Il decreto legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo è volto a migliorare gli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo.
In particolare, vengono imposti ai “soggetti obbligati” una serie di obblighi di verifica della clientela, di conservazione dei dati nonchè di segnalazione delle operazioni sospette alle autorità di vigilanza; nel caso sia oggettivamente impossibile effettuare adeguate verifiche è previsto l’obbligo di astenersi dal compimento di prestazioni in favore del cliente.
La norma prevede l’ampliamento dei soggetti obbligati a trasmettere le informazioni; si fa riferimento alle “persone politicamente esposte” (tra gli altri, assessori e consiglieri regionali, parlamentari europei, direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere, sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti e i vertici delle società da questi partecipate) nei cui confronti devono essere effettuati controlli più approfonditi. In caso di inosservanza sono previste sanzioni sia di carattere penale che amministrativo (pecuniarie e interdittive).
Il provvedimento ribadisce il ruolo dell’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia (competente a svolgere l’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette), della Direzione investiva antimafia (DIA, il cui ruolo viene rafforzato), del Ministero dell’economia e delle finanze (che può disporre ispezioni) e delle forze di polizia (in particolare del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, cui spettano gli approfondimenti di carattere investigativo). E’ istituito un nuovo organismo presso il Ministero dell’economia, il Comitato di sicurezza finanziaria e delle finanze, responsabile dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Il decreto istituisce il Registro dei titolari effettivi di persone giuridiche e trust, allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ prevista altresì la centralizzazione, in un’apposita sezione del registro delle imprese, delle informazioni sulla titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti fiscali.
Il provvedimento disciplina per questo comparto la procedura del whistleblowing: i soggetti obbligati devono predisporre processi idonei a garantire in forma anonima la segnalazione di operazioni sospette da parte dei propri dipendenti.
Obblighi ulteriori sono posti a carico dei prestatori di servizi di gioco, con l’adozione di procedure e sistemi di controllo nonché di identificazione dei giocatori adeguati a contrastare le attività di riciclaggio operate in questo settore e a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al gioco online e alle videolottery.
Disposizioni specifiche sono infine dettate per il money transfer, attività di rimessa di denaro all’estero, altro settore caratterizzato da un elevato rischio di infiltrazione criminale.
Per ulteriori informazioni consulta i dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato (clicca qui, qui e qua). Sulle rispettive competenze del Ministero dell’economia e della Banca d’Italia in materia di sanzioni per inosservanza degli obblighi di segnalazione di operazione sospetta vedi in parere espresso dall’Adunanza generale del Consiglio di stato in data 18 luglio 2018.