La legge n. 47 del 18 aprile 2015 è volta a limitare la discrezionalità del giudice nella valutazione della custodia cautelare in carcere, favorendo al tempo stesso l’applicazione di misure alternative (la cui durata è estesa), adeguandosi sotto questo profilo alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Un’apposita disciplina è dettata dall’art. 4 con riguardo all’applicazione della custodia in carcere per alcuni reati di particolare gravità (tra i quali l’associazione mafiosa o finalizzata al traffico di stupefacenti, la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, il sequestro di persona a scopo di estorsione), modificando l’art. 275 del c.p.p. in base al quale era prevista di regola una presunzione di idoneità della sola misura carceraria, salvo non sussistano esigenze cautelari. Il nuovo testo limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (art. 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (art. 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.); non è ricompreso invece in tale elenco lo scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e l’ associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, DPR 309/1990).
Si segnala che il Governo dovrà presentare una relazione annuale al Parlamento con informazioni e dati sulle misure cautelari, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell’anno precedente (art. 15).
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