Nella seduta dell’11 novembre 2015 la Camera, al termine di un lungo iter (leggi questa scheda), ha approvato un nuovo testo che è stato ora trasmesso al Senato (Atto Senato 2134): viene ampliato notevolmente l’oggetto del provvedimento rispetto sia alle proposte di iniziativa popolare che avevano dato avvio al procedimento parlamentare sia al primo testo unificato redatto l’8 ottobre 2014, completando così il lavoro realizzato con il secondo testo unificato. Sono infatti previste numerose modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia) e al decreto legge n. 306 del 1992  (Modifiche al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) e ad altre disposizioni legislative al fine di:

  • rendere più efficace e tempestiva l’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale di sequestro e confisca anche attraverso una più celere verifica dei diritti di terzi, la limitazione dei casi di giustificazione della legittima provenienza dei beni, l’assegnazione in via provvisoria dei beni sequestrati e l’istituzione di sezioni o collegi specializzati per i procedimenti previsti dal Codice antimafia;
  • estendere i casi di confisca obbligatoria di cui all’art. 12 sexies del d.lgs. 159 del 2011;
  • ampliare il ricorso agli istituti dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e del controllo giudiziario delle aziende di cui agli artt. 34 e 34 bis del d.lgs. 159 del 2011;
  • estendere i reati suscettibili di determinare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
  • favorire la ripresa delle aziende sottoposte a sequestro, in particolare con l’istituzione di un fondo di rotazione e di altre agevolazioni che permettano loro di disporre delle risorse necessarie e attraverso una più puntuale valutazione delle condizioni necessarie per la prosecuzione dell’attività;
  • garantire una maggiore trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari, che dovrà comunque garantire competenze idonee allo svolgimento dell’incarico assegnato ed assicurare una rotazione degli incarichi;
  • riorganizzare struttura, composizione e competenze dell’Agenzia nazionale per i beni confiscati (valorizzandone il ruolo di supporto alla magistratura nella gestione fino all’adozione del provvedimento definitivo di confisca), ed istituire Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate presso le prefetture;
  • rendere più rigorosa la disciplina delle misure di prevenzione personale, inserendo in particolare gli indiziati dei reati contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione etc) tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione.
  • introdurre misure di contrasto al “caporalato”.

Qui di seguito una prima analisi delle misure più rilevanti previste dalla nuova normativa.

 

DISPOSIZIONI SULL’ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE PATRIMONIALE

Procedimento applicativo (nuovo art. 7 d. lgs n. 159/2011) È in primo luogo espressamente previsto che, a seguito della proposta di misura di prevenzione, qualora il Tribunale abbia inteso accoglierla, l’avviso notificato all’interessato debba contenere anche una concisa esposizione dei motivi contenuti nella proposta. Tale previsione risulta funzionale ad un maggior rispetto del diritto di difesa, costituzionalmente sancito dall’art. 24.

Inoltre, sono modificate le modalità di partecipazione all’udienza, qualora ne abbia fatto tempestiva richiesta, dell’interessato che si trova detenuto o internato in un luogo esterno alla circoscrizione del giudice che procede: non è più necessario, infatti, che l’interessato sia preventivamente sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo, ma la partecipazione è invece garantita tramite un collegamento audiovisivo, salve le ipotesi in cui il Presidente ritenga la presenza necessaria o in cui non sussistano gli strumenti tecnici adeguati. È peraltro soppressa la previsione dell’accompagnamento coattivo per mezzo della forza pubblica dell’interessato in udienza qualora questi non abbia ottemperato l’invito a comparire.

È inoltre espressamente disciplinato l’esame delle questioni attinenti la competenza territoriale. Tali questioni devono essere sollevate nel corso della prima udienza, a pena di decadenza, e devono essere decise immediatamente. Esse possono essere tuttavia sollevate d’ufficio con la pronuncia di primo grado. Il decreto con il quali il Tribunale afferma la sua incompetenza viene trasmesso unitamente agli atti al giudice competente e tale declaratoria non produce la perdita di efficacia degli elementi già acquisiti. Tuttavia qualora, entro 20 giorni, il giudice dichiarato competente non provveda, il sequestro disposto precedentemente perde efficacia. Se invece il Tribunale competente provvede i termini previsti ai fini della disposizione della confisca dei beni confiscati iniziano a decorrere nuovamente da questo momento.

Dalla conclusione dell’udienza il termine per il deposito del decreto è di 15 giorni, salvo il caso in cui per la complessità della motivazione sia necessario fissare un termine più lungo, che non può ad ogni modo superare i 90 giorni.

Titolarità della proposta (modifiche all’art. 17 d. lgs n. 159/2011). La norma espressamente sancisce che spetta al Procuratore della Repubblica il compito di curare che non venga arrecato pregiudizio alle indagini che vengono condotte anche in altri procedimenti, ponendo in essere un adeguato raccordo informativo tra questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia. È a tale fine elencata una serie di obblighi di informazione e comunicazione posti a carico di questi.

Indagini patrimoniali (art. 19 d. lgs n. 159/2011). I soggetti titolari del potere di proposta di prevenzione (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) possono accedere al SID, il sistema di interscambio flussi dati dell’Agenzia delle entrate.

Sequestro (nuovo art. 20 d. lgs n. 159/2011). E’ espressamente disciplinata (comma 1) la situazione in cui il sequestro abbia ad oggetto delle partecipazioni sociali totalitarie, sancendo che la misura si estende a tutti i beni costituiti in azienda. Tale previsione viene introdotta anche in materia di confisca (vedi infra, nuovo art. 24). È ora espressamente previsto che il sequestro sia revocato, oltre che nei casi già previsti in precedenza, anche in ogni altro caso in cui sia stata respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e consequenziali nei pubblici registri.

Provvedimenti d’urgenza (modifiche all’art. 22 d. lgs n. 159/2011). 30 sono i giorni entro i quali il provvedimento perde efficacia se non convalidato; l’avviso di fissazione dell’udienza è notificato o comunicato 5 giorni prima dell’udienza. Il presidente decide entro 5 giorni dalla richiesta e, ora, anche in mancanza del parere di cui all’art 5 bis. Ma tale parere non ha perso rilevanza poiché il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta previo parere del procuratore distrettuale ai sensi dell’art. 5 bis.

Procedimento applicativo (nuovo art. 23 d. lgs n. 159/2011). È prevista la possibilità di intervenire nel procedimento anche per i titolari di diritti reali di garanzia, e non solo di diritti di godimento, sui beni sequestrati.

Confisca (nuovo art. 24 d. lgs n. 159/2011). Viene espressamente stabilito che il proposto non possa giustificare la provenienza legittima dei beni adducendo che questi sono stati acquistati con denaro che sia il provento oppure il reimpiego di una precedente evasione fiscale. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli artt. 2555 ss c.c. Laddove non siano rispettati i termini per l’emanazione del decreto, il provvedimento di sequestro perde efficacia e viene dichiarata l’improcedibilità della proposta, la quale, tuttavia, non preclude la possibilità di presentarne una nuova.

Sequestro e confisca per equivalente (nuovo art. 25 d. lgs n. 159/2011). Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’art. 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta (anche laddove essi siano stati trasferiti legittimamente, in qualunque momento, a terzi in buona fede), il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità. Dunque non è più necessario provare che il proposto abbia disperso, distratto o occultato i beni al fine di eludere l’esecuzione del provvedimento per poter procedere con il sequestro o la confisca per equivalente.

Comunicazioni e impugnazioni (nuovo art. 27 d. lgs n. 159/2011). Nell’ipotesi in cui il giudice di seconda istanza ritenga che il Tribunale fosse incompetente, qualora tale questione sia stata proposta anche in sede di impugnazione, il provvedimento viene annullato e gli atti vengono trasmessi all’organo proponente. Al termine del procedimento di primo grado il Procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento che viene trasmesso al procuratore della Corte d’Appello e che, nei termini previsti, possono essere consultati anche dai difensori e dalle parti che hanno proposto impugnazione.

Revocazione della confisca (modifiche all’art. 28 d. lgs n. 159/2011). La revocazione della confisca deve essere richiesta alla Corte d’Appello, individuata seguendo i criteri di cui all’art. 360 c.p.p.

Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (nuovo art. 34 bis d. lgs n. 159/2011). Tale modifica risulta di particolare importanza ai fini dell’accelerazione dei procedimenti in esame. È infatti assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli artt. 16 ss del codice antimafia e vengono disciplinate le modalità di trattazione.

Istituzione di sezioni specializzate (modifiche all’art. 7-bis del r.d. 12 del 1941). Sono istituite presso il Tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte di appello, sezioni (ovvero collegi) che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice antimafia. Sono inoltre istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere.

 

DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE E SULLA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI NEL PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE

Esecuzione del sequestro (modifiche dell’art. 21 d. lgs n. 159/2011). Ci sono novità in tema di competenza per l’esecuzione del sequestro: la materiale apprensione dei beni al fine di trasferirli in possesso dell’amministratore non è più in capo all’ufficiale giudiziario, assistito obbligatoriamente dalla polizia giudiziaria, ma la titolarità passa in capo a quest’ultima. La p.g. comunque, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi dell’ausilio dell’ufficiale giudiziario.

Il giudice delegato alla procedura, sentito l’amministratore giudiziario e valutate le eventuali istanze degli occupanti, ove questi non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla base di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l’ausilio della forza pubblica. orso la stipula . Sono espressamente individuati i casi in cui lo sgombero degli immobili viene differito: in particolare ciò può avvenire qualora sia stata presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto ovvero quando ciò sia funzionale ad una migliore conservazione dei beni e sussistano le condizioni stabilite dal legislatore.

È possibile opporre incidente di esecuzione avverso il provvedimento di fronte al medesimo Tribunale, ma l’opposizione non produce, salvo che sia diversamente disposto, la sospensione dell’esecuzione del decreto.

L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (nuovo art. 34 d. lgs n. 159/2011).La norma prevede che l’amministratore giudiziario eserciti tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria egli può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale e tenendo conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività imprenditoriale.

Controllo giudiziario delle aziende (nuovo art. 34 bis d. lgs n. 159/2011). La nuova norma prevede che il Tribunale disponga il controllo giudiziario delle aziende e delle attività economiche, per un periodo che va da 1 a 3 anni, qualora l’agevolazione mafiosa risulti occasionale e sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività. Sono individuate una serie di prescrizioni che il tribunale può impartire e gli adempimenti che possono essere imposti.

Il titolare dell’attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca e, in tal caso, viene fissata apposita udienza. Il Tribunale, anche sulla base della relazione dell’amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, laddove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Nomina e revoca dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 35 d. lgs n. 159/2011). Qualora la gestione dei beni oggetto di sequestro risulti particolarmente complessa il giudice ha facoltà di nominare più d’un amministratore. Essi possono peraltro operare anche disgiuntamente laddove ricevano un’autorizzazione del tribunale in tal senso. La complessità della gestione può dipendere dalla collocazione topografica dei beni e delle aziende, dal valore del patrimonio o anche dalla natura dell’attività aziendale la cui gestione deve essere proseguita. Gli amministratori sono scelti tra gli iscritti in appositi albi e vengono nominati con decreto corredato da apposita motivazione.

Risulta di particolare interesse anche l’introduzione di uno specifico riferimento al principio di trasparenza, sulla base del quale devono essere nominati gli amministratori e cui l’obbligo motivazionale risulta funzionale. In particolare devono essere rispettati dei requisiti e dei criteri per la nomina degli amministratori, al fine di garantire un’idonea corrispondenza tra il profilo professionale e l’attività che deve essere gestita. Inoltre, deve essere garantita una adeguata rotazione degli incarichi, in modo da evitare un eccessivo carico di incombenze in capo ad un numero ristretto di soggetti, che impedirebbe un efficiente svolgimento dell’attività. Nel decreto vengono individuati incarichi che, per la loro eccezionale complessità o per il notevole valore del patrimonio che riguardano, comportano il divieto di cumulo. Se l’attività ha ad oggetto la gestione di aziende l’amministratore, scelto in un apposito albo, non può essere affidatario di un altro incarico avente ad oggetto un’altra azienda. Vengono individuate delle preclusioni per la nomina, tra le quali preme evidenziare quella relativa al pregresso svolgimento di attività lavorativa o professionale in favore del proposto.

Responsabilità nella gestione e controlli della Pubblica Amministrazione (nuovo art. 35 bis  d. lgs n. 159/2011). In materia di responsabilità è stato introdotto questo articolo, il quale espressamente limita ai casi di dolo o di colpa grave la responsabilità dell’amministratore e dei suoi ausiliari per gli atti di gestione che sono stati posti in essere nel periodo in cui era in vigore il provvedimento di sequestro.

A partire dalla data del sequestro devono essere notificati all’amministratore tutti gli accertamenti che la Pubblica Amministrazione svolge sull’azienda e per i 6 mesi successivi a tale notifica è sospesa l’irrogazione delle sanzioni; devono essere altresì sanate le violazioni eventualmente intercorse.

Novità di particolare rilievo è contenuta nel terzo comma il quale, allo scopo di consentire la effettiva prosecuzione dell’attività, prevede che il Prefetto rilasci all’azienda una nuova documentazione antimafia ex art. 84 del Codice.

Relazione dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 36 d. lgs n. 159/2011). La relazione che deve essere presentata al giudice, oltre agli elementi già elencati dalla normativa previgente, deve contenere ora anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia della relazione limitatamente alla parte in cui essa attesta il valore dei beni come stimato dall’amministratore giudiziario. Qualora le parti lo ritengano opportuno possono presentare delle contestazioni relative alla stima ed il Tribunale, se non le considera inammissibili, avvia un accertamento avente ad oggetto il presumibile valore di mercato dei beni con apposita perizia.

Compiti dell’amministratore giudiziario (nuovo art. 37 d. lgs n. 159/2011). La novità riguarda la gestione dei ricavi derivanti dalla amministrazione degli immobili, la cui disciplina è rinviata ad un decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con quello di Giustizia e quello degli Interni. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l’amministratore giudiziario cessa dall’incarico e il tribunale provvede agli adempimenti di cui all’art. 42 e all’approvazione del rendiconto di gestione.

Compiti dell’Agenzia (nuovo art. 38 d. lgs n. 159/2011). Fino al decreto di confisca di secondo grado l’Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all’autorità giudiziaria allo scopo di garantire la migliore utilizzazione dei beni. In seguito all’emanazione del decreto, invece, è compito dell’Agenzia amministrare i beni sotto la direzione del giudice delegato che fino al provvedimento di destinazione ne cura la gestione. L’Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, individuati e retribuiti secondo le modalità previste per l’amministratore giudiziario oppure dall’amministratore giudiziario già nominato. L’Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di primo grado, pubblica nel proprio sito internet l’elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

Gestione dei beni sequestrati (nuovo art. 40 d. lgs n. 159/2011). L’attività di gestione viene regolata dalle direttive del giudice delegato che tiene in debito conto l’ausilio e il supporto prestato dall’Agenzia.

È prevista la possibilità per l’amministratore, sotto autorizzazione giudiziale, di concludere un contratto di locazione oppure di concedere in comodato gli immobili finché non sopraggiunge il provvedimento definitivo di confisca o comunque fintanto che questi non vengano eventualmente concessi agli enti territoriali per perseguire finalità sociali.

Lo strumento introdotto dalla riforma per opporsi agli atti posti in essere dall’amministratore senza la necessaria autorizzazione scritta giudiziale è il reclamo. Tale opposizione può essere sollevata dal pubblico ministero, dal proposto o da chiunque vi abbia comunque interesse nel termine di 15 giorni che decorre dal momento in cui essi ne hanno avuto effettiva conoscenza. Il giudice provvede nei 10 giorni successivi con procedimento in camera di consiglio.

 

DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Gestione delle aziende sequestrate (modifiche all’art. 41 d. lgs n. 159/2011). Con riferimento all’ipotesi in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende e, ora, anche partecipazioni societarie che comportino il raggiungimento di determinate maggioranze, il legislatore ha voluto approntare alcune precisazioni nell’ottica, ispiratrice della riforma, di approntare una tutela maggiore in favore dei terzi che vantano diritti sui beni e dei lavoratori impiegati in imprese oggetto di tali misure.

Viene, infatti, posta maggiore attenzione sul contenuto che la relazione di cui all’art.36 deve avere; è in particolare evidenziato che, ai fini della determinazione riguardo la concreta possibilità di prosecuzione dell’attività, devono essere presi in considerazione la tipologia e i caratteri dell’attività, la forza lavoro impiegata, la capacità produttiva nell’ambito delle condizioni ambientali e la situazione del proposto e della sua famiglia. Nella proposta di prosecuzione dell’attività devono essere indicati i nominativi dei creditori e di coloro che vantano sui beni oggetto di sequestro diritti, reali o personali, di godimento o di garanzia. Altresì devono essere inclusi in tale elencazione anche i nominativi di coloro che hanno prestato attività lavorativa in favore dell’impresa; l’amministratore deve poi indicare il numero di lavoratori che ritiene necessario per la prosecuzione dell’attività e deve tenere in debito conto le proposte e i pareri presentati dalle organizzazioni sindacali.

La proposta, unitamente al parere, è trasmessa al giudice delegato e quest’ultimo, entro 30 giorni dall’immissione in possesso da parte dell’amministratore, dopo averla valutata in camera di consiglio, autorizza la prosecuzione dell’attività oppure la sospende con riserva di valutare la relazione semestrale. Nel primo caso approva il programma presentato e detta le linee direttrici per la gestione. Solamente nel caso in cui la prosecuzione dell’attività aziendale non sia una via praticabile l’amministratore può proporre la messa in liquidazione dell’azienda, che risulta quindi una strada residuale. In siffatta evenienza, se il giudice conviene con l’amministratore dispone la messa in liquidazione e con decreto del Ministro di Giustizia, di concerto con quello dello Sviluppo Economico e quello dell’Economia ne vengono stabilite le modalità.

Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate (nuovo art. 41 bis d. lgs n. 159/2011).Tale disposizione di occupa del Fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di garantire un’adeguata ristrutturazione aziendale e il mantenimento dei livelli occupazionali, individuata come priorità dal legislatore della riforma. Ed infatti l’accesso al Fondo, previa autorizzazione giudiziale, è volto a assicurare l’accesso al credito bancario e il sostegno agli investimenti.

Il Fondo, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l’emersione alla legalità nell’ambito aziendale. L’accesso al Fondo avviene mediante richiesta presentata dall’amministratore giudiziario e previa autorizzazione da parte del giudice delegato, dopo l’adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell’attività d’impresa e sono privilegiate le aziende che presentano una situazione economica di maggiore difficoltà. I finanziamenti erogati devono essere restituiti usufruendo di un tasso agevolato e secondo le modalità stabilite in un decreto che il Ministero dello Sviluppo Economico è delegato ad emettere. Al fine di fornire una garanzia della restituzione di quanto erogato è previsto che siano istituiti pegni o ipoteche a favore dell’Erario.

L’amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell’albo nazionale degli amministratori giudiziari indicati da INVITALIA S.p.A., tra i suoi dipendenti.

(Si segnala che disposizioni in materia di credito bancario sono ora contenute nella legge di stabilità per il 2016 – art. 1, commi 192ss della legge n. 208 del 2015; leggi questa scheda).

Delega in materia di premialità fiscale e contributiva (art. 47 della proposta di legge). E’ prevista l’emanazione di un decreto legislativo nel quale sia contenuta la disciplina degli incentivi, contributivi e fiscali  a favore delle imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria,  al fine di favorire l’emersione del lavoro non regolare. Vengono indicati i criteri che il Governo deve seguire per l’emanazione del decreto ed indicate le linee direttive che devono essere rispettate. A titolo esemplificativo, nei contratti di appalto, a parità di condizioni d’offerta, dovranno essere preferite le aziende sequestrate o confiscate e ciò al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria e che l’amministratore si adoperi al fine di sanare le eventuali irregolarità contributive emerse.

Istituzione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti (nuovo 41 ter  d. lgs n. 159/2011). Allo scopo di garantire in modo più efficace la prosecuzione dell’attività d’impresa, di agevolare l’amministratore giudiziario e di salvaguardare i livelli occupazionali, il legislatore stabilisce l’istituzione di Tavoli permanenti sulle aziende sequestrate o confiscate, la cui composizione è puntualmente regolata dalla norma.

Supporto delle aziende sequestrate o confiscate (nuovo art. 41 opties  d. lgs n. 159/2011). Nella gestione dell’azienda l’amministratore giudiziario, dopo aver sentito l’Agenzia ed il competente tavolo tecnico di cui all’articolo precedente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possono avvalersi del supporto tecnico, che deve essere a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel settore in cui opera l’azienda o in settori affini. Essi devono essere individuati nel rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità a fornire il necessario sostegno all’azienda. Inoltre è previsto che ci si possa avvalere del supporto tecnico delle Camere di Commercio e ciò allo scopo di favorire il collegamento dell’azienda, sequestrata o confiscata, in raggruppamenti ed in reti d’impresa.

Gestione dei beni confiscati (nuovo art. 44 d. lgs n. 159/2011). È previsto ora che l’Agenzia abbia competenza in tema di gestione di beni solamente dopo che essi siano stati confiscati in via definitiva.

Liberazione degli immobili e delle aziende (nuovo art. 45 bis d. lgs n. 159/2011). Tale norma disciplina la liberazione e lo sgombero dell’immobile qualora esso risulti ancora occupato ovvero nell’azienda siano presenti i soggetti di cui all’articolo 21 commi 2 bis e 2 ter.

 

DISPOSIZIONI SULLA DESTINAZIONE DEI BENI CONFISCATI:

Restituzione per equivalente (nuovo art. 46 d. lgs n. 159/2011). Viene ampliato il novero delle finalità per cui i beni sono stati assegnati nei casi in cui è prevista la restituzione per equivalente. Il pagamento delle somme è ora sempre a carico del Fondo Unico Giustizia.

Destinazione dei beni e delle aziende (modifiche all’art. 48 d. lgs n. 159/2011). La novità principale consiste nella previsione per cui la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ex artt. 2555 ss c.c. o di beni immobili. L’elenco dei beni confiscati deve essere aggiornato ogni mese e ne deve essere data pubblicità sul sito istituzionale, a pena di responsabilità dirigenziale. Anche la destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità sui siti dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario.

Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati quali assegnatari in concessione qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all’opportunità della prosecuzione dell’attività.

 

DISPOSIZIONI SULL’AMMINISTRAZIONE E DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI DIRETTE A SEMPLIFICARE IL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DEI TERZI

Diritti dei terzi (modifiche all’art. 52). Variano le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati. Il proposto non deve disporre di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito e il credito non deve essere strumentale all’attività illecita se il creditore dimostra la buona fede e l’illecito affidamento.

Pagamento di debiti anteriori al sequestro (nuovo art. 54 bis d. lgs n. 159/2011).L’amministratore giudiziario può essere autorizzato a rinegoziare le esposizioni debitorie dell’impresa, a provvedere ai conseguenti pagamenti e a pagare i crediti relativi a prestazioni collegate a rapporti necessari per la prosecuzione dell’attività, anche se sorti prima dell’emanazione del provvedimento di sequestro.

Azioni esecutive (nuovo art. 55 d. lgs n. 159/2011). È prevista la sospensione delle procedure esecutive già pendenti e l’estinzione di quelle relative a beni che siano stati oggetto di provvedimento di confisca, salva la riapertura della procedura in caso di dissequestro.

Domanda del creditore (nuovo art. 58 d. lgs n. 159/2011). A fronte delle domande dei creditori è ora previsto che l’amministratore giudiziario rediga un progetto di stato passivo indicando le sue motivate conclusioni sull’ammissione o sull’esclusione di ogni singola domanda, che deve essere depositato venti giorni prima dell’udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, lino a cinque giorni prima dell’udienza.

Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo (nuovo art. 59 d. lgs n. 159/2011). All’udienza per la verifica dei crediti sono indicati i crediti da ammettere e quelli da non ammettere dandone succinta motivazione. Ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all’art 54 bis.

Progetto e piano di pagamento dei crediti (nuovo art. 61 d. lgs n. 159/2011). La novella prevede che sia l’Agenzia a redigere il progetto di pagamento dei crediti, dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile e a ordinarne il deposito affinchè ne sia data comunicazione a tutti i creditori. È sempre l’Agenzia a prevedere il piano di pagamento e a procedere con i pagamenti ai creditori.

Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro (nuovo art. 63 d. lgs n. 159/2011). La norma consente all’amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva e previa autorizzazione del tribunale, di presentare al Tribunale fallimentare competente domanda per l’ammissione al concordato preventivo o  accordo di ristrutturazione dei debiti.

Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento (nuovo art. 64 d. lgs n. 159/2011). La norma contiene delle specificazioni rispetto al testo previgente, volte a garantire un miglior controllo dei crediti e dei diritti riguardanti i beni oggetto di sequestro.

 

DISPOSIZIONI SULL’AGENZIA NAZIONALE PER L’AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (nuovi artt. 110 – 114 d. lgs n. 159/2011)

L’Agenzia è posta sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio (anziché del Ministro dell’interno). La sede principale è a Roma (anziché Reggio Calabria, che rimane come sede secondaria) e sono soppresse le sedi secondarie.

Sono introdotte modifiche all’organizzazione: in particolare sono modificati i requisiti per la nomina del Direttore, è istituito un Comitato consultivo (con la previsione di numerosi esperti designati da diverse Amministrazioni e rappresentanti delle associazioni e de sindacati) ed è ampliato il Consiglio direttivo. Sono inoltre costituiti nuclei di supporto presso ogni prefettura.

Sono precisati i compiti dell’Agenzia nell’attività di collaborazione con l’autorità giudiziaria (vedi anche supra), prevedendo in particolare la possibilità di proporre gli interventi necessari a salvaguardare la prosecuzione o ripresa dell’attività imprenditoriale e di promuovere protocolli d’intesa a livello locale.

 

IPOTESI PARTICOLARI DI CONFISCA

Confische di mafia (modifiche al d.l. 308 del 1992). L’ambito applicativo dell’art. 12 sexies del decreto legge n. 306/1992 viene ampliato fino a ricomprendere le ipotesi di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. e cioè i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416 bis e 630 c.p.,  i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché i delitti previsti dall’articolo 74 Dpr. n. 309 del 1990, dall’art.291 quater del Dpr. n. 43 del 1973 e dall’art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006. Si introduce anche il riferimento all’art. 295, comma 2, in materia doganale.

È stabilito espressamente che il condannato non abbia la facoltà di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale.

Quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni o delle utilità di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di altro denaro, beni o utilità di legittima provenienza per un valore corrispondente delle quali il reo abbia disponibilità.

Allo scopo di implementare la tutela nei confronti dei terzi la novella prevede che nel processo di cognizione debbano essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

La confisca si applica anche quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

L’autorità giudiziaria che è dichiarata competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso.

Confisca obbligatoria (modifica dell’art. 603 quater c.p.). Per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (con riferimento in particolare al c.d. caporalato) è introdotta un’ipotesi di confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

 

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE (modifiche al d. lgs n. 231/2001)

E’ ampliato il catalogo dei reati presupposto in tema di responsabilità amministrativa degli enti, introducendo all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 un riferimento anche al reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

 

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE

Soggetti destinatari (modifiche all’art. 4 d. lgs n. 159/2011).Nel novero di soggetti vengono inseriti anche coloro che siano indiziati del reato di cui all’art. 418 c.p. e cioè del reato di assistenza agli associati alle associazioni a delinquere e mafiose (ad esempio chi favorisce i latitanti mafiosi). Inoltre è introdotto nell’art. 4 un nuovo comma che si riferisce ai soggetti indiziati di uno dei delitti contro la Pubblica amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322 bis c.p. (peculato, concussione, corruzione etc). (Per alcune considerazioni critiche s tale disposizione leggi questo articolo).

Titolarità della proposta. Competenza (modifiche all’art. 5 d. lgs n. 159/2011). Viene stabilito che la proposta deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni specializzate o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2 sexies dell’art. 7 bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (vedi supra).

Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale (nuovo art. 14 d. lgs n. 159/2011). Si precisa che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare e durante il tempo in cui egli è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Al termine dello stato di detenzione, se si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica la persistenza della pericolosità sociale dell’interessato; se questa persiste emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, in caso contrario emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

Per ulteriori approfondimenti vedi anche il dossier del Servizio Studi del Senato.

(A cura di Benedetta Rossi, dottoranda in diritto penale presso l’università degli studi dell’Insubria)