{"id":27317,"date":"2018-08-11T13:23:27","date_gmt":"2018-08-11T11:23:27","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=27317"},"modified":"2019-04-27T13:26:02","modified_gmt":"2019-04-27T11:26:02","slug":"legge-n-96-del-2018-le-disposizioni-sul-contrasto-del-disturbo-da-gioco-dazzardo","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-96-del-2018-le-disposizioni-sul-contrasto-del-disturbo-da-gioco-dazzardo\/","title":{"rendered":"Legge n. 96 del 2018: le disposizioni sul contrasto del disturbo da gioco d\u2019azzardo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. Il <strong>decreto-legge n. 87 del 2018<\/strong> (il c.d. Decreto dignit\u00e0), nel suo testo originario, conteneva al suo interno alcune disposizioni riguardanti il divieto di pubblicit\u00e0 di giochi e scommesse; nel corso dell\u2019iter parlamentare di conversione (<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;96\"><strong>legge 9 agosto 2018, n. 96<\/strong><\/a>) sono stati approvati alcuni emendamenti che disciplinano altre misure di contrasto del <strong>disturbo da gioco d\u2019azzardo (DGA)<\/strong>, cos\u00ec come ora definito nel testo licenziato per l\u2019Aula.<\/p>\n<p><strong>I precedenti interventi sulla pubblicit\u00e0<\/strong>. Nel corso degli ultimi anni sono state adottate diverse misure volte a limitare la pubblicit\u00e0 del gioco d\u2019azzardo, con riguardo in particolare alle reti generaliste, e a dettare alcuni criteri da seguire nei messaggi pubblicitari (ad esempio gli avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle reali possibilit\u00e0 di vincita); anche Regioni ed Enti locali hanno definito interventi limitativi della pubblicit\u00e0, sempre al fine di garantire un livello pi\u00f9 elevato di protezione della salute dei consumatori e soprattutto dei minori (<em>per maggiori approfondimenti leggi questa <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/gioco-dazzardo\/la-pubblicita-del-gioco-dazzardo-ricostruzione-della-normativa-della-giurisprudenza\/\"><strong>scheda<\/strong><\/a><\/em>).<br \/>\n<strong>I contenuti del provvedimento<\/strong>. Il testo definitivamente approvato detta una serie di disposizioni di contrasto del fenomeno della ludopatia, definita come \u201cDisturbo da gioco d\u2019azzardo\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019art. 9 dispone innanzitutto il <strong>divieto assoluto di qualsiasi forma di pubblicit\u00e0<\/strong>, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, indipendentemente dal mezzo utilizzato (radio, tv, stampa, internet etc: il nuovo testo parla di \u201ccanali informatici digitali e telematici, inclusi i social media\u201d), comprese le manifestazioni sportive, culturali o artistiche. Per quanto riguarda le sponsorizzazioni di eventi, attivit\u00e0, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi, il divieto entra in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2019. Per i contratti di pubblicit\u00e0 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge resta applicabile fino alla scadenza, e comunque per non oltre un anno, la previgente normativa (l\u2019AGCOM ha emanato nell&#8217;aprile 2019 <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2019\/04\/Linee-guida-Agcom-Pubblicit%C3%A0-Azzardo.pdf\">le linee guida sulle modalit\u00e0 attuative del divieto contenuto nell\u2019articolo 9<\/a>).<\/p>\n<p>Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie e tombole organizzate a livello locale per beneficenza e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell\u2019Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso di violazione della normativa \u00e8 prevista una <strong>sanzione<\/strong> pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicit\u00e0, con un importo minimo di 50.000 euro per ciascuna violazione. L\u2019Autorit\u00e0 per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) \u00e8 l\u2019organismo competente all\u2019irrogazione delle sanzioni, che vanno a confluire nel Fondo per il contrasto al gioco d&#8217;azzardo patologico. Per la copertura degli effetti finanziari della disposizione si dispone un aumento del prelievo erariale sulla raccolta di slot e Vlt, utilizzato anche per la copertura di altre minori entrate derivanti dallo stesso decreto-legge (nel corso dell\u2019esame in Commissione le misure del Preu sono state rimodulate in aumento).<\/p>\n<p>Viene affidato al Governo il compito di predisporre, entro sei mesi, una <strong>proposta di riforma complessiva in materia di giochi pubblici<\/strong> \u201din modo da assicurare l&#8217;eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d&#8217;azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell&#8217;erario, e comunque tale da garantire almeno l&#8217;invarianza delle corrispondenti entrate\u201d.<br \/>\nNel nuovo testo, al fine di una pi\u00f9 corretta individuazione delle reali possibilit\u00e0 di vincita relative alle lotterie istantanee, si precisa che i premi uguali o inferiori al costo della giocata non sono ricompresi nelle indicazioni della probabilit\u00e0 di vincita. I tagliandi devono altres\u00ec recare <strong>avvertenze sui rischi connessi al gioco d&#8217;azzardo<\/strong> ed in particolare la scritta \u201cQuesto gioco nuoce alla salute\u201d. Analoghe formule di avvertimento sono applicate sugli apparecchi da intrattenimento e nelle aree e nei locali dove vengono installati.<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 9-bis prevede una <strong>relazione annuale dei Ministri dell\u2019Economia e della Salute<\/strong> sui risultati del monitoraggio dell\u2019offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull\u2019andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree pi\u00f9 a rischio.<\/p>\n<p>Il nuovo articolo 9-ter dispone, a tutela dei minori, che l\u2019accesso a slot machine e videolottery sia consentito solo tramite <strong>tessera sanitaria<\/strong>, con rimozione peraltro degli apparecchi non a norma solo dal 1\u00b0 gennaio 2020.<\/p>\n<p>Infine il nuovo articolo 9-quater, riprendendo analoghe iniziative gi\u00e0 previste dalle norme di numerose regioni ed enti locali, disciplina l\u2019utilizzo del <strong>logo identificativo \u00abNo Slot\u00bb<\/strong> per gli esercizi che non installano apparecchi da gioco all\u2019interno.<\/p>\n<p><strong>Finalit\u00e0 del provvedimento originario<\/strong>. La relazione di accompagnamento specifica che il divieto di pubblicit\u00e0 \u00e8 finalizzato a rafforzare la tutela del consumatore e dei soggetti pi\u00f9 vulnerabili da una forma di dipendenza socioeconomica con veri e propri effetti patologici.<br \/>\nGli effetti di riduzione del gettito derivanti dalla disposizione sono quantificati complessivamente dalla relazione tecnica in 650 milioni di euro circa nel triennio 2019-2021, sulla base di una previsione di riduzione delle giocate, nel 2019, di circa il 5%.<\/p>\n<p><em>Per l\u2019iter parlamentare e la documentazione prodotta nelle diverse fasi del procedimento <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/divieto-di-pubblicita-del-gioco-dazzardo-le-disposizioni-del-decreto-legge-n-87-del-2018\/\">clicca qui<\/a><\/strong>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. Il decreto-legge n. 87 del 2018 (il c.d. 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