La legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione del decreto legge n. 50 del 2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo contiene disposizioni in materia di giochi e sul ruolo ed organizzazione dell’Anac (alcune presenti nel testo del decreto legge e altre inserite nel corso dell’iter parlamentare), che qui di seguito sono sintetizzate.

Disposizioni in materia di giochi.

L’art. 6 riguarda aspetti di natura fiscale. In particolare si incrementa la tassazione (in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di ritenuta sulle vincite) su alcune tipologie di giochi (new slot, VLT, lotto, Enalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Vinci per la vita-Win for life etc).

L’art. 6 bis dispone la progressiva riduzione del numero di slot machine, dando concreta attuazione a quanto già stabilito dalla legge di stabilità per il 2016: alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo di tali apparecchi non potrà essere superiore a 265.000.

Una disposizione specifica riguarda la deroga al divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga della concessione di gioco per la raccolta del Bingo, a quei concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali.

Si segnala che nel corso dell’iter sono stati accolti dal Governo alcuni ordini del giorno che riguardano in particolare:

– l’opportunità di consentire l’accesso al gioco, in tutte le sue forme, solo attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria, come a tutt’oggi avviene nei distributori automatici di tabacchi;

– il contrasto del mercato illegale dei giochi, in –particolare aumentando i controlli sul territorio con specifico riferimento agli esercizi che dispongono di macchine Awp;

– le modalità attuative della riduzione delle slot machine.

Disposizioni riguardanti l’Autorità anticorruzione.

L’art. 52 ter ripristina, con una nuova disciplina, i poteri dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) in caso di bandi, atti e provvedimenti viziati da violazioni della normativa in materia di contratti pubblici per appalti di particolare rilevanza (tali poteri erano stati soppressi con il decreto legislativo n. 56 del 2017 di riforma del codice dei contratti). Più in particolare, la norma attribuisce all’Anac la possibilità di agire in giudizio per l’impugnazione di tali atti, con ricorso al giudice amministrativo in caso di mancato adeguamento al parere espresso in materia.

L’art. 52 quater riconosce all’ANAC il potere di definire con propri regolamenti l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale.

 

Per ulteriori approfondimenti vedi il dossier del Servizio Studi del Senato.