PREMESSA. La legge n. 43 del 2019, Modifica all’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, è stata approvata definitivamente dalle Camere il 14 maggio 2019 (cfr. iter parlamentare), per entrare in vigore il successivo 11 giugno. Con essa il legislatore ha rimesso mano ad una norma già più volte rinovellata nel recente passato: da ultimo, con la legge n. 103 del 2017; in maniera più consistente, con la legge n. 62 del 2014.

IL NUOVO ARTICOLO 416-TER. Vengono ora puniti con la pena della reclusione da 10 a 15 anni (la medesima cui sono assoggettati, ai sensi dell’art. 416-bis, co. 1, c.p., i membri delle associazioni di tipo mafioso) coloro che accettino, in maniera diretta o per mezzo di intermediari, promesse di sostegno elettorale offrendo o promettendo come contropartita denaro, qualunque altra utilità ovvero, ancora, la disponibilità ad assecondare interessi o esigenze di associazioni mafiose. Il promittente, colui cioè che si impegna a condizionare il voto in favore del politico, deve essere un appartenente ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso oppure avvalersi dei metodi mafiosi nella sua attività di procacciamento dei voti (comma 1).

Nel raffronto con le previgenti statuizioni del comma 1, emerge anzitutto l’estensione della punibilità anche alle ipotesi in cui la condotta incriminata sia stata messa in pratica grazie all’ausilio di un intermediario. L’ampliamento del novero dei soggetti attivi del reato, includendovi pure gli appartenenti ad associazioni mafiose, sottende invece la volontà di porre rimedio ai vincoli interpretativi sorti in sede giurisprudenziale a seguito della riforma del 2014 (cfr. nota breve). Ulteriormente esteso, oggi, risulta poi l’oggetto delle prestazioni che possono andare a costituire la merce di scambio del promissario (il politico): non più soltanto il denaro ed ogni altra utilità, ma anche la «disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa». Si segnala infine l’ampliamento della cornice edittale, dapprima ricompresa tra sei anni nel minimo e dodici anni nel massimo.

La stessa misura afflittiva è posta a carico di chi prometta, in via diretta o mediata (questo inciso non era presente nella vecchia formulazione), di reclutare i suffragi (comma 2).

Nel caso in cui all’accettazione della promessa di voti consegua l’elezione del promissario, la pena stabilita dal primo comma è aumentata della metà (comma 3).

Alla condanna per voto di scambio politico-mafioso consegue sempre la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici (comma 4).

Quanto disposto dai commi terzo e quarto rappresenta una novità rispetto a ciascuna delle precedenti versioni della norma in oggetto.

ITER D’APPROVAZIONE. Il progetto di legge, di iniziativa dei senatori Giarrusso ed altri (AS 510), ha iniziato il suo percorso parlamentare presso la 2a Commissione Giustizia del Senato, che ne ha avviato l’esame il 10 settembre 2018. Il dibattito è proseguito nelle sedute del 26 settembre 2018 (antimeridiana; pomeridiana), 9 ottobre 201816 ottobre 201817 ottobre 2018 (con l’approvazione di un emendamentovedi AS 510-A). La discussione in Aula ha preso avvio il 23 ottobre 2018, per concludersi con l’approvazione del testo nel corso della seduta del 24 ottobre 2018.

Il provvedimento è stato dunque incardinato presso la II Commissione Giustizia della Camera il 4 dicembre 2018 (AC 1302), in abbinamento all’AC 766 vertente sulla medesima tematica. Il 19 dicembre 2018 si è tenuto un ciclo di audizioni informali, sviluppatosi nella seduta del 20 dicembre 2018. Il dibattito ha avuto seguito il 16 gennaio 201923 gennaio 2019 (in tale circostanza è stato adottato come testo base l’AC 1302), 13 febbraio 2019 e 14 febbraio 2019 (con l’approvazione di un emendamento). Il 21 febbraio 2019 è stato conferito alla relatrice il mandato a riferire in senso favorevole all’Assemblea, la quale ha esaminato i contenuti del progetto, così come emendato dalla Commissione, nelle sedute del 25 febbraio 20196 marzo 2019, giungendone all’approvazione il 7 marzo 2019 (con un’ulteriore modifica).

Il testo è conseguentemente tornato all’attenzione del Senato, riprendendo il suo iter presso la 2a Commissione Giustizia il 19 marzo 2019; ne è stata quindi alimentata la discussione il 9 aprile 201910 aprile 2019 e 11 aprile 2019, per essere approvato definitivamente dall’Aula il 14 maggio 2019.

Per approfondimenti, relativi all’evoluzione normativa così come alle interpretazioni giurisprudenziali, si rimanda alla nota breve realizzata dal Servizio Studi del Senato.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)