{"id":27406,"date":"2018-08-23T22:40:49","date_gmt":"2018-08-23T20:40:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=27406"},"modified":"2018-09-03T10:02:24","modified_gmt":"2018-09-03T08:02:24","slug":"levoluzione-della-normativa-in-materia-di-collaboratori-e-testimoni-di-giustizia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/levoluzione-della-normativa-in-materia-di-collaboratori-e-testimoni-di-giustizia\/","title":{"rendered":"L\u2019evoluzione della normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia"},"content":{"rendered":"<p>La prima disciplina sulla collaborazione con la giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose \u2013 su impulso di Giovanni Falcone, all\u2019epoca direttore generale degli affari penali del Ministero della giustizia &#8211; \u00e8 dettata dal <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1991;8\"><strong>decreto-legge n. 8 del 1991<\/strong><\/a> (convertito dalla <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991;82\">legge n. 82\/1991<\/a><\/strong>) <em>Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonch\u00e9 per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia<\/em>; viene infatti introdotto nel nostro ordinamento un sistema \u201cpremiale\u201d per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento ai reati di terrorismo.<br \/>\nIn particolare si prevede la possibilit\u00e0 di applicare uno speciale programma di protezione per coloro che risultano esposti a \u201cgrave e attuale pericolo\u201d per effetto della loro collaborazione con la giustizia ed i loro familiari, ai quali si applicano attenuanti di pena. L\u2019individuazione dei soggetti beneficiari e le modalit\u00e0 di ciascun trattamento sono affidate ad una Commissione di nuova istituzione. Con il <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993;119\">decreto legislativo n. 119 del 1993<\/a> <\/strong>si stabiliscono le modalit\u00e0 del cambiamento di generalit\u00e0 dei collaboratori di giustizia.<br \/>\nCon la <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;45\"><strong>legge n. 45 del 2001<\/strong><\/a> <em>Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonch\u00e9 disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza<\/em> si introduce una prima disciplina differenziata per i testimoni di giustizia, cio\u00e8 di coloro che rendono dichiarazioni in qualit\u00e0 di persona offesa dal reato (cd. testimone vittima) o di persona informata sui fatti o di testimone (cd. testimone terzo), a condizione che nei loro confronti non sia stata disposta (o sia in corso di applicazione) una misura di prevenzione; la tutela \u00e8 estesa ai loro familiari.<br \/>\nSono disciplinate in modo diverso anche le dichiarazioni rese dai testimoni di giustizia, che possono riferirsi a qualunque tipo di reato (mentre quelle dei collaboratori riguardano i reati di associazione mafiosa e altri gravi delitti) e non devono avere le caratteristiche previste per i collaboratori (attendibilit\u00e0 intrinseca, novit\u00e0 e completezza, nonch\u00e9 notevole importanza per le indagini o ai fini del giudizio).<br \/>\nInoltre si definiscono nuove regole per i collaboratori di giustizia, al fine soprattutto di indurre il collaboratore a riferire prontamente tutte le informazioni in suo possesso: si stabilisce infatti un termine massimo di 180 giorni decorrenti dalla dichiarazione di volont\u00e0 di collaborare (che non si applica invece ai testimoni di giustizia).<br \/>\nCon riferimento alle c.d. \u201cdichiarazioni tardive\u201d la Cassazione (<em>vedi in particolare Sezioni unite, sentenza n. 1150 del 2008 e Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18048 del 201<\/em>8) ha precisato che restano comunque legittime ed utilizzabili le dichiarazioni del collaboratore rese al giudice in sede di interrogatorio di garanzia, di udienza preliminare e di dibattimento.<br \/>\nCon il <strong>decreto del ministro dell&#8217;interno n. 161 del 2004<\/strong> viene emanato il regolamento sulle misure speciali di protezione.<em><br \/>\n<\/em><\/p>\n<p>Il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;101\"><strong>decreto legge n. 101 del 2013<\/strong> <\/a>(art. 7) prevede la possibilit\u00e0 di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalit\u00e0 possedute, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate, sulla base di intese fra il Ministero dell&#8217;Interno e le Amministrazioni interessate (per il regolamento attuativo cfr. il <strong>decreto del Ministro dell\u2019Interno n. 204 del 2014<\/strong>).<br \/>\nLa recente <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;6\"><strong>legge n. 6 del 2018<\/strong><\/a> <em>Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia<\/em> -che trae origine dal <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-dinchiesta\/attivita-dinchiesta-xvii\/commissione-bicamerale-antimafia\/commissione-antimafia-relazione-sul-sistema-di-protezione-dei-testimoni-di-giustizia\/\">lavoro della Commissione Antimafia<\/a><\/strong> &#8211; \u00e8 volta a rafforzare e personalizzare le misure di vigilanza, tutela fisica, assistenza, sostegno economico e reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia; inoltre la tutela viene estesa significativamente, fino a ricomprendere persone messe in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia (come dipendenti, amici etc). \u00c8 prevista una relazione semestrale del Governo e la pubblicazione di dati aggiornati sul sito del Ministero dell\u2019Interno (<em>per approfondimenti leggi questa <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/le-leggi-approvate-nella-xvii-legislatura\/legge-n-6-del-2018-sui-testimoni-giustizia\/\"><strong>scheda<\/strong><\/a><\/em>).<\/p>\n<p>Nel 2014 la <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/legge-della-regione-sicilia-n-22-del-2014-sui-testimoni-di-giustizia\/\"><strong>Regione Sicilia ha approvato una legge<\/strong><\/a> per consentire l\u2019assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei testimoni di giustizia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La prima disciplina sulla collaborazione con la giustizia degli appartenenti ad associazioni mafiose \u2013 su impulso di Giovanni Falcone, all\u2019epoca direttore generale degli affari penali&nbsp;<span class=\"hellipsis\">[&hellip;]<\/span><a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/levoluzione-della-normativa-in-materia-di-collaboratori-e-testimoni-di-giustizia\/\">Leggi tutto <span class=\"screen-reader-text\">L\u2019evoluzione della normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia<\/span> <span class=\"meta-nav\" aria-hidden=\"true\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":207,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_exactmetrics_skip_tracking":false,"wp_social_preview_title":"","wp_social_preview_description":"","wp_social_preview_image":0,"footnotes":"","_members_access_role":[],"_members_access_error":""},"class_list":["post-27406","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27406","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=27406"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/27406\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/207"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=27406"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}