È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 di recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio).
Il Decreto Legislativo interviene, nello specifico, sul tema del titolare effettivo.
Qui il testo.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti.
Premessa.
La Direttiva europea specifica che i registri dei titolari effettivi sono “nodi essenziali del nuovo ecosistema antiriciclaggio europeo ed è essenziale che siano accessibili in modo uniforme e tempestivo”.
Le Autorità legittimate all’accesso al Registro dei titolari effettivi (nuovo art. 21-bis).
Sono ricomprese nell’elenco delle Autorità: Mef, Banca d’Italia, Consob, Uif, Dia, GdF, Dna, le Autorità giudiziarie, le Autorità preposte al contrasto all’evasione fiscale, Olaf, Europol, la Procura Europea.
In tutti questi casi, si prevede che l’accesso, che avviene mediante sistemi telematici dedicati, sia immediato, non filtrato, diretto e libero, senza alcuna previa informativa al titolare effettivo.
Si rinvia ad apposite convenzioni stipulate tra Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio (Infocamere) e le Autorità, per stabilire le modalità tecniche ed operative di tale accesso.
L’accesso al Registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati (nuovo art. 21-ter).
I soggetti obbligati possono consultare il Registro dei titolari effettivi esclusivamente a supporto degli adempimenti connessi con l’adeguata verifica della clientela. L’accesso è subordinato a una procedura formale di accreditamento presso la Camera di commercio competente.
Per i soggetti che consultano il registro è previsto l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Camera di commercio le incongruenze riscontrate tra i dati sulla titolarità effettiva contenuti nel registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente. La norma tutela, in ogni caso, l’anonimato del soggetto segnalante.
Viene confermato il principio di responsabilizzazione dei soggetti obbligati, che devono comunque valutare i profili di rischio dei clienti e devono conservare traccia/estratto dell’avvenuta consultazione del Registro.
L’accesso al Registro dei titolari effettivi da parte di soggetti diversi dalle Autorità e dai soggetti obbligati (nuovo art. 21-quater).
Tale accesso è fondato sul criterio del legittimo interesse.
Vi sono alcune categorie per le quali il legittimo interesse è presunto: giornalisti professionisti e pubblicisti; Ets, Ong, docenti e ricercatori per finalità connesse alla prevenzione del riciclaggio; soggetti che intendono effettuare un’operazione commerciale o finanziaria con un’impresa di cui vogliono verificare il non coinvolgimento in attività di riciclaggio.
Sono titolari di legittimo interesse anche altri soggetti come: soggetti obbligati di paesi terzi, autorità estere in ambito Aml/Cft, PA competenti per l’attuazione del Pnrr, PA stazioni appaltanti, ANAC (nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici nei confronti degli offerenti e degli operatori ai quali viene aggiudicato l’appalto).
Oltre a queste categorie, si prevede anche un accesso caso per caso, dimostrando alla Camera di Commercio l’esistenza di un legittimo interesse per prevenire e contrastare il riciclaggio.
Il successivo art. 21-quinquies stabilisce in modo dettagliato la procedura attraverso cui la Camera di commercio competente è chiamata a verificare l’esistenza del legittimo interesse per questi soggetti diversi.
I casi di esclusione all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva (nuovo art. 21-sexies).
Come “contrappeso” al principio di trasparenza che caratterizza il nuovo assetto europeo in materia di accesso ai registri della titolarità effettiva, si prevede che in caso di circostanze eccezionali l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva possa essere escluso, totalmente o parzialmente. Si tratta, ad esempio, di circostanze che possono esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione.
In questi casi la Camera di Commercio svolge una valutazione caso per caso circa la sussistenza delle circostanze eccezionali per l’esclusione dell’accesso (secondo una procedura che consente l’attivazione di un contradditorio).
Inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno le Camere di commercio comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy i dati statistici annuali relativi al numero dei provvedimenti di diniego adottati e alle relative motivazioni, ai fini della pubblicazione sui siti istituzionali e della comunicazione alla Commissione europea.
Il ruolo dei notai (nuovo art. 34-bis).
Per rafforzare il sistema antiriciclaggio è istituito, presso il Consiglio nazionale del notariato, un nuovo organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, trattati nell’ambito dell’attività notarile, che opera anche attraverso una banca dati. L’art. 34-bis specifica gli atti che i notai sono tenuti a inserire nella banca dati. Il MEF, la UIF, la GdF, la DNA e la DIA hanno accesso ai dati inseriti nella banca dati.
Il nuovo organismo:
- analizza ed elabora i dati ricevuti,
- individua significatività e rilevanza delle fattispecie,
- restituisce ai notai il flusso di riscontro delle analisi effettuate.
- assiste i notai nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio,
- promuove la qualità delle segnalazioni alla UIF (peraltro, per la trasmissione delle SOS i notai possono avvalersi dell’intermediazione dell’organismo).
L’iter di approvazione. Il Governo, nella seduta del 10 Marzo, ha approvato un decreto legislativo per il recepimento di alcuni articoli della Direttiva Europea Antiriciclaggio. In particolare, il decreto interviene sulla disciplina per l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo contenute nel Registro delle imprese. Nello specifico:
- L’accesso è garantito alle autorità competenti e per i soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio (consultazione immediata e diretta delle informazioni);
- Per altri soggetti (es. giornalisti, enti del terzo settore, università, ricercatori, chi intende instaurare rapporti economici o finanziari con un’impresa) l’accesso avviene sulla base del criterio del legittimo interesse la cui verifica è affidata alle Camere di commercio.
- Il decreto prevede garanzie, limitazioni ed esclusioni per la tutela dei titolari effettivi in caso di rischi gravi.
Qui è disponibile il comunicato del Governo. Qui il dossier dello schema di decreto legislativo assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato in sede consultiva.
Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile la scheda di sintesi dello schema di decreto legislativo.
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera, nella seduta del 25 Marzo, hanno iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni europee sul tema del titolare effettivo.
La IV Commissione Politiche UE del Senato, nella seduta del 25 Marzo, ha espresso parere favorevole (qui il testo).
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera, nella seduta dell’8 Aprile (video) hanno svolto le audizioni informali di Roberto Pellicano, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano e di Vincenzo Carbone, Direttore dell’Agenzia delle Entrate (qui la memoria depositata dall’Agenzia delle Entrate) nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo che recepisce le disposizioni europee sul tema del titolare effettivo.
La V Commissione Bilancio della Camera, nella seduta del 9 Aprile, ha avviato l’esame dello schema di decreto per rendere il parere alle Commissioni Giustizia e Finanze.
Nell’ambito della discussione sullo schema di Decreto Legislativo sul titolare effettivo, assegnato alle Commissioni Giustizia e Finanze di Camera e Senato in sede consultiva (qui la scheda di sintesi del testo sul sito di Avviso Pubblico), l’Autorità Anticorruzione e la Banca d’Italia hanno depositato le loro posizioni: sul sito di Avviso Pubblico è disponibile la scheda di sintesi dei due contributi.
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera, nella seduta del 29 Aprile, hanno rinviato l’espressione del parere in attesa di quello del Garante per la protezione dei dati personali. La XIV Commissione Politiche UE ha espresso parere favorevole.
Le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera, nella seduta del 12 Maggio (video), hanno svolto l’audizione di Ranieri Razzante, avvocato, nell’ambito dell’esame dello schema di Decreto Legislativo sul titolare effettivo (qui la scheda di sintesi del testo in discussione sul sito di Avviso Pubblico).
Nella seduta del 13 Maggio, le Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze della Camera hanno approvato un parere favorevole con osservazioni (qui il testo) allo schema di Decreto Legislativo sul titolare effettivo.
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze del Senato, nella seduta del 26 Maggio, hanno rinviato l’espressione del parere sullo schema di decreto di recepimento della Direttiva UE relativa al Registro dei titolari effettivi, tenendo aperta la discussione sul tema della tutela della privacy e ritenendo preferibile approvare il testo del parere nella formulazione votata dalle Commissioni II Giustizia e VI Finanze della Camera (qui il testo approvato alla Camera).
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze del Senato, nella seduta del 3 Giugno, hanno rinviato la discussione sul parere in merito al recepimento della Direttiva UE sul titolare effettivo. Il termine per il recepimento scade il 10 Giugno. Sul sito di Avviso Pubblico è disponibile la scheda di sintesi del testo di recepimento in discussione. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 Giugno, ha approvato il testo del Decreto legislativo, in esame definitivo, tenendo conto del parere espresso dalle Commissioni competenti della Camera (qui il parere). Il Decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.