreto 87\/2018, convertito in Legge 96\/2018 (cd. Decreto Dignit\u00e0) ha previsto il divieto di qualsiasi forma di pubblicit\u00e0, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonch\u00e9 al gioco d\u2019azzardo, \u201ccomunque effettuata e su qualunque mezzo\u201d, espressamente estendendo la proibizione a \u201ctutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivit\u00e0 o prodotti\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Nel caso in esame una sala giochi, che aveva presentato istanza per installare due vetrofanie con le scritte \u201cBingo\u201d, \u201cSlot\u201d e \u201cVlt\u201d (nell\u2019ambito del nome della ditta), si \u00e8 vista respingere dal Comune di Torino la richiesta, sul presupposto che tali diciture sono \u201ccontrarie alla vigente normativa regionale e nazionale di contrasto alla ludopatia e al gioco patologico\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Avverso tale provvedimento l\u2019esercente ha presentato ricorso al TAR Piemonte che, confermando le ragioni del Comune, lo ha respinto con la sentenza <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/_pda\/2024\/06\/5752024.pdf\">575\/2024<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p><b>Il divieto di pubblicit\u00e0 e le insegne<\/b>. Sostengono i giudici che, a valle della disciplina regionale (che trova fondamento nella competenza concorrente in materia di salute) e nazionale, peraltro coerenti tra loro, si trovano le linee guida dettate dall\u2019AGCOM nell\u2019Allegato A alla delibera 18.4.2019 n. 132\/19\/CONS. Queste, all\u2019art. 5, precisano che i segni distintivi del gioco legale sfuggono al divieto di cui all\u2019art. 9 D.L. 87\/2019 \u201csolo ove strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attivit\u00e0\u201d; inoltre, non sono considerate pubblicit\u00e0 le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi di gioco offerto, purch\u00e9 rispettose dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza e sempre che non vi sia enfasi promozionale.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Con riferimento al logo, la sua esposizione pubblica e il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie sono consentiti \u201csolo se effettuati con modalit\u00e0, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Fatte queste premesse, i giudici del TAR richiamano il parere CDS 415\/2023 in cui si \u00e8 argomentato che le diciture \u201cslot\u201d e \u201cvlt\u201d integrano \u201csimboli non neutri, ancorch\u00e9 si tratti di simboli registrati nel marchio d\u2019impresa\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<div>\n<p>Nel caso di specie, inoltre, il cassone luminoso e lo stendardo bifacciale installato dalla sala presentano dimensioni rilevanti e sono contraddistinte da apprezzabile visibilit\u00e0.<\/p>\n<\/div>\n<div><b>L\u2019orientamento della Corte di Giustizia Europea<\/b>. Il TAR, dopo aver confermato la corrispondenza della scelta del Comune di Torino rispetto a Legge regionale, Decreto Dignit\u00e0 e Linee Guida Agcom, ha respinto le doglianze di parte ricorrente che miravano a far dichiarare il contrasto con il diritto comunitario. Ricorda il Collegio, infatti, che secondo la Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea la pubblicit\u00e0 di giochi e scommesse \u201cdev\u2019essere contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate, mentre sono precluse modalit\u00e0 dirette a incoraggiare la naturale propensione al gioco dei consumatori, in particolare banalizzando il gioco o aumentandone la forza di attrazione attraverso messaggi pubblicitari accattivanti che facciano balenare la prospettiva di vincite ragguardevoli\u201d.<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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