Premessa.

Nella seduta del 6 luglio 2017 il Senato ha concluso l’esame del provvedimento di riforma del codice antimafia, apportando modifiche al testo licenziato dalla Camera nel novembre del 2015. Il provvedimento è tornato alla Camera (AC 1039 e abb – B), che non ha apportato ulteriori modifiche al testo. Per informazioni sull’iter leggi questa scheda.

Principali finalità della nuova normativa.

Il provvedimento prevede numerose modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) e al decreto legge n. 306 del 1992  (Modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) e ad altre disposizioni legislative al fine di:

  • estendere l’applicazione delle misure di prevenzione personale e patrimoniale a nuove categorie di reati, tra cui quelli relativi ai delitti contro la Pubblica amministrazione;
  • rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di sequestro e confisca attraverso una più celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni, l’assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati e l’istituzione di sezioni o collegi specializzati per i procedimenti previsti dal Codice antimafia;
  • ampliare il ricorso agli istituti dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e del controllo giudiziario delle aziende di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 159 del 2011;
  • favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l’istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni che permettano loro di disporre delle risorse necessarie e attraverso una più puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell’attività;
  • garantire una maggiore trasparenza e rotazione nella scelta degli amministratori giudiziari e competenze idonee allo svolgimento dell’incarico assegnato;
  • riorganizzare struttura, composizione e competenze dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all’adozione del provvedimento definitivo di confisca) ed istituire Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture;
  • estendere i reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
  • prevedere nuovi casi di ricorso obbligatorio alla certificazione antimafia;
  • estendere la confisca allargata, assimilandola alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

Analisi del provvedimento.

Qui di seguito una prima ricostruzione delle misure più rilevanti previste dalla nuova normativa.

  1. Misure di prevenzione personale (artt. 1-4)

Estensione dei casi di applicazione (modifiche all’art. 4 d. lgs n. 159/2011). Nel testo del Senato tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione sono inseriti gli indiziati del reato di cui all’art. 418 c.p. e cioè del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (ad esempio chi favorisce i latitanti mafiosi), dei delitti con finalità di terrorismo (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.), di ricostituzione del partito fascista e di stalking (art. 612 bis c.p.).

Il Senato ha ampliato l’applicazione anche agli indiziati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), al fine di colpire la c.d. mafia dei terreni.

Nel corso dell’esame al Senato è stata modificata la disposizione che estende l’applicazione delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui agli artt. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis c.p. (concussione, corruzione etc): da un lato è stato escluso dall’elenco il peculato d’uso (art. 314, comma 2, c.p.) e, dall’altro, l’applicazione è condizionata dal fatto che tali reati siano compiuti nel contesto di una truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.) o di una associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e quindi non più legati all’iniziativa di un singolo.

Competenza del giudice (modifiche all’art. 5 d. lgs n. 159/2011), attribuita di norma alle sezioni specializzate o ai collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2 sexies dell’art. 7 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (vedi infra).

Procedura (modifiche all’art. 7 d. lgs n. 159/2011): è in primo luogo espressamente previsto che, a seguito della proposta di misura di prevenzione, qualora il Tribunale abbia inteso accoglierla, l’avviso notificato all’interessato debba contenere anche una concisa esposizione dei motivi contenuti nella proposta: tale previsione risulta funzionale ad un maggior rispetto del diritto di difesa, costituzionalmente sancito dall’art. 24. Inoltre, sono modificate le modalità di partecipazione all’udienza, qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta, dell’interessato che si trova detenuto o internato in un luogo esterno alla circoscrizione del giudice che procede: non è più necessario, infatti, che l’interessato sia preventivamente sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, ma la partecipazione è invece garantita tramite un collegamento audiovisivo, salve le ipotesi in cui il Presidente ritenga la presenza necessaria o in cui non sussistano gli strumenti tecnici adeguati. È peraltro soppressa la previsione dell’accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica dell’interessato in udienza qualora questi non abbia ottemperato l’invito a comparire.

È inoltre espressamente disciplinato l’esame delle questioni attinenti la competenza territoriale. Tali questioni devono essere sollevate nel corso della prima udienza, a pena di decadenza, e devono essere decise immediatamente. Il decreto con il quale il Tribunale afferma la sua incompetenza viene trasmesso unitamente agli atti al giudice competente e tale declaratoria non produce la perdita di efficacia degli elementi già acquisiti. Tuttavia qualora, entro 20 giorni, il giudice dichiarato competente non provveda, il sequestro disposto precedentemente perde efficacia. Se invece il Tribunale competente provvede i termini previsti ai fini della disposizione della confisca dei beni confiscati iniziano a decorrere nuovamente da questo momento.

Dalla conclusione dell’udienza il termine per il deposito del decreto è di 15 giorni, salvo il caso in cui per la complessità della motivazione sia necessario fissare un termine più lungo, che non può ad ogni modo superare i 90 giorni.

Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale (nuovo art. 14 d. lgs n. 159/2011): a quest’ultimo riguardo si precisa che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare e durante il tempo in cui egli è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Al termine dello stato di detenzione, se si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato assumendo tute le necessarie informazioni presso gli organi di polizia giudiziaria, l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicuerezza; se questa persiste emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, in caso contrario emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

  1. Misure di prevenzione patrimoniale (artt. 5-9, 12 e 33)

Tra le novità di maggior rilievo si sottolineano in particolare quelle riguardanti la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale, l’attribuzione della competenza a sezioni specializzate, oltre alla revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede (trattata separatamente al paragrafo 5).

Titolarità della proposta e coordinamento indagini (modifiche all’art. 17 d. lgs n. 159/2011). Al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito il potere di proporre la misura di prevenzione patrimoniale. La norma espressamente sancisce che spetta al Procuratore della Repubblica il compito di curare che non venga arrecato pregiudizio alle indagini che vengono condotte anche in altri procedimenti, ponendo in essere un adeguato raccordo informativo tra questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia. È a tale fine elencata una serie di obblighi di informazione e comunicazione posti a carico di questi.

Indagini patrimoniali (art. 19 d. lgs n. 159/2011). I soggetti titolari del potere di proposta di prevenzione (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) possono accedere al SID, il sistema di interscambio flussi dati dell’Agenzia delle entrate.

Sequestro (nuovo art. 20 d. lgs n. 159/2011). E’ espressamente disciplinata (comma 1) la situazione in cui il sequestro abbia ad oggetto delle partecipazioni sociali totalitarie, sancendo che la misura si estende a tutti i beni costituiti in azienda. Tale previsione viene introdotta anche in materia di confisca (vedi infra, nuovo art. 24). È ora espressamente previsto che il sequestro sia revocato, oltre che nei casi già previsti in precedenza, anche in ogni altro caso in cui sia stata respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

Provvedimenti d’urgenza (modifiche all’art. 22 d. lgs n. 159/2011). 30 sono i giorni entro i quali il provvedimento perde efficacia se non convalidato.

Procedimento applicativo (nuovo art. 23 d. lgs n. 159/2011). È prevista la possibilità di intervenire nel procedimento anche per i titolari di diritti reali di garanzia, e non solo di diritti di godimento, sui beni sequestrati.

Confisca (nuovo art. 24 d. lgs n. 159/2011). Viene espressamente stabilito che non si possa giustificare la provenienza legittima dei beni con il provento oppure il reimpiego di una precedente evasione fiscale. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 ss c.c. Laddove non siano rispettati i termini per l’emanazione del decreto (di norma, un anno e sei mesi dalla data d’immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario), il provvedimento di sequestro perde efficacia e viene dichiarata l’improcedibilità della proposta, la quale, tuttavia, non preclude la possibilità di presentarne una nuova.

Sequestro e confisca per equivalente (nuovo art. 25 d. lgs n. 159/2011). Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’art. 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta (anche laddove essi siano stati trasferiti legittimamente, in qualunque momento, a terzi in buona fede), il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità. Dunque non è più necessario provare che il proposto abbia disperso, distratto o occultato i beni al fine di eludere l’esecuzione del provvedimento per poter procedere con il sequestro o la confisca per equivalente.

Comunicazioni e impugnazioni (nuovo art. 27 d. lgs n. 159/2011). Nell’ipotesi in cui il giudice di seconda istanza ritenga che il Tribunale fosse incompetente, qualora tale questione sia stata proposta anche in sede di impugnazione, il provvedimento viene annullato e gli atti vengono trasmessi all’organo proponente.

Revoca della confisca (modifiche all’art. 28 d. lgs n. 159/2011). La revocazione della confisca deve essere richiesta alla Corte d’Appello, individuata seguendo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.

Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (nuovo art. 34 ter d. lgs n. 159/2011). Tale modifica risulta di particolare importanza ai fini dell’accelerazione dei procedimenti in esame. È infatti assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli artt. 16 ss del codice antimafia e vengono disciplinate le modalità di trattazione.

Istituzione di sezioni specializzate (modifiche all’art. 7-bis del r.d. 12 del 1941). Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte di appello, sezioni (ovvero collegi) che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia. Sono inoltre istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.

  1. Disposizioni sull’amministrazione e gestione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione (artt. 5 comma 5, 10, 11, 13, 14)

Esecuzione del sequestro (modifiche dell’art. 21 d. lgs n. 159/2011). La competenza per l’esecuzione del sequestro non è più in capo all’ufficiale giudiziario ma alla polizia giudiziaria. Comunque la polizia giudiziaria, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi dell’ausilio dell’ufficiale giudiziario. Il giudice delegato alla procedura, sentito l’amministratore giudiziario e valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla base di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica. È possibile opporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di fronte al medesimo Tribunale, ma l’opposizione non produce, salvo che sia diversamente disposto, la sospensione dell’esecuzione del decreto.

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (nuovo art. 34 d. lgs n. 159/2011). Tale misura è adottata quando sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente condizionato dalla criminalità organizzata ovvero sia a favore del soggetto destinatario di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.  L’amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno, salvo proroghe motivate da una specifica relazione dell’amministratore giudiziario sulla necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che hanno dato origine alla misura.

La norma prevede che l’amministratore giudiziario eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria egli può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale e tenendo conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Controllo giudiziario delle aziende (nuovo art. 34 bis d. lgs n. 159/2011). La nuova norma prevede che il Tribunale disponga il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche, per un periodo che va da 1 a 3 anni, qualora l’agevolazione mafiosa risulti occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività. Sono individuate una serie di prescrizioni che il tribunale può impartire ai titolari dell’azienda e gli adempimenti che possono essere imposti.

Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca e, in tal caso, viene fissata apposita udienza. Il Tribunale, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario che effettua un monitoraggio costante dell’azienda, può revocare il controllo giudiziario e, laddove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 35 d. lgs n. 159/2011). Qualora la gestione dei beni oggetto di sequestro risulti particolarmente complessa il giudice ha facoltà di nominare più d’un amministratore. Essi possono peraltro operare anche disgiuntamente laddove ricevano un’autorizzazione del tribunale in tal senso. La complessità della gestione può dipendere dalla collocazione topografica dei beni e delle aziende, dal valore del patrimonio o anche dalla natura dell’attività aziendale la cui gestione deve essere proseguita. Gli amministratori sono scelti tra gli iscritti in appositi albi e vengono nominati con decreto corredato da apposita motivazione.

Risulta di particolare interesse anche l’introduzione di uno specifico riferimento al principio di trasparenza, sulla base del quale devono essere nominati gli amministratori e cui l’obbligo motivazionale risulta funzionale. In particolare devono essere rispettati dei requisiti e criteri per la nomina degli amministratori, al fine di garantire un’idonea corrispondenza tra il profilo professionale e l’attività che deve essere gestita. Inoltre, deve essere garantita una adeguata rotazione degli incarichi, in modo da evitare un eccessivo carico di incombenze in capo ad un numero ristretto di soggetti, che impedirebbe un efficiente svolgimento dell’attività. Nel decreto vengono individuati incarichi che, per la loro eccezionale complessità o per il notevole valore del patrimonio che riguardano, comportano il divieto di cumulo. Se l’attività ha ad oggetto la gestione di aziende l’amministratore, scelto in un apposito albo, non può essere affidatario di un altro incarico avente ad oggetto un’altra azienda. Vengono individuate delle preclusioni per la nomina, tra le quali quelle relative al pregresso svolgimento di attività lavorativa o professionale in favore del proposto o all’esistenza di rapporti professionali e familiari con il magistrato.

Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione (nuovo art. 35 bis d. lgs n. 159/2011). Questo articolo limita espressamente ai casi di dolo o di colpa grave la responsabilità dell’amministratore e dei suoi ausiliari per gli atti di gestione che sono stati posti in essere nel periodo in cui era in vigore il provvedimento di sequestro.

A partire dalla data del sequestro devono essere notificati all’amministratore tutti gli accertamenti che la Pubblica Amministrazione svolge sull’azienda e per i 6 mesi successivi a tale notifica è sospesa l’irrogazione delle sanzioni; devono essere altresì sanate le violazioni eventualmente intercorse.

Novità di particolare rilievo è contenuta nel terzo comma il quale, allo scopo di consentire la effettiva prosecuzione dell’attività, prevede che il Prefetto rilasci all’azienda una nuova documentazione antimafia ex art. 84 del Codice.

Relazione dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 36 d. lgs n. 159/2011). La relazione che deve essere presentata al giudice, oltre agli elementi già elencati dalla normativa previgente, deve contenere ora anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia della relazione limitatamente alla parte in cui essa attesta il valore dei beni come stimato dall’amministratore giudiziario. Qualora le parti lo ritengano opportuno possono presentare delle contestazioni relative alla stima ed il Tribunale, se non le considera inammissibili, avvia un accertamento avente ad oggetto il presumibile valore di mercato dei beni con apposita perizia.

Compiti dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 37 d. lgs n. 159/2011). La novità riguarda la gestione dei ricavi derivanti dalla amministrazione degli immobili, la cui disciplina è rinviata ad un decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con quello di Giustizia e quello degli Interni. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario cessa dall’incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’art. 42 e all’approvazione del rendiconto di gestione.

Compiti dell’Agenzia (nuovo art. 38 d. lgs n. 159/2011). Fino al decreto di confisca di secondo grado l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria allo scopo di garantire la migliore utilizzazione dei beni. In seguito all’emanazione del decreto, invece, è compito dell’Agenzia amministrare i beni sotto la direzione del giudice delegato che fino al provvedimento di destinazione ne cura la gestione. L’Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, individuati e retribuiti secondo le modalità previste per l’amministratore giudiziario oppure dall’amministratore giudiziario già nominato. L’Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

Gestione dei beni sequestrati (nuovo art. 40 d. lgs n. 159/2011). L’attività di gestione viene regolata dalle direttive del giudice delegato che tiene in debito conto l’ausilio e il supporto prestato dall’Agenzia.

È prevista la possibilità per l’amministratore, sotto autorizzazione giudiziale, di concludere un contratto di locazione oppure di concedere in comodato gli immobili finché non sopraggiunge il provvedimento definitivo di confisca o comunque fintanto che questi non vengano eventualmente concessi agli enti territoriali per perseguire finalità sociali.

Lo strumento introdotto dalla riforma per opporsi agli atti posti in essere dall’amministratore senza la necessaria autorizzazione scritta giudiziale è il reclamo. Tale opposizione può essere sollevata dal pubblico ministero, dal proposto o da chiunque vi abbia comunque interesse nel termine di 15 giorni che decorre dal momento in cui essi ne hanno avuto effettiva conoscenza. Il giudice provvede nei 10 giorni successivi con procedimento in camera di consiglio.

  1. Disposizioni sull’amministrazione, gestione e destinazione delle aziende sequestrate (artt. 14-18 e 34)

Gestione delle aziende sequestrate (modifiche all’art. 41 d. lgs n. 159/2011). Con riferimento all’ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende e, ora, anche partecipazioni societarie che comportino il raggiungimento di determinate maggioranze, il legislatore ha voluto approntare alcune precisazioni nell’ottica, ispiratrice della riforma, di approntare una tutela maggiore in favore dei terzi che vantano diritti sui beni e dei lavoratori impiegati in imprese oggetto di tali misure.

Viene, infatti, posta maggiore attenzione sul contenuto della relazione di cui all’art. 36; è in particolare evidenziato che, ai fini della determinazione riguardo la concreta possibilità di prosecuzione dell’attività, devono essere presi in considerazione la tipologia e i caratteri dell’attività, la forza lavoro impiegata, la capacità produttiva nell’ambito delle condizioni ambientali e la situazione del proposto e della sua famiglia. Nella proposta di prosecuzione dell’attività devono essere indicati i nominativi dei creditori e di coloro che vantano sui beni oggetto di sequestro diritti, reali o personali, di godimento o di garanzia. Altresì devono essere inclusi in tale elencazione anche i nominativi di coloro che hanno prestato attività lavorativa in favore dell’impresa; l’amministratore deve poi indicare il numero di lavoratori che ritiene necessario per la prosecuzione dell’attività e deve tenere in debito conto le proposte e i pareri presentati dalle organizzazioni sindacali.

La proposta, unitamente al parere, è trasmessa al giudice delegato e quest’ultimo, entro 30 giorni dall’immissione in possesso da parte dell’amministratore, dopo averla valutata in camera di consiglio, autorizza la prosecuzione dell’attività oppure la sospende con riserva di valutare la relazione semestrale. Nel primo caso approva il programma presentato e detta le linee direttrici per la gestione; l’amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate. Solamente nel caso in cui la prosecuzione dell’attività aziendale non sia una via praticabile l’amministratore può proporre la messa in liquidazione dell’azienda, che risulta quindi una strada residuale. In siffatta evenienza, se il giudice conviene con l’amministratore dispone la messa in liquidazione e con decreto del Ministro di Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico e quello dell’Economia ne vengono stabilite le modalità.

Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (nuovo art. 41 bis d. lgs n. 159/2011). Tale disposizione disciplina l’accesso, da parte dell’amministratore giudiziario, al Fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico (legge n. 208 del 2015), al fine di garantire l’accesso al credito bancario e il sostegno agli investimenti necessari per un’adeguata ristrutturazione aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, individuata come priorità dal legislatore della riforma. Norme specifiche sono dettate per le imprese di “aziende di straordinario interesse socio-economico: in tali casi l’amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da Invitalia s.p.a. tra i suoi dipendenti.

Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti (nuovo 41 ter d. lgs n. 159/2011). Allo scopo di garantire in modo più efficace la prosecuzione dell’attività d’impresa, di agevolare l’amministratore giudiziario e di salvaguardare i livelli occupazionali, il legislatore stabilisce l’istituzione di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate, la cui composizione è puntualmente regolata dalla norma.

Delega in materia fiscale e contributiva (art. 34). E’ prevista l’emanazione di un decreto legislativo per la disciplina degli incentivi, contributivi e fiscali a favore delle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, al fine di favorire l’emersione del lavoro non regolare. Vengono indicati alcuni criteri che il Governo deve seguire per l’emanazione del decreto ed indicate le linee direttive che devono essere rispettate. Lo stanziamento è di 7 milioni annui per il 2018 e 2019 e di 6 milioni per il 2020.

Supporto delle aziende sequestrate o confiscate (nuovo art. 41 quater d. lgs n. 159/2011). Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudiziario, dopo aver sentito l’Agenzia ed il competente tavolo tecnico di cui all’articolo precedente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possono avvalersi del supporto tecnico, che deve essere a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l’azienda o in settori affini. Essi devono essere individuati nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all’azienda. Inoltre è previsto che ci si possa avvalere del supporto tecnico delle Camere di Commercio e ciò allo scopo di favorire il collegamento dell’azienda, sequestrata o confiscata, in raggruppamenti ed in reti d’impresa.

Gestione dei beni confiscati (nuovo art. 44 d. lgs n. 159/2011). È previsto ora che l’Agenzia abbia competenza in tema di gestione di beni solamente dopo che essi siano stati confiscati in via definitiva.

Liberazione degli immobili e delle aziende (nuovo art. 45 bis d. lgs n. 159/2011). Tale norma disciplina la liberazione e lo sgombero dell’immobile qualora esso risulti ancora occupato.

Restituzione per equivalente (nuovo art. 46 d. lgs n. 159/2011). Viene ampliato il novero delle finalità per cui i beni sono stati assegnati nei casi in cui è prevista la restituzione per equivalente. Il pagamento delle somme è a carico del Fondo Unico Giustizia.

Destinazione dei beni e delle aziende (modifiche all’art. 48 d. lgs n. 159/2011). La novità principale consiste nella previsione per cui la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ex artt. 2555 ss c.c. o di beni immobili. L’elenco dei beni confiscati deve essere aggiornato ogni mese e ne deve essere data pubblicità sul sito istituzionale, a pena di responsabilità dirigenziale. Anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario.

Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività.

  1. Il procedimento di riconoscimento dei diritti dei terzi (artt. 20-22).

Diritti dei terzi (modifiche all’art. 52). Variano le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati. Il proposto non deve disporre di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei creditori e il credito non deve essere strumentale all’attività illecita se il creditore dimostra la buona fede e l’illecito affidamento.

Pagamento di debiti anteriori al sequestro (nuovo art. 54 bis d. lgs n. 159/2011). L’amministratore giudiziario può essere autorizzato a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa, a provvedere ai conseguenti pagamenti e a pagare i crediti relativi a prestazioni collegate a rapporti necessari per la prosecuzione dell’attività, anche se sorti prima dell’emanazione del provvedimento di sequestro.

Azioni esecutive (nuovo art. 55 d. lgs n. 159/2011). È prevista la sospensione delle procedure esecutive già pendenti e l’estinzione di quelle relative a beni che siano stati oggetto di provvedimento di confisca, salva la riapertura della procedura in caso di dissequestro.

Domanda del creditore (nuovo art. 58 d. lgs n. 159/2011). A fronte delle domande dei creditori è ora previsto che l’amministratore giudiziario rediga un progetto di stato passivo indicando le sue motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ogni singola domanda, che deve essere depositato venti giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell’udienza.

Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo (nuovo art. 59 d. lgs n. 159/2011). All’udienza per la verifica dei crediti sono indicati i crediti da ammettere e quelli da non ammettere dandone succinta motivazione. Ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all’art 54 bis.

Progetto e piano di pagamento dei crediti (nuovo art. 61 d. lgs n. 159/2011). La novella prevede che sia l’Agenzia a redigere il progetto di pagamento dei crediti, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile e a ordinarne il deposito affinchè ne sia data comunicazione a tutti i creditori. È sempre l’Agenzia a prevedere il piano di pagamento e a procedere con i pagamenti ai creditori.

Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro (nuovo art. 63 d. lgs n. 159/2011). La norma consente all’amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l’ammissione al concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento (nuovo art. 64 d. lgs n. 159/2011). La norma contiene delle specificazioni rispetto al testo previgente, volte a garantire un miglior controllo dei crediti e dei diritti riguardanti i beni oggetto di sequestro.

  1. Disposizioni sull’Agenzia nazionale per i beni confiscati (art. 29) (nuovi artt. 110 – 113 ter d. lgs n. 159/2011)

Nel testo del Senato l’Agenzia continua ad essere posta sotto la vigilanza del Ministro dell’Interno. La sede principale è a Roma e sono previste sedi secondarie a Reggio Calabria, Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano, preferibilmente all’interno di immobili confiscati alle mafie.

Sono introdotte modifiche all’organizzazione: in particolare sono modificati i requisiti per la nomina del Direttore (che non deve essere necessariamente scelto tra i prefetti), è istituito un Comitato consultivo (con la previsione di numerosi esperti designati da diverse Amministrazioni e rappresentanti delle associazioni e dei sindacati) ed è ampliato il Consiglio direttivo. Sono inoltre costituiti nuclei di supporto presso ogni prefettura.

Sono precisati i compiti dell’Agenzia nell’attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria (vedi anche supra), prevedendo in particolare la possibilità di proporre gli interventi necessari a salvaguardare la prosecuzione o ripresa dell’attività imprenditoriale e di promuovere protocolli d’intesa a livello locale.

Per quanto riguarda il personale, la selezione deve privilegiare le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei: viene aumentato l’organico a 200 unità l’organico (+ 170 unità), oltre a 10 dirigenti per incarichi speciali, ricorrendo peraltro a procedure di mobilità dalle altre Amministrazioni (e soppressione contestuale dei relativi posti di organico). E’ inoltre reso permanente il ricorso a contratti a tempo determinato per incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali.

  1. Ipotesi particolari di confisca (art. 31) (modifiche al d.l. 308 del 1992).

L’ambito applicativo dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306/1992 (confisca allargata o per sproporzione) viene ampliato fino a ricomprendere le ipotesi di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e cioè i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis e 630 c.p.,  i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall’articolo 74 Dpr. n. 309 del 1990, dall’art.291 quater del Dpr. n. 43 del 1973 e dall’art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006. Si introduce anche il riferimento all’art. 295, comma 2, in materia doganale.

È stabilito espressamente che il condannato non abbia la facoltà di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia il frutto o reimpiego dell’evasione fiscale.

Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni o delle utilità di cui sopra, il giudice ordina la confisca di altro denaro, beni o utilità di legittima provenienza per un valore corrispondente delle quali il reo abbia disponibilità.

Allo scopo di implementare la tutela nei confronti dei terzi la novella prevede che nel processo di cognizione debbano essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

La confisca si applica anche quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

L’autorità giudiziaria che è dichiarata competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.

  1. Certificazione antimafia (artt. 25, 26)

Il testo del Senato contiene alcune specificazioni relative alla presentazione della certificazione antimafia (modifiche agli artt. 83ss d. lgs n. 159/2011). In particolare, è disposto l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali, di qualunque valore, nell’ambito delle misure di sostegno previste a livello comunitario. Inoltre il coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato acquista valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa. Infine nel caso di consorzi di impresa, la documentazione deve essere predisposta per tutti i soggetti che ne fanno parte, senza le limitazioni previste dalla legislazione vigente.

  1. Disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 30, comma 4) (modifiche all’art. 25 duodocies d. lgs n. 231/2001)

E’ ampliato il catalogo dei reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, introducendo un riferimento anche al reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

  1. Altre disposizioni di natura penale (artt. 23, 24, 25, 30)

Aggravanti di pena (modifica all’art. 71 d. lgs n. 159/2011). L’articolo amplia l’applicazione della circostanza aggravante quando il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione: il testo del Senato ora include anche i reati di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonché una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

Mancata osservanza degli obblighi di comunicazione (modifica all’art. 76 d. lgs n. 159/2011). E’ confermata la sanzione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per coloro che – sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda (vedi supra l’art. 34 bis) – omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell’amministratore giudiziario.

Violazione obblighi sorvegliato speciale (modifica all’art. 76 d. lgs n. 159/2011). E’ aumentato da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (modifica art. 640-bis c.p.). La pena per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche è portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo.

  1. Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (art. 32)

L’accesso al Fondo di rotazione (legge n. 512 del 1999) degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, è subordinato al possesso di determinati requisiti per comprovare l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati, ad eccezione delle associazioni iscritte nell’elenco previsto dalla legge n. n. 44 del 1999.

Ordini del giorno. Si segnala che prima dell’approvazione finale da parte della Camera sono stati approvati alcuni atti di indirizzo. In particolare, l’ordine del giorno  9/1039-B/24 impegna il Governo ad un attento monitoraggio della legge per poter valutare l’impatto e l’efficacia delle nuove norme, anche ai fini di eventuali modifiche, con particolare riferimento alle misure di prevenzione personali e patrimoniali.

Per ulteriori approfondimenti vedi anche il dossier del Servizio Studi della Camera, che contiene anche il testo a fronte della legislazione vigente con le modifiche apportate dal provvedimento di riforma. Sul testo trasmesso dal Senato vedi anche quest’altro dossier sempre del Servizio Studi e, da ultimo, il più recente dossier sul testo all’esame dell’Assemblea della Camera

(ultimo aggiornamento 28 settembre 2017)