Le Camere hanno approvato la legge n. 19 del 23 febbraio 2015 Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale.
Il provvedimento è volto ad estendere il divieto di concessione dei benefici carcerari (assegnazione al lavoro all’esterno, permessi premio, misure alternative alla detenzione), salvi i casi di collaborazione, anche ai condannati per il delitto di cui all’articolo 416-ter del codice penale, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso (sull’art. 416-ter vedi questa scheda). In precedenza tale esclusione era applicata ad altri gravi reati (terrorismo, associazione mafiosa, prostituzione minorile etc) ai sensi dell’art. 4 bis della legge n. 354 del 1975.
La legge dispone inoltre che le competenze investigative in materia di scambio elettorale politico mafioso siano ora attribuite alla Direzione Distrettuale Antimafia.
Per maggiori informazioni consulta il dossier del Servizio Studi della Camera.
(6 marzo 2015)