Premessa. Il decreto-legge n. 109 del 2018 ‘Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze’ (c.d. “decreto Genova”), approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 settembre 2018, è entrato in vigore il 29 settembre 2018. Ne sono di seguito sintetizzati gli aspetti concernenti la normativa antimafia.

Il testo adottato dal CdM. Il decreto, nella sua versione originaria, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione conseguente al crollo del viadotto autostradale noto come ponte Morandi (nel comune di Genova), attribuiva a questi il potere di operare «in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea» (art. 1, co. 5).

Quanto alle fasi di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (o che fruiscono di contribuzione pubblica) relativi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il decreto rende applicabile la stessa disciplina prevista, in materia di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata, dall’art. 30 della legge n. 229 del 2016 (di conversione del decreto-legge n. 189 del 2016). In particolare, il Commissario straordinario si avvale della Struttura di missione – di cui fa parte anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – e dell’Anagrafe antimafia degli esecutori ivi previste: la prima è competente ad eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell’informazione antimafia per tali contratti, qualunque ne sia il valore o l’importo; la seconda garantisce che gli operatori economici che intendano partecipare agli interventi di ricostruzione di cui al provvedimento in esame non siano soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 29, co. 1).

Nel selezionare l’impresa che dovrà eseguire i lavori, il privato beneficiario dei contributi è tenuto a seguire una procedura concorrenziale volta a privilegiare il miglior offerente. A tale selezione possono partecipare solamente le imprese che risultino iscritte nella suddetta Anagrafe (art. 21, co. 13). Con specifico riguardo agli interventi di immediata riparazione (per gli edifici dichiarati non agibili, ma che non necessitano di un intervento strutturale), è invece necessario che i lavori siano affidati ad imprese che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe antimafia e che abbiano altresì prodotto l’autocertificazione antimafia di cui all’art. 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) (art. 23, co. 5, lett. a).

Relativamente alla ricostruzione pubblica, il Commissario straordinario può individuare gli interventi ritenuti essenziali e aggiudicare appalti mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, applicandosi l’art. 63, co. 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). L’invito contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione dell’appalto deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti nell’Anagrafe antimafia. In mancanza di cinque operatori con detto requisito, l’invito va rivolto ad almeno cinque operatori iscritti nelle white list di cui alla legge n. 190 del 2012 e che abbiano presentato domanda di iscrizione alla predetta Anagrafe (art. 26, co. 3).

Le modifiche introdotte in sede di conversione. La legge n. 130 del 2018 (di conversione del decreto-legge in oggetto), modificando il succitato art. 1, co. 5, in tema di deroghe alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, pur confermando il rispetto «dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea», fa ora salvo anche quello «delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159». Con decreto del Ministro dell’Interno, sono tuttavia «individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme» (ibid.).

Si prevede poi che, per poter ottenere la concessione dei contributi per la ricostruzione susseguente al sisma, il privato legittimato debba obbligatoriamente accludere alla domanda «l’indicazione dell’impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione del rispetto della normativa vigente in materia di antimafia» (art. 24, co. 1, lett. b-bis).

Iter parlamentare. Le Commissioni riunite VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici e IX Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera hanno avviato il 4 ottobre 2018 l’esame del decreto-legge (AC 1209), svolgendo anche alcune audizioni informali tra cui quella del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. La discussione in Aula ha avuto avvio il 24 ottobre 2018; il dibattito è proseguito nelle sedute del 25 ottobre 2018, 29 ottobre 2018 e 30 ottobre 2018, con l’approvazione di alcuni emendamenti (vedi AC 1209-A). Il testo è stato approvato dalla Camera il 31 ottobre 2018 ed è passato all’esame del Senato (AS 909): le Commissioni riunite 8a Lavori pubblici, comunicazioni e 13a Territorio, ambiente, beni ambientali ne hanno avviato la discussione il 5 novembre 2018. Il dibattito è proseguito nelle sedute del 6 novembre 2018, 7 novembre 2018, 8 novembre 2018, 12 novembre 2018 e 13 novembre 2018 (clicca qui e qua), con l’approvazione di un emendamento. Il testo proposto dalle Commissioni è stato incardinato in Aula il 14 novembre 2018, per essere definitivamente approvato nella seduta del 15 novembre 2018.

Per maggiori informazioni vedi il dossier del Servizio Studi della Camera e il dossier del Servizio Studi del Senato.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)