Il decreto legislativo n. 38 del 2017 Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato è volto a uniformare l’attuale disciplina alla normativa europea, secondo i princìpi stabiliti dalla Convenzione penale sulla corruzione sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con legge n. 110 del 2012.

In particolare, vengono riformulate le fattispecie di corruzione tra privati di cui agli artt. 2635 e 2635 bis del codice civile, includendo tra i possibili responsabili di corruzione passiva, assieme a coloro che rivestono posizioni di vertice di amministrazione o di controllo, anche i soggetti che svolgono attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, e prevedendo la punibilità di colui che offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate. Con il nuovo art. 2635-ter c.c., in materia di pene accessorie, la condanna per i reati di cui agli articoli 2635 e 2635 bis c.c. comporta, in ogni caso, l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Infine, è stato modificato l’articolo 25 ter, lettera s-bis), del d.lgs. n. 231 del 2001 con riferimento al profilo della responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati.

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