{"id":23589,"date":"2023-09-19T17:00:00","date_gmt":"2023-09-19T15:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.avvisopubblico.it\/osservatorio\/?page_id=7743"},"modified":"2024-09-13T11:45:05","modified_gmt":"2024-09-13T09:45:05","slug":"legge-n-179-del-2017-disposizioni-per-la-protezione-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/legge-n-179-del-2017-disposizioni-per-la-protezione-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita\/","title":{"rendered":"Legge n. 179 del 2017 Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p><strong>Premessa<\/strong>. La <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;179\"><strong>legge n. 179 del 30 novembre 2017<\/strong><\/a> <em>Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarit\u00e0 di cui siano venuti a conoscenza nell&#8217;ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato<\/em> \u00e8 volta ad ampliare il ricorso alle segnalazioni di illeciti e gravi irregolarit\u00e0 sul luogo di lavoro, quale strumento di contrasto della corruzione. A tale scopo si assicura una maggiore protezione del dipendente, sia pubblico che privato, da possibili discriminazioni, prevedendo anche una disciplina volta a limitare, con diverse modalit\u00e0, la pubblicizzazione dell\u2019identit\u00e0 del segnalante.<\/p>\n<p><strong>Contenuti del provvedimento<\/strong>. Pi\u00f9 in particolare, con riferimento al <strong>settore pubblico<\/strong> (art. 1), si amplia l\u2019ambito di applicazione della normativa rispetto a quanto attualmente previsto dall\u2019art. 54-bis del <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;165\"><strong>decreto legislativo n. 165 del 2001<\/strong><\/a> (testo unico sul pubblico impiego). Il personale &#8211; incluso anche quello delle aziende che hanno ricevuto appalti dalla P.A. &#8211; che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro (<em>il Senato ha soppresso l\u2019inciso relativo alla \u201cforma circostanziata\u201d della denuncia<\/em>) non pu\u00f2 essere \u2013 a causa di tale segnalazione &#8211; soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure ritorsive che abbiano effetto sulle condizioni di lavoro; ci\u00f2 non vale per segnalazioni che diano luogo a calunnia o diffamazione ovvero ad accertamento della responsabilit\u00e0 civile e nei casi di dolo o colpa grave: se emergesse la mancanza di buona fede, il segnalante sarebbe passibile anche di licenziamento senza preavviso.<\/p>\n<p>Eventuali misure discriminatorie saranno valutate dall\u2019Anac e dagli altri organismi di garanzia per l\u2019adozione delle relative sanzioni (la cui entit\u00e0 \u00e8 stata aumentata dal Senato) o di altri provvedimenti.<\/p>\n<p>Il nuovo testo non prevede la possibilit\u00e0 di segnalazioni in forma anonima, limitandosi a dettare un\u2019articolata disciplina per limitare o ritardare la rivelazione dell&#8217;identit\u00e0 del segnalante nell\u2019ambito dei diversi procedimenti (penale, contabile, disciplinare). L&#8217;Anac curer\u00e0 la predisposizione di linee guida per garantire la riservatezza delle segnalazioni nelle diverse fasi. Sono previste sanzioni da parte dell\u2019Anac per l\u2019applicazione non corretta delle procedure.<\/p>\n<p>La norma precisa che \u00e8 a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli e il segnalante ha diritto, se licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro e al risarcimento per gli eventuali danni secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 23 del 2015.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019incentivazione, il testo non prevede la possibilit\u00e0 di riconoscere al dipendente &#8220;forme di premialit\u00e0, anche in relazione alla valutazione della professionalit\u00e0\u201d da definirsi in sede contrattuale (come invece indicato dal testo inizialmente proposto dalle Commissioni della Camera).<\/p>\n<p>Con riferimento al <strong>settore privato<\/strong> (articolo 2) si modifica il <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;231\"><strong>decreto legislativo n. 231\/2001<\/strong><\/a>, sulla responsabilit\u00e0 amministrativa delle persone giuridiche ed associazioni, prevedendo modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire illeciti, con l\u2019obbligo di prevedere canali riservati di presentazione, da parte dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati (o di coloro che collaborano con l&#8217;ente), di circostanziate segnalazioni in buona fede, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di illeciti o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell&#8217;ente. Sono dettate disposizioni specifiche sul divieto di atti di ritorsione o discriminatori (come il licenziamento oppure il mutamento di mansioni, con denunce all\u2019ispettorato del lavoro) e sulla tutela di terzi in caso di calunnia o diffamazione.<\/p>\n<p>Il provvedimento contiene una norma specifica che disciplina la rilevazione di notizie coperte da segreto d\u2019ufficio e professionale nel caso di segnalazioni volte a eliminare l\u2019illecito.<\/p>\n<p>Alla Camera sono stati altres\u00ec accolti come raccomandazione due ordini del giorno: il primo (9\/3365-A\/1), riguardante l\u2019istituzione di un Fondo di solidariet\u00e0 per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata (vedi anche l\u2019analogo ordine del giorno al Senato G 1.200); il secondo (9\/3365-A\/3) sul potenziamento delle strutture dell\u2019Anac con riferimento ai nuovi compiti assegnati dal provvedimento in esame.<\/p>\n<p>Con il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/serie_generale\/caricaDettaglioAtto\/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-03-15&amp;atto.codiceRedazionale=23G00032&amp;elenco30giorni=true\"><strong>Decreto Legislativo 10 Marzo 2023, n. 24<\/strong><\/a> si \u00e8 intervenuti ulteriormente sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell\u2019Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (<strong><a href=\"https:\/\/www.avvisopubblico.it\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/leggi-approvate\/whistleblowing-schema-di-decreto-legislativo-approvato-dal-governo\/\">leggi la scheda di sintesi<\/a><\/strong>).<\/p>\n<p><em>Per ulteriori notizie sull\u2019iter del provvedimento, sulle audizioni svolte in Parlamento e sui dossier di documentazione disponibili, leggi questa <\/em><a href=\"\/home\/home\/cosa-facciamo\/informare\/osservatorio-parlamentare\/attivita-legislativa\/progetti-di-legge-in-discussione\/disposizioni-per-la-protezione-degli-autori-di-segnalazioni-di-reati-o-irregolarita-nellinteresse-pubblico-ac-1751\/\"><strong><em>scheda<\/em><\/strong><\/a><em>.\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Premessa. 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