Premessa. Con l’art. 9 della Legge 91/2025 (Legge di delegazione europea 2024), il legislatore ha delegato il Governo a recepire la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente. La Legge delega dispone di apportare una serie di modifiche al Titolo VI-bis del libro II del codice penale (Delitti contro l’ambiente) per dare piena attuazione alle previsioni della Direttiva europea.
La Delega è stata esercitata con il Decreto Legislativo n. 81 del 2026 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE”.
Il Decreto Legislativo n. 81 del 2026, in conformità con i principi della Delega, interviene pertanto su:
- introduzione di nuovi reati,
- modifica di reati esistenti,
- modifica delle circostanze aggravanti e attenuanti,
- previsione di sanzioni effettive dissuasive e proporzionate anche per le persone giuridiche,
- adeguamento degli strumenti di confisca,
- previsione di meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti.
Qui il testo completo del Decreto.
Di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nel Decreto legislativo.
ARTICOLI 3-5: Modifiche Codice Penale (nuovi reati, modifiche di reati, aggravanti, confisca allargata)
Modifica art. 452 bis cp (reato di inquinamento ambientale): lo schema di decreto aggiunge espressamente, quale oggetto di tutela, l’habitat. Inoltre, lo schema di decreto interviene sulle circostanze aggravanti (in particolare, quando l’inquinamento avviene in danno di un ecosistema che abbia notevoli dimensioni o che subisca dall’inquinamento effetti durevoli; quando l’inquinamento causa la distruzione di un habitat; quando dalla condotta illecita deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone).
Nuovo art. 452-bis.1 cp (reato di commercio di prodotti inquinanti): il nuovo reato concerne la abusiva immissione sul mercato o abusiva messa in circolazione di un prodotto il cui impiego (per lo scarico, l’emissione o l’immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell’aria, nel suolo o nelle acque) determini una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell’ambiente.
Si prevede un sistema di aggravanti simile a quello dell’art. 452 bis cp.
Anche a questo reato si applicano le pene accessorie: dell’incapacità di contrattare con la PA; della confisca “allargata”, di cui all’art. 240-bis c.p. (essa colpisce, a seguito della condanna il denaro, i beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza).
Modifica art. 452-ter cp (reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale): tra i presupposti c’è anche il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1).
Nuovo art. 452-quinquiesdecies cp: definizione di abusività (rilevante ai fini del reato di inquinamento ambientale e del reato di commercio di prodotti inquinanti). Si indicano quegli atti la cui violazione sottende una condotta antigiuridica sanzionabile (es. disposizioni legislative dell’UE e disposizioni attuative interne anche di tipo amministrativo o regolamentare; autorizzazioni ottenute fraudolentemente o con violenza/minaccia o con la commissione di reati contro la PA).
Nuovo art. 452-sexiesdecies c.p.: circostanze aggravanti per tutti i reati del titolo VI-bis (es. aver conseguito dal reato un profitto di rilevante entità; aver commesso il fatto mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere)
Abrogazione dell’art. 733-bis cp (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto) perché ormai ricompreso nella nuova formulazione dell’art. 452 bis.
Nuovo reato di produzione e commercio di sostanze in grado di ridurre lo strato di ozono, nonché produzione e commercio prodotti contenenti sostanze lesive dell’ozono.
Nuovo reato di produzione e commercio di gas fluorurati a effetto serra, nonché produzione e commercio di prodotti contenenti tali sostanze.
ARTICOLO 6: ravvedimento operoso, confisca, ripristino dello stato dei luoghi
A tutti i nuovi reati e ai reati modificati con lo Schema di decreto, si estendono le seguenti disposizioni comuni ai reati ambientali:
- istituto del “ravvedimento operoso” ex art. 452-decies cp;
- istituto della “confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato”, ex art. 452-undecies cp. Quando dopo la condanna la confisca non sia in concreto possibile, si prevede anche la confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia la disponibilità (anche indirettamente o per interposta persona). I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della PA competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca se l’imputato ha efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, quando necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.
- Istituto del “ripristino dello stato dei luoghi”, ex art. 452-duodecies cp.
ARTICOLO 7: pubblicazione sentenza di condanna per la commissione dei reati ambientali
ARTICOLO 8: responsabilità 231 per reati ambientali
L’art. 6 della direttiva UE 2024/1203 impone agli Stati membri di assicurare che le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili per i reati ambientali previsti dalla direttiva stessa quando tali reati siano stati commessi a loro vantaggio. La direttiva stabilisce la previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, includendo non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure accessorie.
Lo schema di decreto prevede modifiche all’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti):
- ampliamento del catalogo dei reati-presupposto rilevanti ai fini della responsabilità dell’ente (si aggiunge il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
- inasprimento delle sanzioni pecuniarie (si eleva il massimo edittale da 900 a 1200 quote);
- si introduce un sistema di aggravamento automatico delle sanzioni in presenza di specifiche aggravanti ambientali.
NB: in tutti questi casi la scelta del legislatore italiano è di conservare l’attuale sistema per quote senza invece adottare la proposta europea di determinare la sanzione mediante il riferimento a due distinte percentuali del fatturato mondiale dell’ente o, in alternativa, all’indicazione di una pena pecuniaria fissa, peraltro estremamente elevata.
ARTICOLO 9: trasmissione dati statistici
Il Ministero della giustizia cura ogni anno la trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi ai reati ambientali e alla responsabilità degli enti e pubblica tali dati con cadenza triennale, in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale.
ARTICOLO 10: Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale
Viene istituito, alla Procura generale Cassazione, un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, per rafforzare coordinamento e cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti in relazione ai crimini ambientali.
Fanno parte del Sistema: Procuratore generale presso la Corte di cassazione, Procuratori generali presso le Corti d’appello, Procuratore nazionale antimafia.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può avvalersi anche della collaborazione specialistica dell’Arma dei Carabinieri.
ARTICOLO 11: Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali
La Strategia detta obiettivi, risorse e misure per rafforzare prevenzione e contrasto della criminalità ambientale. Viene adottata dal Parlamento, aggiornata con cadenza triennale, ed è orientata a un approccio basato sull’analisi dei rischi. Di seguito i suoi contenuti:
- obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali;
- coordinamento e cooperazione tra autorità nazionali e organismi dell’Unione europea, e supporto alle reti europee operanti nel settore;
- sostegno ai professionisti impegnati nell’attività di contrasto, stima risorse destinate alla criminalità ambientale;
- accrescere il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
ARTICOLO 12: clausola di invarianza finanziaria
L’iter di approvazione. È stato assegnato, in sede consultiva su atti del Governo, alle Commissioni II Giustizia della Camera e del Senato, lo schema di Decreto Legislativo per il recepimento della direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente (rispetto al quale il Governo è delegato ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/2025 – Legge di delegazione europea 2024). Sono previste osservazioni delle Commissioni XIV Politiche UE e V Bilancio della Camera e IV Politiche UE e VIII Ambiente del Senato. Qui il testo dello Schema di decreto legislativo; qui il dossier parlamentare.
La II Commissione Giustizia della Camera, nella seduta del 3 Marzo (video) ha svolto le audizioni di Avviso Pubblico, Ente Nazionale Protezione Animali, Corpo delle Guardie Ecologiche Ambientali, Lega Anti-vivisezione, Libera, Confcooperative, Utilitalia, nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva sulla tutela penale dell’ambiente. Qui è disponibile la memoria depositata da Avviso Pubblico in Commissione.
La II Commissione Giustizia della Camera, nella seduta dell’11 Marzo, ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni, presentata dal relatore, allo schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Qui il testo del parere approvato. Anche la II Commissione Giustizia del Senato ha approvato, nella seduta del 10 Marzo, la proposta di parere favorevole con osservazioni (qui il testo).
Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile la scheda di sintesi dello schema di Decreto Legislativo.