PREMESSA. Il decreto legislativo n. 125 del 2019, Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, è volto a recepire nell’ordinamento italiano la V direttiva europea in materia di contrasto del riciclaggio di denaro di provenienza illecita (la 2018/843/UE), come pure a completare il recepimento della IV direttiva Antiriciclaggio (la 2015/849/UE); incompletezza, quest’ultima, rispetto alla quale la Commissione europea ha avviato nei confronti dell’Italia una procedura d’infrazione ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si ricorda che la direttiva 849 è stata recepita con il decreto legislativo n. 90 del 2017.

PRINCIPALI CONTENUTI DELLA V DIRETTIVA. Essa ha ampliato il novero dei soggetti cui si applica la previgente normativa, ricomprendendovi i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Debbono inoltre sottostare agli obblighi antiriciclaggio anche coloro che commerciano in opere d’arte o che in tale ambito agiscono in qualità di intermediari, anche nell’ipotesi in cui detta attività sia effettuata da gallerie d’arte e case d’asta, qualora il valore dell’operazione o di una serie di operazioni legate tra loro dovesse essere pari o superiore ad euro 10.000 (art. 1, par. 1, lett. c), della direttiva).

La direttiva in parola ha poi ridotto le precedenti soglie per l’utilizzo delle carte prepagate senza che insorga l’obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela.

È stato potenziato ed incrementato lo strumentario mediante il quale poter adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela (mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari), e parimenti rafforzate risultano le misure di adeguata verifica della clientela nel caso di rapporti d’affari oppure di operazioni afferenti i Paesi terzi ad alto rischio (art. 1, par. 11).

Con riguardo alle persone politicamente esposte, è fatto obbligo agli Stati membri di pubblicare e aggiornare un elenco puntuale delle funzioni che, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, vengono considerate importanti cariche pubbliche ai fini dell’individuazione di questa categoria di soggetti. Sulle organizzazioni internazionali accreditate negli Stati membri grava infine l’onere di pubblicare e aggiornare un elenco delle importanti cariche pubbliche presenti nella rispettiva sfera organizzativa. Gli elenchi sono inviati alla Commissione europea, che ha la facoltà di renderli pubblici (art. 1, par. 13).

Per approfondimenti sui contenuti del provvedimento si rimanda alla scheda di lettura realizzata dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

 

(a cura di Luca Fiordelmondo, Master APC dell’Università di Pisa)