{"id":26378,"date":"2018-06-26T17:32:40","date_gmt":"2018-06-26T15:32:40","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/?page_id=26378"},"modified":"2021-03-30T16:19:00","modified_gmt":"2021-03-30T14:19:00","slug":"fondo-di-rotazione-per-le-vittime-dei-reati-di-tipo-mafioso-delle-estorsioni-e-dellusura-la-relazione-corte-dei-conti-2013-2017","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/documenti-tematici\/mafie\/fondo-di-rotazione-per-le-vittime-dei-reati-di-tipo-mafioso-delle-estorsioni-e-dellusura-la-relazione-corte-dei-conti-2013-2017\/","title":{"rendered":"Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle estorsioni e dell\u2019usura: la relazione Corte dei conti 2013-2017"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa.<\/strong> Il 1\u00b0 giugno 2018, il presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, Gaetano D\u2019Auria, ha inviato alle Camere la relazione concernente \u201cLa gestione del Fondo di rotazione per la solidariet\u00e0 alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell\u2019usura\u201d per il <a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/relazione-corte-dei-conti-maggio-2018.pdf\"><strong>periodo 2013-2017<\/strong><\/a>, di cui sono qui sintetizzati gli aspetti principali.<\/p>\n<p><strong>Quadro normativo.<\/strong> L\u2019attuale Fondo di rotazione deriva dalla fusione, attuata nel maggio del 2011, del \u201cFondo di rotazione per la solidariet\u00e0 alle vittime dei reati di tipo mafioso\u201d con il \u201cFondo di solidariet\u00e0 alle vittime delle richieste estorsive e dell\u2019usura\u201d. La <strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/legge-di-delegazione-europea-2015-2016\/?hilite=%27violenti%27\">legge n. 122\/2016, artt. 11-15<\/a><\/strong>, ha poi istituito uno speciale indennizzo a favore delle vittime di reati dolosi commessi con violenza alla persona, ponendolo a carico del fondo di rotazione oggetto della presente analisi, che ha conseguentemente assunto la nuova denominazione. Dal gennaio di quest\u2019anno, inoltre, per espressa previsione dell\u2019art. 11 della <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018;4\">legge n. 4\/2018<\/a><\/strong>, gravano su tale Fondo anche le provvidenze a favore degli orfani per crimini domestici.<\/p>\n<p>L\u2019<strong>organizzazione amministrativa per la gestione dei procedimenti di accesso al Fondo<\/strong> \u00e8 rimasta invariata dopo l\u2019unificazione suddetta. Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidariet\u00e0 alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura presiedono, rispettivamente, il Comitato di solidariet\u00e0 antimafia e il Comitato di solidariet\u00e0 antiracket e antiusura, entrambi aventi sede presso il Ministero dell\u2019Interno, i quali deliberano sulle istanze di accesso al Fondo. Alla Consap s.p.a. (societ\u00e0 interamente statale) \u00e8 affidata <em>ex lege<\/em> la gestione del Fondo, secondo le modalit\u00e0 disciplinate da un apposito atto di concessione. Le prefetture ricevono le istanze, le istruiscono e quantificano il danno risarcibile. Il Dipartimento per le libert\u00e0 civili e l\u2019immigrazione \u00e8 il centro di spesa cui fa capo l\u2019organizzazione amministrativa che si \u00e8 sopra sommariamente descritta. Esso esercita, d\u2019intesa con i due commissari, la vigilanza sulla Consap.<\/p>\n<p><strong>I soggetti che hanno accesso al fondo.<\/strong> A norma dell\u2019art. 4 della <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;512\"><strong>legge n. 512\/1999<\/strong> <\/a>\u00a0hanno accesso al Fondo le persone fisiche costituite parte civile a cui favore sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, e alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, di reati di tipo mafioso nonch\u00e9 ai successori a titolo universale delle persone a cui favore \u00e8 stata emessa la sentenza di condanna per uno dei reati anzidetti. Vi hanno inoltre accesso gli enti e le associazioni costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, limitatamente al rimborso delle spese processuali, nonch\u00e9 le persone fisiche costituite in un giudizio civile per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati suddetti, accertati in giudizio penale e i successori a titolo universale delle persone a cui favore \u00e8 stata emessa la sentenza di condanna.<\/p>\n<p>Quanto invece alle disposizioni concernenti le vittime delle richieste estorsive e dell\u2019usura, esse sono contenute nella <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;44\">legge n. 44\/1999<\/a><\/strong>, che all\u2019art. 3 prevede la concessione di un\u2019elargizione agli esercenti un\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsioni alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.<\/p>\n<p>Per effetto del pagamento delle prestazioni spettanti alle vittime dei reati di mafia o ai loro eredi, il Fondo si surroga nei diritti della parte civile o dell\u2019attore verso i soggetti condannati al risarcimento del danno. Gli importi non recuperati nei confronti di costoro rimangono definitivamente a carico del Fondo, mentre le somme recuperate sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, secondo la legge, sull\u2019apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell\u2019Interno destinato ad alimentare il Fondo. Per le vittime di usura, poi, l\u2019art. 14 della legge n. 108\/1996 ha previsto la concessione di mutui senza interesse, di durata non superiore al decennio, che vengono erogati dal Fondo (la surrogazione per questa tipologia di soggetti \u00e8 dunque limitata all\u2019importo degli interessi). La domanda deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme mutuate rispondente alla finalit\u00e0 di reinserimento del richiedente nell\u2019economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell\u2019autore del reato.<\/p>\n<p>Le segnalazioni dei due commissari su problematiche sorte nella gestione del Fondo hanno prodotto <strong>modifiche normative intervenute proprio durante il periodo preso in esame<\/strong>. Cos\u00ec \u00e8 stata prevista, ad esempio, l\u2019espressa esclusione dall\u2019accesso al Fondo per vittime non estranee a rapporti e ambienti delinquenziali (art. 15, co. 1, lett. c, legge n. 122\/2016). Si era infatti riscontrato un sensibile incremento di domande di accesso al Fondo da parte di aventi causa della vittima nei cui confronti, pur non sussistendo le condizioni ostative espressamente previste dalla legge, erano emersi (dalle risultanze istruttorie e dalla lettura degli atti giudiziari) elementi pregiudizievoli, quali l\u2019appartenenza o l\u2019affiliazione a gruppi della criminalit\u00e0 organizzata di tipo mafioso. A seguito dell\u2019entrata in vigore del predetto art. 15, il Comitato \u00e8 stato messo in grado di poter rigettare istanze da parte di vittime di non rispecchiata condotta, cosiddette non innocenti, per un importo di 40 milioni di euro.<\/p>\n<p>Ancor pi\u00f9 recentemente (con l\u2019art. 32 della legge n. 161\/2017) \u00e8 intervenuta una modifica della legge 512\/1999, che subordina l\u2019accesso al Fondo delle associazioni o enti, per le spese di costituzione di parte civile in processi penali per mafia, a requisiti che comprovino il loro effettivo impegno in attivit\u00e0 di contrasto al fenomeno mafioso, e non solo, come sinora \u00e8 stato, all\u2019aver ottenuto una condanna al rimborso di tale spese in sede processuale.<\/p>\n<p>La Relazione fornisce un resoconto dettagliato delle istanze di accesso al Fondo, nonch\u00e9 delle conseguenti attivit\u00e0 deliberative dei rispettivi Comitati per il periodo 2013-2017.<\/p>\n<p><strong>Tempi e modi dei procedimenti amministrativi.<\/strong> La Corte fornisce elementi sull\u2019attivit\u00e0 amministrativa relativa alle istanze di accesso al Fondo, sottolineando che la durata dei procedimenti amministrativi \u00e8 assai superiore ai termini di legge previsti, per quanto riguarda sia la fase dell\u2019istruttoria, sia quella della decisione. Una delle criticit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti emerse dall\u2019indagine \u00e8 rappresentata dalla scarsit\u00e0 del recupero dei mutui concessi alle vittime di usura, con rate insolute pari all\u201985 per cento di quelle scadute. Altra criticit\u00e0 \u00e8 costituita dall\u2019inefficacia dell\u2019attivit\u00e0 realizzativa dei crediti, che per la maggior parte nascono dalla surrogazione <em>ope legis<\/em> del Fondo nei diritti delle vittime beneficiarie delle provvidenze, con una riscossione effettiva pressoch\u00e9 irrilevante, nonostante erogazioni nel corso degli anni di centinaia di milioni per provvidenze che comportano, appunto, tale surrogazione. La Corte peraltro riconosce che la difficolt\u00e0 di ottenere il risarcimento dal responsabile del reato, il cui patrimonio \u00e8 di regola confiscato, \u00e8 in larga misura fisiologica e sta alla base della ragione della stessa istituzione del Fondo. \u00c8 stata riscontrata, altres\u00ec, una situazione critica in ordine alla tutela dell\u2019erario nei giudizi di opposizione alle riscossioni coattive dei crediti derivanti dalla surrogazione del Fondo dei diritti delle vittime dei reati di usura e di estorsione, a causa del rifiuto dell\u2019Avvocatura dello Stato di rappresentare in giudizio la Consap. Reputa invece la Corte che in tali giudizi la tutela degli interessi erariali sia di competenza dell\u2019Avvocatura dello Stato.<\/p>\n<p>La Corte ha anche stimato i costi dell\u2019organizzazione amministrativa dedicata alla trattazione delle istanze di accesso al Fondo, i quali si aggirano intorno all\u201911 per cento del volume complessivo delle provvidenze erogate. Secondo le valutazioni dei commissari, espresse congiuntamente in una nota dell\u2019ottobre 2017 inviata al Dipartimento per le libert\u00e0 civili e l\u2019immigrazione, il preventivo Consap delle spese e degli oneri di gestione dell\u2019anno 2017 mostrerebbe i primi effetti positivi dell\u2019efficientamento della struttura, con una riduzione dei costi del personale prevista del 5 per cento.<\/p>\n<p><strong>Le risorse finanziarie e la gestione del Fondo.<\/strong> Dal 2011, anno della summenzionata unificazione, il Fondo ha conseguito risultati di gestione in avanzo, con l\u2019integrale copertura delle prestazioni deliberate a favore dei beneficiari. Le entrate del Fondo, che in futuro affluiranno in un apposito capitolo del Ministero dell\u2019Interno, sono costituite per la massima parte da un contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendi, responsabilit\u00e0 civile auto, rischi diversi e furto, in base a un\u2019aliquota (attualmente dell\u20191 per cento) stabilita dal Mef, oltre che da contributi dello Stato per circa 4,6 milioni. Nel periodo 2011-2016 esse hanno avuto un andamento variabile, raggiungendo l\u2019importo pi\u00f9 elevato nel 2012 (153,5) e quello minimo nel 2016 (48,9 milioni). Le uscite sono state nello stesso periodo sempre inferiori alle entrate tranne che nel 2013 (80,9 milioni, a fronte di entrate di 53,3). Nel 2015 hanno raggiunto l\u2019importo massimo di 88,9 milioni e il minimo nel 2016 (46,7 milioni).<\/p>\n<p>Nonostante gli avanzi di gestione, il patrimonio netto del Fondo \u00e8 progressivamente diminuito, passando da 322 milioni nel 2011 a 118 nel 2016, a causa di prelievi delle sue disponibilit\u00e0 disposti da leggi, nel corso degli anni, per soddisfare le pi\u00f9 diverse esigenze del bilancio dello Stato. Ritiene la Corte che sarebbe auspicabile l\u2019impiego delle eccedenze di disponibilit\u00e0 del Fondo nell\u2019ambito di finalit\u00e0 coerenti con le ragioni della sua istituzione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><em>(a cura di <a href=\"mailto:luca.fiordelmondo@avvisopubblico.it\"><strong>Luca Fiordelmondo<\/strong><\/a>, Master APC dell\u2019Universit\u00e0 di Pisa)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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