Le Camere hanno approvato la legge n. 62 del 2014 Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso, che modifica l’art. 416-ter del codice penale.

Il nuovo testo dell’art. 416-ter prevede due fattispecie di reato, entrambe punite con la reclusione da 4 a 7 anni.

La prima riguarda chiunque accetti la promessa di procurare voti mediante le modalità proprie dell’associazione mafiosa (fondate sull’intimidazione, così come definita dal terzo comma dell’art. 416 bis) in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di “altra utilità” (ampliando così la varietà delle prestazioni che possono essere garantite dall’associazione mafiosa). Il reato si sostanzia, quindi, anche se il procacciamento di voto non sia davvero avvenuto, ma solo promesso.

La seconda riguarda chi promette di procurare voti con le medesime modalità intimidatorie: viene così punito anche il procacciamento di voti.


TESTO DELLA LEGGE

Art. 1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».


Per ulteriori approfondimenti consulta il dossier del servizio Studi della Camera.

(Novembre 2014)