È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2023, n. 214 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022.
Tra le disposizioni contenute si segnala il Capo II recante misure in materia di commercio al dettaglio.
In particolare, l’art. 11 contiene le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Si stabilisce, nello specifico, che “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive” secondo linee guida del Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, che prevedono: clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale; la valorizzazione dei requisiti dimensionali della microimpresa; un numero massimo di concessioni di cui ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore. È prevista inoltre una ricognizione annuale da parte delle amministrazioni competenti delle aree destinate al commercio.
L’art. 11 della Legge Concorrenza contiene, inoltre, nei commi 4 e 5, la proroga delle concessioni già assegnate: si specifica, infatti, che continuano ad avere efficacia, fino al termine previsto nel relativo titolo, anche le concessioni già riassegnate ai sensi dell’articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del DL 34/2020 (come convertito). In particolare, il richiamato comma 4-bis prevedeva il rinnovo per dodici anni delle concessioni aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020: i procedimenti tesi al rinnovo di queste concessioni sono conclusi, specifica l’art. 11 della Legge Concorrenza, secondo le disposizioni dell’art. 181 del DL 34/2020 e “nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto”. Si prevede, inoltre, che anche le altre concessioni non interessate da questi procedimenti di rinnovo sono prorogate almeno sino al 31 dicembre 2025, ferma restando l’eventuale maggiore durata prevista.
Sul punto si è espresso il Presidente Mattarella con una lettera indirizzata ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio, in cui viene richiamata, tra le altre, anche la sentenza 291/2012 della Corte costituzionale: in quel caso la Consulta, rifacendosi alla direttiva (auto-applicativa) 2006/123/CE in tema di “servizi nel mercato interno”, si esprimeva nel senso dell’obbligo di una procedura di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, con conseguente necessità della disapplicazione delle norme interne incompatibili con la direttiva UE. La lettera del Presidente della Repubblica cita anche la sentenza 9104/2023 del Consiglio di Stato (sulla disapplicazione da parte del Comune di Roma del comma 4-bis dell’art. 181 del DL 34/2020) e il parere del 15 febbraio 2021 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. La lettera, infine, ha richiamato anche la vicenda, ritenuta analoga, delle concessioni demaniali marittime.
L’art. 12 della Legge Concorrenza contiene, inoltre, alcune misure di semplificazione in materia di attività commerciali che riguardano anche i Comuni. In particolare:
- In tema di valorizzazione degli esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, si prevede che le regioni, le città metropolitane e i comuni, d’intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, possano porre “limitazioni all’insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o l’adozione di misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici albi volti a valorizzarli”. Tali albi possono essere raccolti a livello nazionale ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di tali attività. I comuni, inoltre, possono “promuovere percorsi conciliativi tra esercenti e proprietari dei locali, volti a evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici”;
- In tema di vendite straordinarie (art. 15, d.lgs. 114/1998), si prevede che se un’impresa intende svolgere tali vendite contemporaneamente in esercizi commerciali situati in Comuni diversi, essa può presentare un’unica comunicazione al Suap del Comune ove ha la sede legale e sarà compito del Suap ricevente trasmettere tale comunicazione agli altri Suap territorialmente competenti.