Il decreto legge n. 7 del 2015 (convertito nella legge n. 43 del 17 aprile 2015) contiene misure urgenti per contrastare il terrorismo e per sostenere il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Al suo interno sono inseriti anche norme sulle misure di prevenzione previste dal codice antimafia (art. 4), sui collaboratori di giustizia (art. 6bis), nonché due articoli sul coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo (artt. 8 e 9).
L’intervento sul Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011) è diretto ad estendere l’applicazione delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato a coloro che commettono atti di terrorismo, prevedendo la possibilità per il questore di disporre in via d’urgenza il ritiro dei documenti validi per l’espatrio, salvo successiva convalida. Inoltre è attribuita anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la titolarità della proposta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale (art. 4).
La modifica sui collaboratori di giustizia (decreto-legge n. 8 del 1991, così come modificato dalla legge n. 45 del 2001) è volta ad adeguare la disciplina alla nuova figura del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, con riferimento, ad esempio, alla proposta di ammissione alle misure di protezione in favore del collaboratore o alla revoca della custodia cautelare o alla concessione dei benefici penitenziari (art. 6 bis)
Altre disposizioni (artt. 9 e 10) riguardano l’attribuzione al Procuratore nazionale antimafia delle funzioni in materia di antiterrorismo, con conseguente adeguamento della dizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, della sua struttura organizzativa e dei magistrati che ne fanno parte (in forma stabile oppure temporanea). Più in particolare, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo deve essere informato delle segnalazioni dell’U.I.F. (l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia riguardanti operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo trasmesse alla DIA e alla Guardia di finanza (art. 6 ter); può inoltre accedere al registro delle notizie di reato, al registro delle misure di prevenzione e a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale (art. 9);
Per informazioni di maggior dettaglio su queste e le altre disposizioni del provvedimento cfr. il dossier del Servizio Studi del Senato. Si segnala che sul decreto legge n. 7 del 2015 la Commissione Giustizia della Camera ha svolto un’indagine conoscitiva (vedi in particolare la seduta del 25 febbraio 2015). In precedenza la stessa Commissione aveva esaminato l’AC 1609, che riguardava anche l’istituzione delle Direzioni distrettuali antiterrorismo, svolgendo in questo caso un’indagine conoscitiva in materia (su tale proposta di legge vedi il dossier del Servizio studi della Camera).
(aprile 2015)