{"id":47094,"date":"2021-12-09T10:40:34","date_gmt":"2021-12-09T09:40:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=47094"},"modified":"2021-12-09T10:40:34","modified_gmt":"2021-12-09T09:40:34","slug":"legge-della-regione-veneto-sulla-prevenzione-e-la-cura-del-disturbo-da-gioco-dazzardo-patologico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/legge-della-regione-veneto-sulla-prevenzione-e-la-cura-del-disturbo-da-gioco-dazzardo-patologico\/","title":{"rendered":"LEGGE DELLA REGIONE VENETO SULLA PREVENZIONE E LA CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D\u2019AZZARDO PATOLOGICO"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. La Regione Veneto ha approvato una legge sulla prevenzione e la cura del disturbo da gioco d\u2019azzardo patologico (<strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Legge-Veneto-azzardo.pdf\">L.R. 38\/2019<\/a><\/strong>), di cui qui vengono sintetizzati gli aspetti principali.<\/p>\n<p><strong>Tavolo tecnico<\/strong> (art. 3). \u00c8 istituito presso la Giunta regionale un tavolo tecnico permanente sul gioco d\u2019azzardo patologico con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio-sanitarie sulla dipendenza da gioco d\u2019azzardo composto da numerosi attori, ivi compresi tre rappresentanti del terzo settore.<\/p>\n<p><strong>Interventi della Regione <\/strong>(art. 4). Tra le altre attivit\u00e0, vale la pena rilevare che la Regione promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi per i giocatori in difficolt\u00e0 e le loro famiglie, come un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato e un\u2019applicazione per smartphone e tablet. La Regione, inoltre, definisce i programmi di formazione e aggiornamento obbligatori per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco.<\/p>\n<p><strong>Comuni <\/strong>(art. 6). I Comuni possono individuare, nel rispetto della normativa regionale, la distanza dai luoghi sensibili entro cui \u00e8 vietato autorizzare nuove sale gioco o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d\u2019azzardo. Possono inoltre prevedere forme premianti per gli esercizi di intrattenimento che scelgono di non istallare o disinstallare le apparecchiature per il gioco d\u2019azzardo. Infine, impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (il cosiddetto <em>content filtering<\/em>) attraverso la propria rete wireless per impedire l\u2019accesso a siti web nei quali \u00e8 possibile giocare d\u2019azzardo online.<\/p>\n<p><strong>Nuove installazioni e \u201cdistanziometro\u201d <\/strong>(art. 7). \u00c8 vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino a una distanza inferiore a 400 metri da una serie di luoghi sensibili: servizi per la prima infanzia; istituti scolastici di ogni ordine e grado; centri di formazione per giovani e adulti; luoghi di culto; impianti sportivi, ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; istituti di credito e sportelli bancomat; esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; stazioni ferroviarie e di autocorriere. Tali disposizioni non si applicano agli esercizi esistenti alla data in vigore della presente legge.<\/p>\n<p><strong>Limitazioni orarie<\/strong> (art. 8). La Giunta regionale adotta un provvedimento per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione del gioco: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20 (deliberazione n. 2006\/2019).<\/p>\n<p><strong>Disposizioni in materia di IRAP <\/strong>(art. 12). A partire dal periodo d\u2019imposta successivo al 31 dicembre 2019, gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco sono soggetti all\u2019aliquota IRAP maggiorata dello 0,92% con riferimento a ogni periodo d\u2019imposta in cui risulti l\u2019installazione dell\u2019apparecchio.<\/p>\n<p><strong>Sanzioni <\/strong>(art. 14). La violazione delle disposizioni relative al \u201cdistanziometro\u201d per le nuove installazioni comporta una sanzione amministrativa compresa tra 2000 e 6000 euro; la mancata osservanza delle norme in materia di limitazioni orarie prevede una sanzione tra i 500 e i 1500 euro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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