È stata approvata, dall’Aula del Senato, nella seduta del 7 Maggio, la conversione (con modifiche) del Decreto-Legge 14 Marzo 2025, n. 25, recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” (AS 1468). Qui il dossier completo con il testo approvato.
In attesa della pubblicazione della Legge in Gazzetta Ufficiale, si riportano di seguito alcune delle principali disposizioni.
Art. 3, comma 3-bis. Incompatibilità.
Tutti i componenti degli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, non possono intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. Si prevede che i contratti conclusi in violazione di tale divieto siano nulli.
Art. 8, comma 7 e 7-bis. Responsabilità degli amministratori locali in conseguenza del dissesto.
Nelle situazioni di dissesto dell’Ente, non si applicano le sanzioni interdittive (ineleggibilità e inconferibilità) agli amministratori locali in caso di colpa grave quando la procedura di predissesto sia stata avviata dagli stessi amministratori entro due anni dall’insediamento e a seguito di una delibera della Corte dei conti che abbia accertato gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l’elezione. La disposizione si estende anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (15 marzo 2025) non sono ancora stati definiti con sentenza passata in giudicato.
Art. 12-ter. Procedimento disciplinare e penale nei confronti dei pubblici dipendenti.
In pendenza di un procedimento penale per fatti per i quali è in corso anche un procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti pubblici, si stabilisce che i provvedimenti cautelari (es. sospensione dal lavoro) conservino efficacia per un periodo di tempo non superiore a 5 anni, decorso il quale il provvedimento cautelare è revocato di diritto. Se vi è una sentenza irrevocabile di assoluzione nel procedimento penale o se il reato è estinto per prescrizione, si può riaprire il procedimento disciplinare già concluso.
Art. 12-bis. Incompatibilità e inconferibilità di incarichi dirigenziali.
Il divieto di conferire ad ex amministratori regionali o locali incarichi dirigenziali nell’amministrazione regionale viene circoscritto:
- agli incarichi dirigenziali a tempo determinato a personale esterno alla PA,
- agli incarichi dirigenziali a personale esterno degli enti locali.
Inoltre, si prevede che l’incompatibilità tra incarichi dirigenziali e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali non si applichi ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione che conferisce l’incarico.
Art. 14, comma 6-sexies. ANBSC.
Si modifica il meccanismo di determinazione della dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell’ANBSC, al fine di consentire all’Agenzia di avvalersi di personale ulteriore, non dirigenziale, appartenente ad altre amministrazioni.
Art. 12-quinquies. Cybersicurezza.
Si incrementano le risorse per il funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) di 1 milione per il 2025, di 4 milioni per il 2026 e di 5 milioni dal 2027.
Art. 1, commi 3-3sexies. Consiglio superiore dell’economia e delle finanze.
Viene istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio superiore dell’economia e delle finanze.
Art. 1 e art. 8, comma 3-bis. Assunzioni diplomati tecnici.
Gli Enti locali, fino al 31 dicembre 2026, possono destinare il 15% delle facoltà assunzionali al reclutamento, con contratto di apprendistato di massimo 36 mesi, di soggetti in possesso di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o di diploma di istruzione e formazione tecnica superiore. Tale percentuale si aggiunge a quella già prevista per l’assunzione di giovani laureati con contratto di apprendistato e di studenti, di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro e pari, rispettivamente, al 20% delle facoltà assunzionali.
Art. 3, comma 1, lett. d. Graduatorie.
Si specifica che la durata della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale è pari, per quelli relativi agli enti locali, a tre anni.
Art. 3-bis. Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni.
Si prevede che, al fine del raggiungimento degli obiettivi PNRR, per i Comuni e le Città metropolitane con un numero di dipendenti entro le 50 unità, l’eventuale distacco o assegnazione presso altre amministrazioni di personale dirigenziale e non dirigenziale sia subordinato al nullaosta dell’amministrazione di appartenenza, sino al 31 dicembre 2026.
Art. 14, comma 1-bis. Trattamento accessorio dipendenti Enti Locali.
Si consente agli Enti locali di incrementare il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, per armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dal D. Lgs. 75/2017.
Art. 4, commi 9-novies e 9-decies. Social media e digital manager.
Le PA possono individuare tra il personale in servizio e quello di futura assunzione, la figura professionale del social media e digital manager, dedicata all’elaborazione delle strategie comunicative specifiche per i social media e alla gestione delle piattaforme social.
