Premessa. Il decreto legge n. 13 del 2017 (convertito nella legge 13 aprile 2017, n. 46) detta una serie di norme volte ad accelerare i procedimenti in materia di protezione internazionale e a contrastare l’immigrazione illegale, anche attraverso modifiche al Testo unico sull’immigrazione. Il provvedimento è stato approvato dal Senato in prima lettura (AS 2705) e poi dalla Camera (AC 4394). Qui sono sintetizzati gli aspetti principali del provvedimento, nel testo definitivamente approvato dalla Camera, e le posizioni emerse nel corso delle audizioni svoltesi al Senato.
I contenuti. Nel corso dell’iter il decreto legge è stato modificato in più punti, come di seguito specificato. In particolare, il nuovo testo prevede che le disposizioni di questo provvedimento non si applicano ai minori non accompagnati (art. 19 bis).
Le nuove sezioni specializzate. IL testo originario istituiva 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia; ciò al fine di assicurare maggiore specializzazione dei giudici e celerità ai ricorsi giurisdizionali. Nel corso dell’iter le sezioni sono state portate a 26, pari al numero delle Corti d’appello, ed ampliate le loro competenze (per l’impugnazione dei provvedimenti sulla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale e le controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana) (artt. 1-5 e 11).
Le modifiche delle procedure. Sono introdotte alcune modifiche al procedimento di riconoscimento della protezione, con particolare riferimento in particolare alle notificazioni, al colloquio personale, all’adozione del rito camerale e alla videoregistrazione dei colloqui con la Commissione (artt. 6-10). Alcuni emendamenti sono stati introdotti nel corso dell’esame al Senato prevedendo in particolare una serie di casi e nei quali l’udienza si deve comunque tenere e la decisione deve essere collegiale.
Lavori socialmente utili. E’ prevista la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, ad attività sociali in favore delle collettività locali (art. 8).
Assunzioni di personale. Il provvedimento prevede l’assunzione di 250 unità per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo e di 60 unità della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale; è inoltre disposto l’incremento di 10 unità delle sedi diplomatiche e consolari in Africa (artt. 12 – 14).
Rito abbreviato nei giudizi avverso il decreto di espulsione. E’ prevista l’applicazione del rito abbreviato nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato o di prevenzione del terrorismo (art. 16).
Misure di contrasto dell’immigrazione illegale. E’ prevista in particolare una nuova disciplina del riconoscimento, un miglioramento dei sistemi informativi e l’istituzione dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), dislocati sull’intero territorio nazionale: in tali Centri non possono essere ospitati soggetti vulnerabili (minori, disabili, donne in stato di gravidanza etc); è previsto un ampliamento del periodo massimo di trattenimento dei migranti in tali Centri (artt. 8 e 17-19).
Relazione al Parlamento. E’ prevista una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni del decreto legge e ai risultati conseguiti (art. 20).
Notizie sull’iter. Al Senato, dopo l’esame da parte delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali (sedute del 15 marzo 2017, 16 marzo 2017, 20 marzo 2017, 21 marzo 2017 – clicca qui e qua – e 22 marzo 2017 – clicca qui e qua), si è svolta la discussione in Aula il 22 marzo 2017,il 23 marzo 2017 e il 28 marzo 2017: in quest’ultima seduta il Governo ha posto la questione di fiducia ed il 29 marzo 2017 il provvedimento è stato approvato. In Commissione sono state effettuate anche alcune audizioni informali (vedi infra). Per il parere della Commissione Bilancio clicca qui qui e qua.
Le Commissioni della Camera hanno svolto l’esame il 30 marzo 2017, il 5 aprile 2017 e il 6 aprile 2017. L’Assemblea di Montecitorio ha svolto la discussione generale nella seduta del 10 aprile 2014, nel corso della quale il Governo ha posto la questione di fiducia, votata nella seduta dell’11 aprile 2017: l’approvazione definitiva del provvedimento è avvenuta il 12 aprile 2017.
Sintesi delle audizioni informali. Hanno presentato documenti UHNCR, Arci, Consiglio superiore della magistratura – clicca qui e qui – Sezione A.N.M. della Cassazione, Asgi – clicca qui qui e qui – Cild, Sulpl, Aibi) con riferimento al testo originario, qui di seguito sintetizzati.
L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) manifesta apprezzamento per alcune misure del decreto legge, con riferimento in particolare alle nuove assunzioni e all’istituzione di nuove sezioni specializzate, raccomandando una riflessione più approfondita sulle competenze ad esse attribuite, sul loro numero e collocazione territoriale, in modo da tener conto dei carichi effettivi di lavoro. Esprime invece forti perplessità sulla procedura giurisdizionale dei ricorsi, in quanto potrebbe essere compromesso il diritto ad una accurata valutazione delle richieste di asilo; analogamente, è criticata l’istituzione dei
cosiddetti “punti di crisi” all’interno dei Centri di Primo Soccorso e Accoglienza (CPSA) in ragione della loro indefinita disciplina.
Molto critica la posizione dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) in quanto risulterebbero compressi diritti inviolabili della persona, in particolare per l’eliminazione del contraddittorio e la cancellazione del grado di appello. Perplessità anche sull’istituzione di sezioni specializzate in assenza di nuove risorse per i tribunali interessati. Critiche anche ai nuovi Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), all’allungamento dei tempi di detenzione e al c.d. “lavoro volontario” che tale non sarebbe in quanto condiziona l’accesso alla procedura d’asilo e al sistema d’accoglienza.
L’associazione Amici dei bambini (AIBI) evidenzia l’opportunità di garantire misure specifiche a favore dei minori non accompagnati e delle famiglie dei migranti, sia per quanto riguarda la procedura che il sistema di accoglienza.
Il Sindacato unitario lavoratori polizia locale (SULPL) sottolinea la necessità di modificare l’art. 57 del codice di procedura penale, attribuendo ai Comandanti, ai Responsabili di area, agli
Addetti al coordinamento e controllo appartenenti alla polizia locale la qualifica di Ufficiali di polizia giudiziaria a competenza generale, senza ulteriori limitazioni se non quelle legate al territorio della struttura di appartenenza.
Il Consiglio superiore della magistratura (che esprimerà presto un parere formale più articolato sul provvedimento) sottolinea l’esigenza di una maggiore diffusione nel territorio delle sezioni specializzate, che tenga conto dei flussi di lavoro. Ritiene inoltre essenziale rafforzare le garanzie del procedimento presso le nuove sezioni specializzate anche in ragione dell’eliminazione del secondo grado di giudizio.
Anche la Sezione A.N.M. della Cassazione manifesta apprezzamento per l’istituzione di nuove sezioni specializzate, che andrebbero però adeguatamente potenziate; critica invece l’adozione di un modello procedimentale camerale tendenzialmente senza contraddittorio ed esclusivamente scritto (ciò che riduce le garanzie dei soggetti interessati) e l’abolizione dell’appello (con effetti negativi sull’attività ordinaria della Corte di Cassazione, le cui competenze in caso di errore sarebbero comunque limitate).
Molto critica la posizione dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI). Viene contestato il numero esiguo delle sezioni specializzate – le cui competenze risultano peraltro parziali, in quanto viene fatta salva la competenza su alcune materie del giudice di pace, del giudice amministrativo e del tribunale ordinario – ciò che è contrario al principio di prossimità del Giudice naturale, con aggravio di costi a carico dei migranti; critiche anche alla nuova disciplina delle notificazioni, della videoregistrazione dei colloqui con la Commissione territoriale e del procedimento, oltre che all’eliminazione del grado d’appello: tali disposizioni si risolvono nel complesso in una compressione dei diritti dei migranti. Contestata anche l’assenza di una puntuale disciplina degli hotspot e il ricorso più massiccio al rimpatrio forzoso. Formulate infine proposte sui criteri di selezione del personale delle Commissioni territoriali.
Dure critiche al decreto legge anche da parte della Coalizione italiana libertà e diritti civili (Cild) con riferimento alla riduzione delle garanzie processuali, all’estensione del periodo di detenzione amministrativa e alla previsione di lavori socialmente utili non retribuiti, che non possono essere considerati a titolo volontario poiché essi risultano obbligatori ai fini dell’accoglienza o comunque condizionano il riconoscimento dello status di rifugiato.
Altre audizioni. Si segnala che un approfondimento delle misure contenute nel decreto legge n. 17 è stato effettuato anche nelle audizioni da parte delle Commissioni parlamentari del Ministro dell’Interno e del Capo della polizia.
Per maggiori informazioni sul testo originario consulta il primo dossier ed il secondo dossier del Servizio Studi del Senato. Sul testo trasmesso alla Camera vedi quest’altro dossier del Servizio Studi della Camera.