Decreto legislativo n. 54 del 2018 sugli amministratori giudiziari dei beni confiscati alle mafie (attuazione della riforma del codice antimafia)
Premessa. Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161 è volto a garantire la massima trasparenza delle procedure di affidamento, da parte della magistratura, degli incarichi di amministratore giudiziario dei beni confiscati.
Contenuti. La normativa, nel testo definitivamente approvato in seguito ai pareri espressi in sede parlamentare, individua ulteriori cause di incompatibilità dovute a:
– rapporti di parentela entro il terzo grado;
– affinità entro il secondo grado;
– convivenza di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
– assidua frequentazione (derivante cioè da una relazione sentimentale, da un rapporto di amicizia consolidato e connotato da “reciproca confidenza”, nonché il rapporto tra commensali abituali) con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico.
I soggetti interessati devono predisporre una dichiarazione sull’assenza di tali incompatibilità; in caso di falsa dichiarazione viene effettuata una comunicazione all’ordine o al collegio professionale, per l’attivazione del procedimento disciplinare, nonché a tutti i magistrati del distretto.
Il Presidente della Corte di appello esercita la vigilanza sulla corretta applicazione delle norme, avvalendosi di un’apposita banca dati informatizzata.
La stessa disciplina si applica anche ai curatori fallimentari e ai loro coadiutori (nominati ai sensi della legge fallimentare), ai commissari giudiziali e ai loro coadiutori (nominati in casi di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza ex lege n. 270 del 1999), al gestore della liquidazione e ai liquidatori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (ai sensi della legge n. 3 del 2012).
L’iter parlamentare. Lo schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 13) è stato esaminato dalle Commissioni speciali istituite da Camera e Senato.
Alla Camera l’esame del provvedimento si è svolto nelle sedute del 23 aprile 2018, 24 aprile 2018 e 3 maggio 2018 e il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti in merito (clicca qui e qua); nella seduta dell’8 maggio 2018 è stata presentata una proposta di parere. Nella seduta del 10 maggio 2018 è stato infine approvato un nuovo parere.
La Commissione speciale del Senato ha svolto l’esame il 3 maggio 2018 ed il 10 maggio 2018, ed in quest’ultima seduta è stato espresso il parere.
Per maggiori informazioni vedi il dossier del Servizio Studi di Camera e Senato e il dossier del Servizio Bilancio sui profili inerenti la quantificazione degli oneri.